Veicoli per l’effettuazione della pubblicità - comportamenti elusivi. Quesito.
AL SOLO FINE DI AGGIORNARE LA BANCA DATI, INSERISCO UN PARERE DATATO DA PARTE DEL MINISTERO
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MINISTERO DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione - Div. 8
Dipartimento dei Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione - Div. 8
Roma, 18 febbraio 2008
Prot. n. 16076
Prot. n. 16076
OGGETTO: Veicoli per l’effettuazione della pubblicità - comportamenti elusivi. Quesito.
Per corrispondere alla richiesta di parere contenuta nella nota del 31 gennaio 2008, di pari oggetto,
si precisa, in via preliminare, che, per quanto riguarda i veicoli ad uso speciale, come definiti
dall’art. 54 del C.d.S. ed elencati alla lettera q) del comma 2 dell’art. 203 del Regolamento, questi
possono circolare e sostare liberamente, nel rispetto di determinate condizioni e requisiti, fissati
dall’art. 57, comma 1, del Regolamento di esecuzione del C.d.S. In particolare è consentita la
circolazione dei veicoli su cui è apposta la pubblicità non luminosa, solo nei casi in cui la stessa non
sia effettuata per conto terzi a titolo oneroso.
Per quanto attiene allo specifico quesito, si concorda in linea di massima con le argomentazioni
svolte da codesto Comando; infatti, a parere di questo Ufficio, poiché i veicoli su cui sono applicati
messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili” non sottoposti ad autorizzazione, nel
momento in cui diventano “statici”, cioè nel caso di sosta prolungata, sarà necessario occultare la
superficie interessata dalla pubblicità, a meno di non trattarli come “impianti di pubblicità o
propaganda”, ai sensi dell’art. 47, comma 8, del citato Regolamento, ovviamente nel rispetto di tutte
le condizioni richieste per l’autorizzazione come impianto fisso.
È da evidenziare che all’interno del Codice della Strada non vi è un’espressa definizione di
parcheggio prolungato, che però può essere tratta da una lettura dell’art. 6, nella parte che
regolamenta il divieto di sosta temporaneo. La logica di impostazione del comma 4, lettera f), del
richiamato articolo 6, è quella di stabilire un tempo massimo, fissato in quarantotto ore, necessario
per rendere nota l’apposizione di un divieto di sosta, trascorso il quale può essere effettuata la
rimozione di un veicolo in origine regolarmente parcheggiato, ovvero applicare la sola sanzione
pecuniaria, secondo i casi. Pertanto, si può ipotizzare che il veicolo pubblicitario, proprio perché
mobile, se sosta nello stesso punto per più di quarantotto ore, può essere assimilato ad un impianto
di pubblicità fisso, soggetto quindi a specifica autorizzazione.
In proposito, non rileva il fatto che “l’impianto” sia su un veicolo piuttosto che fisso in senso
stretto, in quanto la norma (art. 47, comma 8, del C.d.S.) parla più semplicemente di “qualunque
manufatto” finalizzato alle attività di pubblicità o propaganda, senza ulteriori specificazioni.
Peraltro, le pronunce di numerosi giudici di pace, del Tar Toscana e, in ultimo, la sentenza della
Corte di Cassazione richiamate nella nota che si riscontra sembrano chiaramente sostenere
l’interpretazione della norma nel senso indicato.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Sergio Dondolini
Dott. Sergio Dondolini