La procedura estintiva dei reati contravvenzionali del d.lgs. 152/2006 introdotta dalla l. n. 68/2015



Procedura di cui agli artt. 318 bis e ss. T.U.A.


La procedura estintiva si articola in tre momenti fondamentali:


1 - L'accertamento della violazione e le prescrizioni 
 

La Polizia Giudiziaria o l'organo di vigilanza ambientale - quando opera con funzione di P.G. : 

  • accerta la violazione di carattere penale al D.Lgs. 152/2006 che non abbia cagionato danno o pericolo di danno concreto ed attuale alle risorse ambientali; 
  • informa senza ritardo il P.M.;
  •  impartisce prescrizioni, tecnicamente asseverate dall'organo tecnico competente per materia, volte alla salvaguardia concreta del bene giuridico tutelato, assegnando al contravventore un congruo termine per l'adempimento, prorogabile per una sola volta e per un massimo di 60 giorni in casi eccezionali, documentati e non imputabili al contravventore;

2 - La verifica dell'adempimento e l'ammissione all'oblazione

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine così assegnato, l'organo accertatore verifica il puntuale adempimento del contravventore a quanto prescritto ed in caso positivo lo ammette al pagamento di una somma pari ad un quarto del massimo del!'ammenda prevista dalla fattispecie incriminatrice;


3 - L'estinzione del reato e l'archiviazione del procedimento penale

Entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nelle prescrizioni, l'organo accertatore comunica al P.M. l'avvenuto adempimento e pagamento;

il perfezionamento dell'iter sopra descritto estingue i] reato, per cui il Pubblico Ministero provvederà a richiedere a] G.I.P. l'archiviazione del procedimento.

Nel caso in cui l'iter non si sia invece perfezionato, per inadempimento alle prescrizioni impartite o per mancato pagamento, l'organo accertatore ne darà notizia al P.M. entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nel verbale di prescrizioni. I termini del procedimento penale ricominciano a decorrere cd il P.M. assume come di consueto la direzione delle indagini preliminari.
 
 L'iscrizione della notizia di reato e la sospensione dei termini
 
Quando la P.G. o l'organo di vigilanza ambientale accerta l' illecito, ne dà notizia"senza ritardo" al P.M. (art. 318 ter), segnalando che al contravventore sono state -o saranno a breve - impartite le prescrizioni volte all' estinzione del reato, secondo la procedura prevista dalla nuova parte VI bis del T.U.A.

Il Pubblico Ministero provvede all'iscrizione del contravventore nel Registro Generale delle Notizie di Reato con formazione del relativo fascicolo processuale.
I termini del procedimento penale restano tuttavia sospesi (318 sexies) sino a quando il P.M. non riceve dall'organo accertatore notizia dell'esito della procedura estintiva (318 quater).
Deve ritenersi che i termini del procedimento penale siano sospesi sin dal momento dell'iscrizione della notizia di reato, anche nel caso in cui la comunicazione dell'organo accertatore non contenga quale allegato il verbale di prescrizioni impartite al contravventore, ma solo l'informati va circa il fatto che la fatti specie concreta rientra fra quelle cui è applicabile la nuova procedura estintiva e che sono in corso di elaborazione o asseverazione le prescrizioni da impartire.
Il procedimento penale rimane sospeso sino all'inoltro da parte della P.G. di una delle comunicazione di cui all'art. 318 quater ma, in ogni caso, non potrà rimanere sospeso oltre i termini massimi previsti dalla nuova procedura ( 120 giorni dalla scadenza fissata nella prescrizione).
Qualora l'organo accertatore - secondo una valutazione di sua competenza - ritenga che non sussistano le condizioni per applicare la nuova procedura estintiva, ne darà atto in modo motivato con la trasmissione della notizia di reato, cui seguirà iscrizione del nome del contravventore nel Registro delle Notizie di Reato con conseguente instaurazione di procedimento penale senza sospensione dei termini.
 
Pertanto l'organo accertatore, comunicando al P. M. la notizia di reato, dovrà mettere in evidenza una delle seguenti alternative:

a) la fattispecie concreta rientra fra quelle cui può applicarsi la procedura estintiva ex artt. 318 bis ss. T. U.A. e sono state impartite prescrizioni al contravventore, di cui si allega il verbale, evidenziandone l'avvenuta notifica;
 
 b) la fattispecie concreta rientra fra quelle cui può applicarsi la procedura estintiva ex artt. 318 bis ss. T.U.A., ma non sono state ancora impartite prescrizioni, perché in fase di elaborazione o asseverazione, nel qual caso sarà necessario trasmettere in Procura un seguito della notizia di reato al momento in cui le prescrizioni siano state notificate al contravventore;

c) non si ritiene che la fattispecie concreta rientri fra quelle cui può applicarsi la procedura estintiva ex artt. 318 bis ss. T. V.A., caso in cui è essenziale che l'organo accertatore motivi in modo puntuale la sua valutazione, dal momento che l' indagato non viene ammesso al trattamento più favorevole con possibilità di estinguere il reato.