Caratteristiche e delle modalita' di installazione delle strutture portasci, portabiciclette o portabagagli....
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 luglio 2023
Determinazione delle caratteristiche e delle modalita' di installazione delle strutture portasci, portabiciclette o portabagagli, applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, di categoria M2 ed M3. (23A04430) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 luglio 2023Determinazione delle caratteristiche e delle modalita' di installazione delle strutture portasci, portabiciclette o portabagagli, applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, di categoria M2 ed M3. (23A04430)(GU n.183 del 7-8-2023)
IL DIRETTORE GENERALE
per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
Visto l'art. 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 che prevede
disposizioni per lo sviluppo della mobilita' in bicicletta e la
realizzazione della rete nazionale di percorribilita' ciclistica,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31
gennaio 2018, che modifica gli articoli 61 e 164 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, del codice della strada (di
seguito CdS), e che, oltre alle strutture portasci o portabagagli,
introduce anche l'applicazione di portabiciclette applicate a sbalzo
posteriormente o anteriormente sugli autobus da noleggio, di gran
turismo e di linea, di categoria M2 ed M3;
Vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio, recepita con il decreto
interministeriale del 6 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 5 maggio 1998, che
stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella
comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e
internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico
internazionale;
Vista la direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, recepita con il decreto ministeriale 12 settembre 2003
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7
novembre 2003, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio, in
base alla quale la lunghezza massima di 13,50 m per autobus a due
assi e la lunghezza massima di 15,00 m per autobus con piu' di due
assi non puo' essere superata, anche qualora siano aggiunte
sovrastrutture amovibili quali i portasci;
Vista la direttiva 2015/719/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, recepita con il decreto ministeriale 6 aprile 2017
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9
giugno 2017, di modifica della direttiva 96/53/CE, che prevede, per
taluni veicoli stradali che circolano nella comunita', le dimensioni
massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi
massimi autorizzati nel traffico internazionale;
Visto il decreto 13 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 65 del 19 marzo 1997
che determina le caratteristiche della struttura portasci o
portabagagli applicata posteriormente a sbalzo negli autobus da
noleggio, di gran turismo e di linea;
Sentito il Servizio polizia stradale del Dipartimento della
pubblica sicurezza;
Considerata la necessita' di dare attuazione alle disposizioni
dell'art. 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 e di disciplinare
l'applicazione di tali strutture portabiciclette nell'ambito della
circolazione stradale al fine di garantire la sicurezza degli
utilizzatori e degli utenti della strada;
Ritenuto opportuno rendere omogenee le disposizioni relative alle
strutture amovibili portasci, portabagagli o portabiciclette,
applicate a sbalzo sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di
linea, di categoria M2 ed M3;
Decreta:
Art. 1
Struttura amovibile portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo
sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani
e di gran turismo utilizzando il gancio di traino a sfera di tipo
omologato del veicolo stesso
E' ammessa l'installazione di una struttura amovibile
portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da
noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo
utilizzando il gancio di traino a sfera di tipo omologato gia'
regolarmente installato sul veicolo stesso, alle seguenti condizioni:
1.1 lunghezza: non superiore a 1,20 m comprensiva delle cose
trasportate (biciclette installate perpendicolarmente all'asse
mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma
indicati dall'art. 61 del CdS e dalla normativa europea relativa a
masse e dimensioni;
1.2. larghezza: non superiore a quella dell'autoveicolo con il
limite massimo di 2,35 m;
1.3. altezza: non superiore a 2,50 m;
1.4. massa: la massa della struttura applicata, comprensiva del
carico, non deve determinare il superamento della massa massima
dell'autobus o il superamento delle masse massime ammissibili sugli
assi nonche' la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti
anteriori in nessun caso puo' essere inferiore al 20% della massa
massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Sulla struttura di
traino non deve gravare una massa superiore a quella massima prevista
nell'omologazione del dispositivo di traino;
1.5. in caso di ostruzione anche parziale dei dispositivi di
illuminazione e segnalazione visiva, sulla struttura amovibile devono
essere installati dispositivi supplementari corrispondenti, in quanto
a numero, genere e tipo, a quelli previsti sul veicolo, nel rispetto
delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e
di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilita' come
prescritto dall'art. 164, comma 1, del CdS. I dispositivi originali
devono essere occultati, qualora sia consentito dalle caratteristiche
costruttive del veicolo e, comunque, in conformita' alle prescrizioni
fornite dal costruttore, e il loro inserimento o disinserimento deve
avvenire in modo automatico mediante l'inserimento o il
disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci ausiliarie
ripetute sulla struttura;
1.6. in caso di ostruzione anche parziale della targa, al fine di
consentire il corretto utilizzo della struttura portabiciclette, si
dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 del CdS
con le modalita' previste per il carrello appendice al quale la
struttura portabiciclette puo' ritenersi assimilabile per le
specifiche modalita' di utilizzo;
1.7. le strutture portabiciclette ed il relativo carico, qualora
non sia necessario ripetere la targa posteriore ed i dispositivi
luminosi, sono da ritenersi assimilate al carico sporgente e,
pertanto, dovranno essere indicate con l'apposito segnale di cui
all'art. 164, comma 6, del CdS e all'art. 361 del regolamento di
esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495;
1.8. l'installazione della struttura amovibile portabiciclette
applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di
linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando il
gancio di traino a sfera di tipo omologato gia' regolarmente
installato sul veicolo stesso, nei casi indicati ai sopracitati punti
1.5 e 1.6, comporta la visita e prova da parte degli Uffici della
motorizzazione civile (di seguito U.M.C.), ai sensi dell'art. 78 del
CdS, con conseguente aggiornamento della carta di circolazione o del
documento unico di circolazione e di proprieta'.
