Veicoli storici: Ora è possibile avere la targa originale


Uscito il decreto attuativo dell'art. 93 C.d.S.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 agosto 2023
Attuazione delle disposizioni in materia di rilascio di una targa storica a veicoli di interesse storico e collezionistico. (23A05428) (GU Serie Generale n.225 del 26-09-2023)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 agosto 2023 

Attuazione delle disposizioni in materia di  rilascio  di  una  targa
storica a veicoli di interesse storico e collezionistico. (23A05428) 
(GU n.225 del 26-9-2023)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la direttiva 1999/37/CE del  Consiglio  del  29  aprile  1999
relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli,  e  successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 3, primo paragrafo, ai  sensi
del quale: «Gli Stati membri rilasciano una carta di circolazione per
i veicoli che sono soggetti ad immatricolazione secondo la  normativa
nazionale.  Tale  carta  di  circolazione  comporta  una  sola  parte
conformemente all'allegato I o due parti conformemente agli  allegati
I e II» della medesima direttiva; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  14
febbraio  2000,  recante  attuazione  della  summenzionata  direttiva
1999/37/CE (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000); 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», e successive modificazioni; 
  Visto in particolare, l'art. 60 del citato decreto  legislativo  n.
285 del 1992, in materia di «Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli  e
macchine agricole d'epoca e di interesse  storico  e  collezionistico
iscritti negli appositi registri»; 
  Visto, altresi', l'art. 93 del citato decreto  legislativo  n.  285
del 1992, in materia di «Formalita' necessarie  per  la  circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e  rimorchi»,  ed  in  particolare  il
comma 4, come modificato dall'articolo l, comma 696, della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, che, con riferimento ai veicoli  di  interesse
storico e collezionistico, prevede, tra l'altro, «il  richiedente  ha
facolta' di ottenere le targhe ed il libretto di  circolazione  della
prima iscrizione al  Pubblico  registro  automobilistico,  ovvero  di
ottenere  una  targa  del  periodo  storico  di  costruzione   o   di
circolazione del veicolo, in entrambi i casi  conformi  alla  grafica
originale, purche' la sigla  alfa-numerica  prescelta  non  sia  gia'
presente nel sistema  meccanografico  del  Centro  elaborazione  dati
della motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo circolante,
indipendentemente dalla difformita' di grafica e di formato  di  tali
documenti  rispetto  a  quelli  attuali  rispondenti  allo   standard
europeo» e che il rilascio del libretto di circolazione e della targa
storica «sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui  importo
e i cui criteri e modalita' di versamento sono stabiliti con  decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto, infine, l'art. 101 del piu' volte citato decreto legislativo
n.  285  del  1992,  in  materia   di   «Produzione,   distribuzione,
restituzione e ritiro delle targhe», ed in  specie  il  comma  1  che
demanda  ad  un  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  oggi  delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, la determinazione del prezzo di vendita  delle  targhe
per i veicoli a motore, comprensivo del costo di produzione e di  una
quota di maggiorazione da  destinare  esclusivamente  alle  attivita'
previste dall'art. 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'art. 208 del medesimo decreto legislativo n. 285 del  1992,
ed in particolare il comma 2; 
  Visto il decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  98,  avente  ad
oggetto  diposizioni  per  la  «Razionalizzazione  dei  processi   di
gestione dei dati di circolazione e  di  proprieta'  di  autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi,  finalizzata  al  rilascio  di  un  documento
unico, ai sensi dell'art. 8, comma  l,  lettera  d),  della  legge  7
agosto 2015, n. 124»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione  del  nuovo  codice  della
strada» e, in particolare, l'art. 215, comma 5; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 17 dicembre 2009, avente ad oggetto «Disciplina e  procedure  per
l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e  collezionistico  nei
registri, nonche' per la  loro  riammissione  in  circolazione  e  la
revisione periodica» (Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n.  65,  S.O.
n. 55); 
  Considerato  che  le  disposizioni  unionali  di  cui  alla  citata
direttiva  1999/37/CE,  come  attuate   nell'ordinamento   nazionale,
impediscono l'emissione di un documento di circolazione  difforme  da
quello armonizzato; 
  Considerato,  altresi',  che  la   riforma   recata   dal   decreto
legislativo   n.   98   del   2017   ha   introdotto   procedure   di
immatricolazione ispirate al principio della totale  digitalizzazione
dei  processi   e   dematerializzazione   delle   istanze   e   delle
