PROROGA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STRUTTURE ALBERGHIERE e RIFUGI ALPINI

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023) che all'art. 12-bis stabilisce che le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024.
 
La condizione è che sia presentata al Comando dei Vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno SEI delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.

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PROROGA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RIFUGI ALPINI
L'articolo 12-bis della legge 24 febbraio 2023, n.14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n.198 (decreto milleproroghe 2023) ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per l'adeguamento antincendio dei rifugi alpini esistenti.
La normativa di riferimento è il decreto del Ministro dell'Interno 3 marzo 2014 inerente la modifica del titolo IV del D.M. 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini.
Entro il 31 dicembre 2023 i rifugi alpini di capienza superiore a venticinque posti letto devono essere adeguati ai seguenti punti dell'allegato al D.M. 3 marzo 2014, indicati dall'art. 2 comma 2 lettera a) della regola tecnica:
9 - Impianti Elettrici;
11.2 - Estintori;
13 - Segnaletica di Sicurezza;
14 - Gestione della Sicurezza;
15 - Addestramento del Personale;
17 - Istruzioni di Sicurezza.
Entro due anni (31 dicembre 2025) dal termine previsto alla lettera a) dovranno essere adeguati i restanti punti della regola tecnica.
La legge legge 24 febbraio 2023, n.14 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 27 febbraio 2023