Scatta il reato solo se l’ordinanza sindacale violata sia stata adotta con urgenza e contingibile.
Ordinanza chiusura ristorante: C'è il 650 c.p. solo se l'ordinanza è contingibile e urgente
Il Tribunale condannava un tizio alla pena di euro duemila di ammenda, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 650 cod. pen., per non avere osservato un'ordinanza comunale, che gli intimava la chiusura di un'attività di ristorazione.
Al riguardo la va chiarito che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la violazione delle ordinanze, emesse sulla base dei poteri conferiti al sindaco e alle altre autorità amministrative comunali, fra cui quelli in materia di igiene, sanità ed esercizi pubblici, può integrare la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. solo in caso nelle ipotesi in cui si tratti di ordinanze sindacali contingibili e urgenti, mentre negli altri casi è applicabile unicamente la sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni che regolano la materia e per quanto concerne in particolare la materia di igiene e sanità pubblica, per norma generale, dall'art. 7-bis del d. lgs. n. 267 del 2000 il provvedimento violato non costituisce un'ordinanza sindacale contingibile e urgente, ma è stato emesso dal Responsabile del Servizio attività produttive del Comune , in conformità alle previsioni di cui alla legge 25 agosto 1991, n.287, nella materia di insediamento e attività dei pubblici esercizi.
Sicché, le ragioni di giustizia evocate nella sentenza impugnata risultano del tutto estranee alla contestazione e agii stessi presupposti del provvedimento amministrativo di cui trattasi, la cui violazione, in forza di quanto sopra rilevato,non può comunque realizzare la condotta prevista dall'art. 650 cod. pen.
Corte di Cassazione-Sezione I Penale - sentenza n. 15077 del 21 aprile 2021
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