documentazioni  a  corredo,  a   fini   di   semplificazione   e   di
razionalizzazione dell'azione amministrativa, e che  dette  finalita'
appaiono inderogabili pur nell'esigenza di dover  tener  conto  delle
peculiarita'   proprie   dei   veicoli   di   interesse   storico   e
collezionistico; 
  Ritenuto, pertanto, insopprimibile l'esigenza di dover emettere  il
documento unico di circolazione e di proprieta' anche con riferimento
ai veicoli di interesse storico e collezionistico,  ancorche'  muniti
di targa storica; 
  Valutato, altresi', che l'emissione di un libretto di  circolazione
conforme «alla grafica originale», eventualmente  ulteriore  rispetto
al documento unico di circolazione e di proprieta', ne imporrebbe  la
compilazione, a seconda del tempo di riferimento, a mano  o  mediante
l'utilizzo  di  macchinari  e  processi   meccanici   obsoleti,   non
suscettibili di collegamento con i sistemi informativi del  Ministero
delle infrastrutture dei trasporti, ne' piu'  in  uso  o  disponibili
presso gli uffici del Ministero stesso; 
  Ritenuto pertanto che, per i motivi su esposti,  non  e'  possibile
dare attuazione alle previsioni dell'art. 93, comma  4,  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992 nella parte in  cui  prevede  l'emissione
del «libretto di circolazione  della  prima  iscrizione  al  Pubblico
registro automobilistico» conforme alla grafica dell'originale; 
  Considerato che il citato decreto  ministeriale  17  dicembre  2009
disciplina, tra l'altro, le modalita' e procedure per la riammissione
alla circolazione di veicoli di interesse storico  e  collezionistico
di origine sconosciuta; 
  Considerato, altresi', che, ai  fini  del  rilascio  di  una  targa
storica, di cui all'art. 93, comma 4, del decreto legislativo n.  285
del 1992, lo stesso prevede che «la sigla alfa-numerica prescelta non
sia gia' presente nel sistema meccanografico del Centro  elaborazione
dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora
circolante»  e  che  quindi,  per  poter  ritenere  comprovata   tale
condizione per un veicolo di interesse storico e  collezionistico  di
origine sconosciuta, occorre che il relativo  numero  di  telaio  sia
presente nell'archivio nazionale dei veicoli  di  cui  agli  articoli
225, comma 1, lettera b) e 226, commi da 5 ad 8, del  citato  decreto
legislativo n. 285 del 1992, o nel Pubblico registro automobilistico; 
  Vista la nota prot. 96623 del 2 dicembre 2022 del Dipartimento  del
Tesoro - Direzione VI del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
con la quale e' stato trasmesso il preventivo, redatto  dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, indicante i costi per la  produzione
e la spedizione delle targhe di interesse storico e collezionistico; 
  Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto reca disposizioni attuative  in  materia  di
veicoli di interesse storico e collezionistico  in  conformita'  alla
vigente normativa di riferimento. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto sono definiti: 
    a) «codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile  1992,
n.  285,  recante  «Nuovo   codice   della   strada»   e   successive
modificazioni; 
    b) «regolamento»: il decreto del Presidente della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di  esecuzione  al  Nuovo
codice della strada»; 
    c) «veicoli di interesse storico e  collezionistico»:  i  veicoli
che risultano iscritti in uno dei registri di cui all'art. 60,  comma
4, del codice della strada; 
    d) «ANV»: l'Archivio nazionale dei veicoli di cui  agli  articoli
225, comma 1, lettera b), del codice della strada, come  disciplinato
ai sensi dell'art.  226,  commi  da  5,  6  ed  8,  e  «completamente
informatizzato» ai sensi del comma 7 del medesimo art. 226; 
    e) «PRA»: il Pubblico  registro  automobilistico,  istituito  con
regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge  19
febbraio 1928, n. 510; 
    f) «Veicoli di interesse storico  e  collezionistico  di  origine
sconosciuta»: i veicoli che non risultano  essere  stati  radiati,  a
qualunque titolo, dall'ANV e dal PRA, e che siano privi di  documenti
di  circolazione  e  di  certificato  di  proprieta'  o   di   foglio
complementare; 
    g) «certificato  di  rilevanza  storica  e  collezionistica»:  il
certificato  di  cui  all'art.  215,  comma   1,   del   regolamento,
disciplinato   dall'art.   4   del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009; 
    h) «documento unico»: il documento unico  di  circolazione  e  di
proprieta', di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98; 
    i) «targa storica»: la targa o le  targhe  di  cui  all'art.  93,
comma 4, del codice della strada; 
    j) «STA»: lo Sportello  telematico  dell'automobilista  operativo
presso gli studi di consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264; 
    k) «UMC»: l'Ufficio della  motorizzazione  civile  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 
                               Art. 3 
 
           Targa storica per veicoli di interesse storico 
          e collezionistico precedentemente radiati dal PRA 
 
