Art. 7 C.d.S.- Nessuna comunicazione di avvio procedimento per le ordinanze di divieto di sosta
La pronuncia del Tar Lombardia
Il gestore di un ristorante situato sulla strada interdetta alla sosta dei veicoli aveva impugnato l’ordinanza per violazione degli articoli 3, 41, 42 e 97 della Cost. nonché delle norme sulla partecipazione dei privati ai procedimenti amministrativi di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 241/1990 e dell’articolo 7, comma 4, del codice della strada, che prevede la possibilità di accordare «permessi subordinati a speciali condizioni, in caso di divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente» alla circolazione stradale. Il che, ad avviso del ricorrente, «avrebbe determinato una drastica riduzione della clientela del ristorante […], con una contrazione dei ricavi […], nell’ordine del 25% in meno rispetto all’anno precedente nello stesso periodo e di perdite mensili pari a circa euro 20.000/25.000». Tesi che non ha colto nel segno. Il Tar ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per « decorso del termine di efficacia dell’ordinanza» e ha ritenuto quest’ultima «rispettosa dei parametri di ragionevolezza e proporzionalità». Ciò alla luce l’orientamento secondo cui:
• rientra nella piena discrezionalità dell’ente proprietario della strada la possibilità di adottare ordinanze che dispongano limitazioni alla circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico, fermo restando che fra tali limitazioni «possono essere compresi gli obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada» ( Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 8 aprile 2022, n. 2599);
• a fronte di provvedimenti limitativi della circolazione veicolare, non sono censurabili nel merito, da parte del giudice amministrativo, le scelte discrezionali dell’amministrazione, «purché assunte secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità e sulla base di un’adeguata istruttoria» (Tar Sicilia, Catania, sentenza 30 novembre 2020, n. 3209; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 4 maggio 2017, n. 2031);
• il provvedimento che limita il traffico in ambito urbano deve essere preceduto da un’attenta considerazione degli effetti che produce sulla salute, sulla sicurezza della circolazione, sul territorio, sul patrimonio ambientale e culturale, sicché «potrà opportunamente valutare anche gli interessi delle categorie di persone che, per ragioni professionali o meno, siano interessate dalla limitazione, ma non è ipotizzabile che, nell’ambito dell’attività istruttoria, debba trovar posto anche la ponderazione degli interessi dei singoli che, più o meno direttamente, siano incisi dall’adottanda misura di regolamentazione» ( Tar Piemonte, sentenza 4 aprile 2007 n. 1562).
Da qui il dictum della pronuncia in narrativa: «è pienamente coerente che un’area interessata da concerti e spettacoli serali possa essere sottoposta a limitazioni al transito veicolare […], quando ciò si renda necessario per consentire l’ordinato svolgimento degli eventi e quando le limitazioni siano funzionali alla fluidità della circolazione, specie di fronte alla previsione della partecipazione di numerose persone».
di Amedeo Di Filippo https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com