Il furto di energia elettrica è procedibile d’ufficio anche dopo la Cartabia
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale che aveva condannato l’imputato per il delitto di furto di energia elettrica a lui contestato, con l'aggravante dell'aver commesso il fatto su cose destinate a servizio pubblico, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 7 marzo 2023, n. 9452 – valutando d’ufficio la questione della procedibilità di tale reato, dopo l’entrata in vigore della riforma “Cartabia” - ha affermato il principio secondo cui la procedibilità a querela disposta dalla novella legislativa (D.Lgs. n. 150/2022) è esclusa ove la persona offesa risulti incapace, per età o per infermità, oppure qualora ricorra taluna delle circostanze ex
art. 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla fede pubblica, nonchè 7 bis
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Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 7 marzo 2023, n. 9452