La Cassazione da lezioni di C.d.S. a proposito dei Caravan
CODICE DELLA STRADA –
Intralcio alla circolazione per il caravan che sporge dalle strisce degli stalli destinati a veicoli più piccoli.segue Corte di Cassazione, Sezione II sentenza n. 29050 del 6 ottobre 2022
stralcio....
La normativa nazionale, ai fini della circolazione stradale ( e la sosta su
strada, che fa parte della stessa circolazione), equipara le autocaravan
agli altri autoveicoli, pur con alcune specificità.
A norma dell'art. 54, comma 1 lettera m) del C.d.S., le autocaravan
sono veicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette
persone al massimo, compreso il conducente per essere dotate di
motore e sistema di guida autonoma. La circolazione e la sosta di siffatti
mezzi sono regolamentati dall'art. 185 del C.d.S., le cui disposizioni si
possono così riassumere:
- le autocaravan sono equiparate agli autoveicoli di classe M, le comuni
automobili, e sono pertanto soggetti agli stessi divieti e limitazioni (per
la sosta il riferimento è l'art. 158 CdS);
- le stesse possono sostare ovunque sia consentito;
- per le autocaravan in sosta su strade pubbliche sono vietati tutti i
comportamenti che possono ricondurre all'attività di campeggio:
ancorare stabilmente il mezzo al suolo, emettere fumi e/o scarichi delle
acque, ampliare la sagoma del camper attraverso l'apertura di porte o
verande, posizionare tavoli, sedie o quant'altro al di fuori del mezzo,
ecc. L'attività di campeggio è ammessa solo nelle aree di sosta
attrezzate per i camper;
- le autocaravan che sostano nelle strisce blu pagano una tariffa
maggiorata del 50%, ma solo se lo stallo di sosta è di dimensioni
maggiori rispetto agli altri stalli presenti nell'area di parcheggio.
Le amministrazioni comunali possono imporre ulteriori limitazioni alla
circolazione e soprattutto alla sosta dei camper, giustificandole con
"accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di
tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale" (art. 7 comma 1
lettera b) del C.d.S.).
Tanto chiarito, la questione che permane è dunque quella di individuare
la facoltà di parcheggiare siffatti mezzi negli stalli predisposti dal
Comune laddove la sagoma dell'autocaravan oltrepassi con le proprie
dimensioni la segnaletica orizzontale, in assenza di ogni altra
previsione.
Orbene è evidente che l'organizzazione di un parcheggio deriva dalla
progettazione del numero di stalli di sosta e dalla apposizione della
relativa segnaletica stradale, soprattutto orizzontale, da cui dipende la
tipologia dei veicoli che ne possono usufruire.
Come sopra detto, ai sensi dell'art. 185 C.d.S., non si può escludere
dalla circolazione l'autocaravan da una strada e/o da un parcheggio allo
stesso tempo consentirlo alle autovetture. Tuttavia siffatta previsione
deve essere esaminata in combinato disposto con l'art. 149 del reg. att.
C.d.S. che ai commi 1 e 2 stabilisce che "La delimitazione degli stalli di
sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di
strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con
strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l'inizio, la fine o la
suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il
veicolo.
La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce è
obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di
45° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con
inclinazione di 90° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli); è
consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente
(parallelamente all'asse della corsia adiacente agli stalli).".
Dal quadro normativo sopra descritto discende che i provvedimenti per
la regolazione della circolazione emessi dall'ente proprietario della
strada ed i criteri ivi previsti per la realizzazione delle aree, fra i quali
sono ricomprese le dimensioni degli stalli, costituiscono di per sé
precetto per l'individuazione degli spazi entro i quali la facoltà di sosta
può essere fruita e non oltre, per cui il parcheggio è consentito ed
autorizzato purchè avvenga nel rispetto e con l'occupazione di un'area
determinata sia che riguardi le autovetture sia le autocaravan, sempre
che abbiano lo stesso ingombro.
Alla luce di siffatta interpretazione appare, pertanto, evidente che il
giudice del gravame ha fatto buon governo dei principi sopra illustrati
avendo accertato, attraverso i verbali di infrazione e le fotografie
prodotte dal Comune (v. pag. 3 della sentenza impugnata), che le
autocaravan delle ricorrenti, che sostavano nelle zone di stallo
delimitate da strisce orizzontali che consentivano - per dimensioni - il
parcheggio a veicoli di ridotte misure, fuoriuscivano con parte della loro
sagoma dalle linee di delimitazione. Con la conseguenza che non è
applicabile la disciplina invocata dalle ricorrenti, in quanto la sporgenza
era in zona non deputata al parcheggio ma al transito, presupponendosi
per ciò solo un intralcio alla circolazione.
Per completezza argomentativa, inoltre, ci osserva che per la medesima
ragione, sotto il profilo processuale, di cui ai motivi due e quattro del
ricorso, la trattazione unitaria dei motivi di appello, ove connessi uno
all'altro, non comporta automaticamente omessa pronuncia in relazione
all'uno o all'altro motivo, che può sussistere solo qualora nella
motivazione unitaria un aspetto particolare e denunciato con un
apposito motivo di appello, non sia stato assolutamente preso in
considerazione, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Né era necessario un ulteriore accertamento relativo all'esistenza di
ulteriore e specifico provvedimento amministrativo di divieto di sosta
delle autocaravan, di cui al primo motivo di ricorso, per quanto sopra
esposto.
In definitiva, va accolto il ricorso per revocazione di ed
avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n.
20399/2018, depositata il 1 ° agosto 2018 e per l'effetto va revocata la
ordinanza impugnata; va, infine, giudicando in rescissorio, rigettato il
ricorso proposto dalle medesime e contro la sentenza del
Tribunale di Brescia n. 2110/2016.
A seguito dell'accoglimento dell'impugnazione per revocazione di una
sentenza, il giudice della revocazione, definendo l'intero giudizio, ha poi
il potere-dovere di regolare le spese non solo della fase rescindente, ma
anche di quella rescissoria (cfr. Cass. 12 marzo 1969 n. 786; conf.
Cass. 16 gennaio n. 975 del 2019). La rescissione, anche parziale, della
sentenza determina, inoltre, la caducazione del capo che ha statuito
sulle spese di lite; ne discende che occorre in questa sede procedere
nuovamente al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. A tal
fine, deve considerarsi comunque come le rimangano in
sostanza soccombenti alla stregua dell'esito della fase rescissoria.
Nessuna pronuncia sulla regolazione delle spese processuali del giudizio
di cassazione e del giudizio di revocazione per non avere
l'Amministrazione svolto difese in queste fasi di giudizio.
Stante, peraltro, l'accoglimento del ricorso per revocazione ai fini della
pronuncia rescindente, non può perciò dirsi tale impugnazione "respinta
integralmente", e ciò agli effetti dell'art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per revocazione avverso la ordinanza della
Corte di cassazione n. 20299/2018, depositata il 1 ° agosto 2018;
revoca l'ordinanza impugnata che ha dichiarato improcedibile il ricorso
proposto da ed contro la sentenza di appello del
Tribunale di Brescia n. 2110 del 2016;
giudicando in rescissorio, rigetta il ricorso proposto da ed
contro la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2110 del 2016.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda Sezione
civile del 17 febbraio 2022 .