Sanzioni “Codice della Strada”: cosa c’è da sapere per comunicare i dati sui proventi prima della scadenza del 31 maggio 2021

Il 31 maggio 2021 è il termine ultimo per la comunicazione, da parte degli Enti Locali, dei proventi relativi alle violazioni del “Codice della Strada”, nell’ambito della Relazione di cui al Decreto interministeriale n. 608 del 30 dicembre 2019.

Come si apprende dalla Circolare Dait n. 21 del 20 aprile 2021, la Procedura informatica per la trasmissione dei dati sarà accessibile da parte di ogni Ente interessato sul sito web della Direzione centrale della Finanza locale del Ministero dell’Interno, all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify. Per quanto riguarda la compilazione e la trasmissione dei dati finanziari, sono state globalmente confermate le indicazioni fornite, per la dichiarazione dello scorso anno, con la Circolare Fl. n. 14 del 9 luglio 2020.

Dalla consultazione del Documento diramato dal Viminale, emergono alcune integrazioni rispetto alla precedente Circolare, ovvero:

  • i proventi da indicare sul Modello informatico sono quelli incassati nell’anno di riferimento;
  • le spese per i procedimenti amministrativi alle quali si fa riferimento al punto 2 della Circolare Fl. n. 14 del 9 luglio 2020 sono quelle strettamente inerenti all’accertamento delle violazioni e alla riscossione delle sanzioni erogate;
  • qualora il servizio di Polizia locale sia gestito in forma associata, come previsto dall’art. 3 del richiamato Decreto interministeriale 30 dicembre 2019, l’obbligo della trasmissione dei dati finanziari in oggetto spetta all’Unione dei Comuni;
  • in caso di Convenzione tra più Comuni, tale adempimento può essere reso dall’Ente capofila per la totalità delle somme, oppure da ciascun Ente per la propria quota-parte. Sarà cura dell’Ente certificatore comunicare preventivamente all’indirizzo Pec finanzalocale.prot@pec.interno.it l’elenco dei Comuni per i quali la certificazione cumulativa viene resa;
  • anche gli Enti che non abbiano riscosso proventi nell’anno di riferimento sono tenuti a trasmettere con Procedura informatica la relazione, indicando valore zero.

Per la compilazione e la trasmissione dei dati finanziari, come anticipato sopra, è necessario far riferimento alle informazioni generali indicate nei punti 1 e seguenti della Circolare Fl. n. 14/2020.

Ricordiamo infatti che gli Enti devono seguire i punti già descritti nell’articolo “Sanzioni a seguito di accertamento violazione limiti di velocità: diramate le Istruzioni per l’inserimento dei dati nella Piattaforma”, e che riproponiamo di seguito.

Punto 1 – Informazioni generali

I dati conoscitivi di ciascun Ente e l’anno di riferimento della relazione sono inseriti automaticamente dal sistema.

Punto 2 – Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del “Codice della Strada”, come risultanti dalla contabilità dell’Ente dell’anno precedente

Per proventi si intendono le somme incassate nell’anno a cui si riferisce la relazione anche se non coincidenti con le somme accertate nello stesso anno o ad accertamenti di anni precedenti al netto delle spese occorse per i procedimenti amministrativi di cui all’ultimo capoverso dell’art. 1 del Decreto attuativo.

I dati contabili si intendono acquisiti dal rendiconto approvato oppure da verbale di chiusura. Selezionando almeno un “SI” la procedura consente di inserire i dati contabili.

Il Quadro 1 si compone delle Sezioni da “A” a “D”.

Nella Sezione “A” devono essere inseriti i proventi delle sanzioni applicate ad esclusione di quelle relative alle violazioni dell’art. 142, comma 12-bis.

Nella Sezione “B” vanno inserite le somme incassate originate da sanzioni derivanti da violazione dei limiti di velocità di cui all’art. 142, comma 12-bis, comminate da propri Organi di Polizia su strade di competenza e in concessione. L’importo incassato va indicato nella misura del 100%.

