Art. 218 C.d.S.: compete al giudice ordinario la controversia sulla revoca della patente

 PATENTE DI GUIDA.Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l’impugnativa del provvedimento di revoca della patente assunto ai sensi dell’art. 218, comma 6, del Codice della Strada, in quanto l’interessato circolava abusivamente durante il periodo di sospensione della validità della patente. 

Tar Calabria Reggio Calabria, sez. I, sentenza 27 maggio 2021, n. 489.

 

 Pubblicato il 27/05/2021
N. 00489/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00150/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 150 del 2021, proposto da …, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Minasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e l’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
per l'annullamento,
del provvedimento prot.n.13692/w/21 del 03.02.2021 emanato da Codesta Prefettura, notificato l’11 febbraio 2021 con cui è stata disposta la revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 218 C.d.S.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 - tenutasi ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020 (convertito con legge n. 176/2020 e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 17, del D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020) e senza discussione orale - la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo;
Visti i commi 1 e 2 del richiamato articolo 25 del D.L. n. 137/2020 che, nel periodo ricompreso tra il 9 novembre 2020 ed il 31 luglio 2021 ammettono “… la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso …”;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 25 marzo 2021 e depositato il successivo 31 marzo il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui la Prefettura di Reggio Calabria ha disposto a suo carico la revoca della patente ai sensi dell’art. 218, comma 6, C.d.S.;
- con ordinanza n. 356/2021 il Collegio - ravvisato un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la controversia avente a oggetto la revoca patente di guida disposta quale sanzione amministrativa accessoria rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. TAR. Campania, Napoli, sez. V, 11 settembre 2019, n. 4485; 20 novembre 2019, n. 5441; 7 dicembre 2017, n. 5781; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 20 luglio 2018, n. 1198) – ha disposto un rinvio della trattazione della causa alla camera di consiglio del 26 maggio 2021 per consentire alle parti di depositare, nei termini previsti dall’articolo 55, comma 5, c.p.a., memorie vertenti anche sulla questione rilevata d’ufficio;
Considerato che con memoria depositata il 19 maggio 2021 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo in ragione delle censure sollevate avverso il provvedimento impugnato relative alla tardiva adozione del provvedimento di revoca;
Ritenuto che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a., ravvisandosi la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo, come prospettato dal Collegio con l’ordinanza collegiale sopra richiamata, e non rilevando in senso contrario la tardiva adozione da parte della Prefettura del provvedimento di revoca della patente ai sensi dell’art. 218, comma 6, del Codice della Strada;
Richiamato l'art. 218, comma 6, del Codice della Strada, a mente del quale:


“Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.050 a Euro 8.202 Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo”;


Ritenuto di condividere i numerosi precedenti secondo i quali “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca della patente di guida disposta quale sanzione amministrativa accessoria” (cfr. TAR. Campania, Napoli, sez. V, 11 settembre 2019, n. 4485; 20 novembre 2019, n. 5441; 7 dicembre 2017, n. 5781; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 20 luglio 2018, n. 1198);
Ritenuto pertanto che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la causa alla cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi in videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”, con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Agata Gabriella Caudullo, Referendario, Estensore
Alberto Romeo, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Agata Gabriella Caudullo
Caterina Criscenti
IL SEGRETARIO