Autovelox: Taratura ogni anno
CIRCOLAZIONE STRADALE -
Per la validità della multa non basta che l'apparecchio dell'autovelox sia stato tarato serve la revisione almeno annuale.segue Corte di Cassazione, Sezione II ordinanza n. 29625 del 11 ottobre 2022
Stralcio fondamentale della sentenza
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3.2. La ricorrente, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, dopo aver implicitamente affermato la necessita della taratura del sistema utilizzato per il rilevamento delle infrazioni, ha, tuttavia, ritenuto che e I'opponente a dover provare la mancanza della stessa e, comunque, il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata, senza, tuttavia, considerare che, in realta, I'onere di produrre in giudizio il certificato di taratura della stessa spetta alla prefettura.
3.3. La giurisprudenza di questa Corte ha, in effetti, ripetutamente affermato e recentemente ribadito (Cass. n. 22015 del 2022, in motiv.) che, a seguito della declaratoria di illegittimita costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada (Corte cost. n. 113/2015), tutte le apparecchiature di misurazione della velocita devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalita e di taratura, e che, in caso di contestazioni circa I'affidabilita dell'apparecchio, il giudice e tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. n. 533 del 2018; conf. Cass. n. 23953 del 2020, non massimata), essendo, per contro, irrilevante (cfr. Cass. n. 40627 del 2021) che I'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi, a fronte della necessita di dimostrare o attestare, con apposite certificazioni di omologazione e conformita, il loro corretto funzionamento (conf. Cass. n. 24757 del 2019; Cass. n. 29093 del 2020).
3.4. Peraltro, dovendo le apparecchiature di misurazione della velocita essere periodicamente tarate e verificate, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell 'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass, n. 35830 del 2021), dovendosi, in particolare, escludere che tale prova possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformita (Cass. n. 14597 del 2021; Cass, n. 9645 del 2016; Cass. n. 18022 del 2018, non massimata) e che la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalita ed affidabilita dell'apparecchio possa essere ricavata dal verbale di contravvenzione, il quale "... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorche e nell'istante in cui I'eccesso di velocita e rilevato" (Cass. n. 32369 del 2018).
3.5. E', quindi, a carico della Pubblica Amministrazione,in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato,la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento: e solo in presenza di detti elementi, di per se sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocita (circostanza,quest'ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivodella fattispecie sanzionatoria), spetta alla parte sanzionataI'onere di fornire la prova contraria (Cass. n. 29093 del 2020,non massimata; Cass. n. 3538 del 2021, non massimata, che haconfermato la sufficienza della produzione del certificate ditaratura periodica, da parte della pubblica amministrazione, alfine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato).
3.6. Va, poi, ricordato che, come da questa Corte gia affermato (Cass. n. 1608 del 2021), la circolare del Ministero dell'interno 26/6/2015 (prot. 300/A4745/15/144/5/20/5) gia prima della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015,aveva prescritto la verifica periodica di funzionalita e taratura,con cadenza almeno annuale, delle apparecchiature di controllo da remoto o per la contestazione successive delle violazioni inmateria di velocita, stabilendo, in particolare, che tale verifica doveva (e deve) essere effettuata presso un centro accreditato (designata quale unico organism© nazionale autorizzato a svolgere attivita di accreditamento in applicazione dell'art. 4 della I. n. 99/2009) ovvero presso Io stesso costruttore se abilitato alia certificazione di qualita aziendale secondo le norme ISO 9001/2000. Solo successivamente, il decreto del Minister© delle infrastrutture e dei trasporti del 13/6/2017 ha previsto che "le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificate di taratura, da soggetti che operano in conformita ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento".
3.7. Deve, pertanto, ritenersi che ai fini della legittimita della sanzione, non e sufficiente che l'apparecchio sia stato inizialmente sottoposto a taratura, ma e necessario che tale operazione sia reiterata nel tempo e con una cadenza temporale almeno annuale, come precisato nel precedente da ultimo citato (Cass. n. 22015 del 2022, in motiv.).
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