Il C.d.S. non contempla il ritiro del contrassegno a seguito di uso improprio dello stesso


Oggi voglio concentrare l'attenzione sull'"uso improprio" del contrassegno invalidi. La sanzione è stata inasprita con il decreto infrastrutture approvato a fine anno e prevede che, se il contrassegno viene usato da persona diversa dal titolare e lo stesso non è a bordo, chi lo utilizza dovrà pagare la sanzione amministrativa per uso improprio del contrassegno (art. 188, c. 4, C.d.S).

Oltre alla sanzione amministrativa è prevista una decurtazione di 6 punti, ma non è prevista nessun' altra sanzione accessoria.

Pertanto, sia il ritiro immediato del contrassegno da parte degli agenti preposti al controllo, sia la revoca del titolo autorizzativo, sono soltanto atti conseguenziali previsti da eventuali norme regolamentari e non da norme previste dal nostro codice.
In ogni caso, a parere della scrivente, è necessario che, a seguito di ritiro del contrassegno, sia rilasciata al titolare una apposita ricevuta.
 
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Articolo  188

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

 

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento. 
 
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
 
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. comma inserito dalla legge 9.11.2021 n. 156 di conversione del DL 10.9.2021 n. 121.(in vigore a partire dal 1° gennaio 2022)

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168,00 a  € 672,00. (Pagamento entro 5 gg. € 117.60)  (punti da decurtare 6) Importo della sanzione cosi sostituito dall’art. 1 com.1 lettera f) del DL.10.9.2021 n. 121 convertito con modificazioni nella legge 9.11.2021 n. 156.

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87,00 a  € 344,00.  (Pagamento entro 5 gg. € 60,90). (punti da decurtare 3) Importo della sanzione cosi sostituito dall’art. 1 com.1 lettera f) del DL.10.9.2021 n. 121 convertito con modificazioni nella legge 9.11.2021 n. 156