Art. 2
Struttura amovibile portasci o portabagagli o portabiciclette
applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di
linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando
gli attacchi per portasci o portabagagli previsti dal costruttore
del veicolo stesso
E' ammessa l'installazione di una struttura amovibile portasci o
portabagagli o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo
sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e
di gran turismo utilizzando gli attacchi per portasci o portabagagli
previsti dal costruttore del veicolo stesso alle seguenti condizioni:
2.1. lunghezza: non superiore a 1,20 m comprensiva delle cose
trasportate (bagagli, sci, biciclette installate perpendicolarmente
all'asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di
sagoma indicati dall'art. 61 del CdS e dai regolamenti UE relative a
masse e dimensioni;
2.2. larghezza: non superiore a quella dell'autoveicolo con il
limite di 2,35 m;
2.3. altezza: non superiore a 2,50 m;
2.4. massa: la massa della struttura applicata, comprensiva del
carico, non deve determinare il superamento della massa massima
dell'autobus o il superamento delle masse massime ammissibili sugli
assi nonche' la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti
anteriori in nessun caso puo' essere inferiore al 20% della massa
massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Devono essere
rispettati i limiti massimi di carico previsti per gli attacchi, come
indicati dal costruttore del veicolo;
2.5. in caso di ostruzione anche parziale dei dispositivi di
illuminazione e segnalazione visiva, sulla struttura devono essere
installati dispositivi supplementari corrispondenti in quanto a
numero, genere e tipo, quelli previsti sul veicolo nel rispetto delle
prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione, per garantire le condizioni di visibilita' come
prescritto dall'art. 164 del CdS. I dispositivi originali devono
essere occultati qualora sia consentito dalle caratteristiche
costruttive del veicolo e, comunque, in conformita' alle prescrizioni
fornite dal costruttore e il loro inserimento o disinserimento deve
avvenire in modo automatico mediante l'inserimento o il
disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci ausiliarie
ripetute sulla struttura;
2.6. in caso di ostruzione anche parziale della targa, al fine di
consentire l'utilizzo della struttura portasci o portabagagli o
portabiciclette, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui
all'art. 100 del CdS con le modalita' previste per il carrello
appendice al quale la struttura puo' ritenersi assimilabile per le
specifiche modalita' di utilizzo;
2.7. le strutture portasci, portabagagli o portabiciclette ed il
relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa
posteriore e i dispositivi luminosi, sono da ritenersi assimilati al
carico sporgente, e pertanto dovranno essere indicate con apposito
segnale di cui all'art. 164 del CdS e all'art. 361 del regolamento di
esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495;
2.8. l'installazione della struttura amovibile portasci o
portabagagli o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo
sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e
di gran turismo utilizzando gli attacchi per portasci o portabagagli
previsti dal costruttore del veicolo stesso, nei casi di cui ai
sopracitati punti 2.5 e 2.6, comporta visita e prova da parte degli
U.M.C., ai sensi dell'art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento
della carta di circolazione o del documento unico di circolazione e
di proprieta'.
