sabato 28 maggio 2022

L’accesso agli atti della Pa è legittimo se sussista un interesse diretto e non leda la privacy.


DOMANDA:

Con nota pervenuta al protocollo comunale un privato precisamente identificato chiede di prendere visione e estrarre copia nel formato detenuto da codesta amministrazione dei dati dei committenti, descrizione dell’intervento, località del cantiere e tecnico progettista di tutte le SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e delle CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) concernenti le attività degli interventi edili da attuarsi nel territorio comunale presentate in un determinato periodo/mese del 2022. Nella istanza di accesso le motivazioni sono le seguenti: - non lede l'interesse privato alla protezione dei dati personali; - non necessita di alcuna motivazione; - non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; - contiene le complete generalità del richiedente e identifica con precisione i dati richiesti; - non risulta l'esistenza di soggetti controinteressati; - non ricorre, nel caso di specie, alcun motivo di esclusione o limitazione all'esercizio dell'accesso generalizzato.

Considerate le discordanti conclusioni sull’ammissibilità di tale richiesta rinvenibili nei normali canali informativi, si chiede di voler esprimere un Vostro parere soprattutto con riferimento alle esigenze di tutela e protezione dei dati personali e dell’esistenza o meno di un loro concreto pregiudizio conseguente all’evasione di cui trattasi.



RISPOSTA:

La legge 241/90 e segnatamente l’art. 22, lett. b) riconosce il diritto di accesso agli atti e documenti della pubblica amministrazione purchè l’istante sia portatore di un interesse “diretto, concreto ed attuale” corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Dato che l’interesse deve assumere tali caratteristiche la legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi deve ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endo procedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti. Non a caso la richiesta di accesso, come previsto dall’articolo 25, comma 2 della legge citata, deve poi essere motivata, nel senso che devono essere indicate le ragioni che spingono l’interessato a prendere visione degli atti amministrativi. In buona sostanza per ottenere l’ostensione degli atti e/o documenti richiesti l’interessato deve dimostrare di essere titolare di una posizione qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione. Del resto la fattispecie del “controllo generalizzato” è espressamente prevista come ipotesi di esclusione del diritto d’accesso ex art. 24, comma 3, Legge 241/90. Ne consegue che gli atti richiesti per essere correlati ad un interesse concreto ed attuale devono necessariamente essere individuati dalla parte richiedente. In questo senso la giurisprudenza (TAR Campania Napoli, sez. VIII, Ordinanza 18 settembre 2020 n. 3888) ha affermato che “l'istanza di accesso a documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta; inoltre, l'ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato sull'operato della Pubblica Amministrazione”. Dalle informazioni desumibili dal quesito in questione sembra escludersi che l’istante sia portatore di un interesse “diretto, concreto ed attuale” ma, anzi, dalla formulazione del quesito sembra che lo stesso ammetta il carattere “generalizzato” della richiesta di accesso seppur ritenendo (erroneamente secondo quanto disposto dall’art. 24, co.3, legge 241/90) che non sussistano motivi di esclusione o limitazione. In particolare sotto il profilo della tutela e protezione dei dati personali si deve rilevare che le pratiche edilizie detenute dagli enti locali sono da considerarsi “documenti amministrativi” oggetto di diritto di accesso ai sensi della legge 241/90 (articoli 22 e seguenti): tale diritto non trova ostacolo nel codice in materia di protezione di dati personali (Testo unico 196/2003) che, anzi, considera di rilevante interesse pubblico le attività finalizzate all’applicazione della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (articolo 59). Ma anche nel caso delle pratiche edilizie l’accesso è consentito a tutti coloro “che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (articolo 22, comma 1, lettera b, legge 241/90). Quindi, anche nel caso di specie, l’istante avrebbe dovuto fornire alla pubblica amministrazione idonea motivazione atta a suffragare, nei termini di legge (“interesse diretto, concreto e attuale”) e, perciò, la fondatezza giuridica della richiesta. A sua volta, la pubblica amministrazione – deputata a vagliare i profili di legittimazione – è tenuta, prima ancora di pronunciarsi in merito alla richiesta, a dare comunicazione dell’istanza a tutti coloro che “individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” (cosiddetta “controinteressati” ex articolo 22, comma 1, lettera c, legge 241/90). Costoro possono eventualmente proporre opposizione motivata alla richiesta di accesso (articolo 3 Dpr 184/2006). Pertanto, sotto il profilo della tutela dei dati personali, come primo aspetto andrebbe notificata ai controinteressati la richiesta di accesso in modo che essi possano rappresentare all’amministrazione eventuali motivi ostativi dal momento che non basta la mera affermazione dell’istante che la richiesta “non lede l'interesse privato alla protezione dei dati personali”. Diversamente è chiaro che stante il principio di bilanciamento tra diritto di accesso e diritto di riservatezza l’ostensione illegittima di un documento rischierebbe di determinare seri pregiudizi in capo ai controinteressati. 

ANCIRISPONDE