Pubblico impiego - Controllo orario servizio - Falsa attestazione - Danno immagine - Esclusione
Sezione Giurisdizionale Liguria sentenza n. 45/2022
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Corte dei Conti liguria n. 45-2022.pdf 60 Kb
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili in caso di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l’alterazione dei sistemi di rilevazione delle presenze evidenziano, che in presenza di accertata dolosa o colposa inadempienza della dovuta prestazione lavorativa “il danno è quanto meno pari alla spesa sostenuta dall’ amministrazione datrice di lavoro per la retribuzione complessivamente erogata a favore del dipendente, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni che possono essere causati nella gestione dei servizi ai quali, il dipendente era addetto.” (ex aliis sez. Toscana n.314/2020) In ogni caso la fattispecie del danno patrimoniale, a parere del Collegio, “è stata tipizzata dal legislatore che ha stabilito che il lavoratore dipendente, che attesta falsamente la propria presenza in servizio, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione (art. 55- quinquies c. 1-2 d. lgs 165/2001)mentre è da considerarsi infondato il danno all’immagine nel caso specifico incentrato sull’avvenuto licenziamento del dipendente, in quanto la risarcibilità del danno all’immagine è circoscritta a casi specifici (Corte cost. 191/2019).
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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili in caso di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l’alterazione dei sistemi di rilevazione delle presenze evidenziano, che in presenza di accertata dolosa o colposa inadempienza della dovuta prestazione lavorativa “il danno è quanto meno pari alla spesa sostenuta dall’ amministrazione datrice di lavoro per la retribuzione complessivamente erogata a favore del dipendente, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni che possono essere causati nella gestione dei servizi ai quali, il dipendente era addetto.” (ex aliis sez. Toscana n.314/2020) In ogni caso la fattispecie del danno patrimoniale, a parere del Collegio, “è stata tipizzata dal legislatore che ha stabilito che il lavoratore dipendente, che attesta falsamente la propria presenza in servizio, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione (art. 55- quinquies c. 1-2 d. lgs 165/2001)mentre è da considerarsi infondato il danno all’immagine nel caso specifico incentrato sull’avvenuto licenziamento del dipendente, in quanto la risarcibilità del danno all’immagine è circoscritta a casi specifici (Corte cost. 191/2019).
ARAN