Lavoro festivo: maggiorazione oraria e indennità di turno – K.O. definitivo alla 3^ ripresa
No al riposo compensativo o al pagamento di un compenso straordinario festivo per la polizia municipale organizzata in turni, chiamata a lavorare durante una festività infrasettimanale.
La Corte territoriale ha deciso la controversia in conformità all'orientamento, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità del servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l'art. 22, quinto comma C.C.N.L. 14.9.2000, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione, mentre il disposto dell'art. 24, che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la loro attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro (cfr. fra le tante, in ordine di tempo, Cass. n. 8458/2010; Cass. n. 21524/2010;
(Corte di Cassazione - sezione Lavoro - sentenza n. 19592 del 9 luglio 2021)
Su telegram la sentenza in pdf (se non ci siete mica è colpa nostra )