  1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico
e collezionistico radiati  dal  PRA  d'ufficio  o  su  richiesta  del
proprietario per esportazione all'estero,  rispettivamente  ai  sensi
degli articoli 96 e 103 del codice della strada, e' subordinato  alla
presentazione presso uno STA o presso un UMC  dell'istanza  di  nuova
immatricolazione, conformemente all'art. 7,  nonche'  del  titolo  di
proprieta', del certificato di rilevanza storica e collezionistica  e
del certificato  da  cui  risulti  l'esito  positivo  della  verifica
tecnica di cui all'art. 215, comma 5, del regolamento. 
  2. All'esito della procedura di cui al comma 1 sono  rilasciati  il
documento  unico  e  la  targa  storica  con  sigla  alfanumerica   e
caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo  storico  di
costruzione o, in assenza, del periodo storico  di  circolazione  del
veicolo risultanti nell'ANV  o  nell'archivio  informatico  del  PRA,
ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli  archivi
non informatici del PRA e  da  ricercare  mediante  visura  richiesta
dall'interessato. 
                               Art. 4 
 
Targa storica per i veicoli di interesse  storico  e  collezionistico
  circolanti a seguito di reimmatricolazione. 
 
  1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico
e collezionistico  circolanti  a  seguito  di  reimmatricolazione  e'
subordinato alla presentazione presso uno STA o un  UMC  dell'istanza
di immatricolazione, conformemente all'art. 7. 
  2. All'esito della procedura di cui al comma 1 sono  rilasciati  il
documento  unico  e  la  targa  storica  con  sigla  alfanumerica   e
caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo  storico  di
costruzione o, in assenza, del periodo storico  di  circolazione  del
veicolo risultanti nell'ANV  e  nell'archivio  informatico  del  PRA,
ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli  archivi
non informatici del PRA e  da  ricercare  mediante  visura  richiesta
dall'interessato. 
                               Art. 5 
 
          Targa storica per i veicoli di interesse storico 
              e collezionistico di origine sconosciuta 
 
  1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico
e  collezionistico  di  origine  sconosciuta  e'   subordinato   alla
presentazione  presso  uno  STA  o  presso  un  UMC  dell'istanza  di
immatricolazione, conformemente all'art. 7,  nonche'  del  titolo  di
proprieta', del certificato di rilevanza storica e collezionistica  e
del certificato  da  cui  risulti  l'esito  positivo  della  verifica
tecnica di cui all'art. 215, comma 5, del regolamento.  L'istanza  e'
accolta  a  condizione  che  il  veicolo  risulti  comunque  presente
nell'ANV o nell'archivio del PRA. 
  2. All'esito della procedura di cui al comma 1 sono  rilasciati  il
documento  unico  e  la  targa  storica  con  sigla  alfanumerica   e
caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo  storico  di
costruzione o, in assenza, del periodo storico  di  circolazione  del
veicolo risultanti nell'ANV  o  nell'archivio  informatico  del  PRA,
ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli  archivi
non informatici del PRA e  da  ricercare  mediante  visura  richiesta
dall'interessato. 
                               Art. 6 
 
                    Rilascio della targa storica 
 
  1. Il  rilascio  della  targa  storica  e'  soggetto  al  pagamento
dell'importo  di  euro  549,00  (cinquecentoquarantanove)   per   gli
autoveicoli  ed  euro  274,50  (duecentosettantaquattro/50)   per   i
motocicli e le macchine agricole, comprensivo del costo di produzione
e della quota  di  maggiorazione  da  destinare  esclusivamente  alle
attivita' previste dall'art. 208, comma 2, del codice della strada. 
  2. L'importo di cui al comma 1 e'  corrisposto  tramite  versamento
effettuato con  bollettino  PagoPA  generato  dalla  piattaforma  dei
pagamenti del Dipartimento della mobilita' sostenibile del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 
                               Art. 7 
 
               Istanza di rilascio della targa storica 
 
  1. Ai fini del rilascio della targa storica ai sensi degli articoli
3, 4 o 5, il  proprietario  presenta  istanza  unificata  di  cui  al
decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  98,  previo  pagamento  delle
prescritte tariffe, nonche' del contributo di cui all'art. 6. 
                               Art. 8 
 
                 Entrata in vigore ed applicabilita' 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana e sono  applicabili  a  decorrere  dal  sessantesimo  giorno
successivo alla predetta data. 
                               Art. 9 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si  provvede  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  3. Con atto della direzione generale per la motorizzazione e per  i
servizi ai cittadini ed alle imprese in materia  di  trasporti  e  di
navigazione,  del  Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  del
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  sono  stabilite  le
modalita'  operative  per  l'applicazione  delle   disposizioni   del
presente decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  per  gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 agosto 2023 
 
                                                 Il Ministro: Salvini 

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, n. 2895