Art. 3
Struttura amovibile portabiciclette applicata anteriormente a sbalzo
sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani
e di gran turismo utilizzando i punti di attacco indicati dal
costruttore del veicolo
E' ammessa l'installazione di una struttura amovibile
portabiciclette applicata anteriormente a sbalzo sugli autobus da
noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo
utilizzando i punti di attacco indicati dal costruttore del veicolo
stesso alle seguenti condizioni:
3.1. lunghezza: non superiore a 0,80 m dalla sagoma propria del
veicolo comprensiva delle biciclette installate, nel rispetto dei
limiti massimi di sagoma dei veicoli indicati dall'art. 61 del CdS e
dai regolamenti UE relativi a masse e dimensioni;
3.2. larghezza: non superiore a 2,00 m comprensiva delle
biciclette installate;
3.3. struttura e biciclette non devono interferire con i
dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva del veicolo, con
il sistema di avviso di deviazione della corsia, con il dispositivo
avanzato di frenatura d'emergenza e con la visibilita' del
conducente;
3.4. massa: la massa della struttura applicata, comprensiva del
carico, non deve determinare il superamento della massa massima
dell'autobus o il superamento delle masse massime ammissibili sugli
assi; la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti
anteriori in nessun caso puo' essere inferiore al 20% della massa
massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Devono essere
rispettati i limiti massimi di carico previsti per gli attacchi, come
indicati dal costruttore del veicolo;
3.5. le strutture portabiciclette, applicate anteriormente a
sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani,
interurbani e di gran turismo devono essere sottoposte a visita e
prova da parte degli UU.M.C., ai sensi dell'art. 78 del CdS, con
conseguente aggiornamento della carta di circolazione o del documento
unico di circolazione e di proprieta'.
Le verifiche e prove da effettuare per ogni veicolo sono:
a) verifica delle masse, come indicato al punto 3.4, considerando
la massa del dispositivo portabiciclette, comprensivo degli attacchi,
aumentata della massa di carico prevista in 15 kg per ogni bicicletta
installabile;
b) verifica della visibilita' anteriore del conducente: la
struttura portabiciclette comprensiva del carico non deve arrecare
limitazioni alla visibilita' anteriore del conducente rispetto alla
configurazione dello stesso veicolo senza la struttura. Il campo di
visibilita' che deve essere assicurato e' quello indicato al punto
15.2.4.6 del regolamento UNECE 46/06. In particolare, la prescrizione
si intende ottemperata qualora venga rispettato il criterio fissato
al punto 15.2.4.6.2 computando i 300 mm anteriori dal punto piu'
avanzato della struttura portabiciclette. Se tale criterio non
risulta rispettato, e' necessario che il veicolo sia dotato di
specchio frontale della classe VI e venga verificato il campo visivo
di cui al punto 15.2.4.6.1 con la precisazione che il piano verticale
trasversale di cui alla lettera b) venga posto 2 m davanti al piano
trasversale verticale, di cui alla lettera a), avendo come
riferimento il punto piu' esterno della struttura portabiciclette
anziche' della cabina;
c) rispetto degli angoli di visibilita' dei dispositivi di
illuminazione, di segnalazione visiva e della targa. Non e'
consentito lo spostamento o la replica degli stessi nel caso di
ostruzione anche parziale della loro visibilita' ed efficacia
illuminante;
d) rispetto della non interferenza della struttura e del relativo
carico come indicato al punto 3.3 con i dispositivi di avviso di
deviazione di corsia e di frenatura d'emergenza, se presenti sul
veicolo. Non e' consentita, per tali dispositivi, alcuna modifica;
e) rispetto della fascia di ingombro del veicolo, tenendo conto
che lo sbalzo anteriore potra' essere allungato di non oltre 80 cm
dalla sagoma propria del mezzo e lo sbalzo posteriore di 120 cm al
massimo, in caso di applicazione della struttura anche
posteriormente.
Art. 4
Disposizioni comuni
4.1. La responsabilita' della sistemazione delle strutture poste a
sbalzo portasci o portabagagli o portabiciclette e' regolata
dall'art. 164 del CdS.
4.2. Il costruttore della struttura portabiciclette deve rilasciare
idonea certificazione di idoneita' all'impiego, oltre ad apposito
manuale con le prescrizioni d'installazione e d'uso.
Art. 5
Disposizioni finali
Il decreto 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 1997 recante «Determinazione
delle caratteristiche della struttura portasci o portabagagli
applicata posteriormente a sbalzo negli autobus da noleggio, di gran
turismo e di linea», e' abrogato.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2023
Il direttore generale: D'Anzi
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, n. 2296