Le Sezioni “C” e “D” sono relative, rispettivamente, ai proventi incassati ai sensi dell’art. 142, comma 12-bis, e quantificate nella misura del 50%, da parte dell’Ente che produce la presente relazione e riguardano:

 1. sanzioni comminate dai propri organi di Polizia su strade non di proprietà;

 2. sanzioni comminate su strade di proprietà dell’Ente da parte di Organi di Polizia dipendenti da altri Enti.

Il Quadro 1 si completa di 2 “Totali” che il sistema calcola automaticamente e si riferiscono al:

– “Totale” dei proventi B+C+D riguardanti l’ex art. 142, comma 12-bis;

– “Totale” complessivo dei proventi A+B+C+D.

Specificazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all’art. 142, comma 12-bis.

Per la Sezione “C”, gli Enti beneficiari, ossia gli Enti a cui sono erogati il 50% delle sanzioni, vanno individuati selezionando dai menù a tendina la tipologia e la descrizione dell’Ente. L’operatore deve indicare per ogni Ente l’importo erogato;

Nella Sezione “D” vanno individuati, utilizzando i menù a tendina, gli Enti versanti e il relativo importo.

Il “Totale” viene calcolato automaticamente dal sistema e deve coincidere con quanto indicato nel Quadro 1 nelle Sezioni “C” e “D”.

Punto 3 – Destinazione dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni di cui all’art. 208 e dei limiti massimi di velocità di cui all’art. 142, comma 12-bis

Proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni delle norme del “Codice della Strada” di cui all’art. 208, comma 1, (ad eccezione delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all’art. 142, comma 12-bis) – Quadro 2.

In questo riquadro sono descritte, nella prima colonna, le tipologie di intervento di cui all’art. 208 comma 4. Nella seconda colonna, in corrispondenza della tipologia delle cennate attività, viene inserito l’insieme delle risorse finanziarie destinate alla loro realizzazione.

Il “Totale” viene calcolato automaticamente dal sistema.

Proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all’art. 142, comma 12-bis, – Quadro 3.

Il Quadro si compone di 2 Sezioni che descrivono sinteticamente le attività di cui all’art. 142, comma 12-ter-1 e 142, comma 12-ter-2 che possono essere realizzati con i proventi di cui all’art. 142, comma 12-bis. Nella colonna “Totale in Euro” vanno inserite l’insieme delle risorse finanziarie che l’Ente decide di utilizzare per le cennate attività.

Il “Totale” viene calcolato automaticamente dal Sistema.

Punto 4 – Utilizzo dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’art. 208 e dei limiti massimi di velocità di cui all’art. 142, comma 12-bis

Utilizzo dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni delle norme ai sensi dell’art. 208, comma 1 (ad eccezione delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all’art. 142, comma 12-bis) – Quadro 4.

Il Quadro 4 è diviso in più sezioni in funzione delle tipologie di interventi decisi dall’ente ai sensi dell’art. 208, comma 4, lett. b) e c), del Dlgs. n. 285/1992 e finanziati con i proventi di cui al 1 comma dello stesso articolo (Quadro 2).

Si premette che l’anno di riferimento è quello a cui si riferisce la relazione e cioè l’anno finanziario precedente a quello della presentazione della relazione stessa.

Vanno indicati sinteticamente gli interventi realizzati o in corso di realizzazione.

Nei campi della colonna denominata “Costo in Euro” deve essere inserito il costo complessivo e la percentuale di realizzazione dell’intero intervento ricavata dalla spesa già sostenuta o da altri parametri indicativi dello stato di avanzamento.

I campi disposti per riga che indicano “Totale” non vanno compilati. Sarà il sistema a calcolare la somma del costo degli interventi e la percentuale di realizzazione complessiva.

Utilizzo dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all’art. 142, comma 12-bis – Quadro 5.

L’anno di riferimento è quello a cui si riferisce la relazione e cioè l’anno finanziario precedente a quello della presentazione della relazione stessa.

Come illustrato nel Quadro precedente, nella colonna intitolata “Denominazione intervento” occorre indicare gli interventi realizzati con le risorse provenienti dall’applicazione dell’art. 142, comma 12ter-1 e 12ter-2.

Per quanto riguarda la compilazione dei campi “Costo in Euro”, “Percentuale di realizzazione” e il “Totale”, si rinvia a quanto illustrato paragrafo 4.

FONTE: ENTI ON LINE