Bus ncc in corsia preferenziale sanzionato. Vince ricorso il titolare della ditta dopo tre verbali ricevuti.


 CIRCOLAZIONE STRADALE - Circolazione in corsia preferenziale in difetto di autorizzazione

No alla sanzione per il bus Ncc che circola sulla corsia preferenziale riservata ai taxi se lo prevede una determina dirigenziale.

Corte di Cassazione - Sezione VI Civile ordinanza n. 7615 del 18 marzo 2021

Su telegram la sentenza 

Sotto il passaggio saliente della sentenza:

"il tribunale, pur asserendo che l'utilizzo delle corsie preferenziali da parte degli autobus in NCC poteva essere autorizzato da un apposito provvedimento dell'amministrazione comunale, abbia omesso di esaminare il contenuto della determina dirigenziale 589/2012 di Roma Capitale che esplicitamente autorizzava tale transito anche per i veicoli della medesima tipologia di quello di cui si discute.
Il motivo è fondato.
 Il tribunale ha interpretato l'art. 11 della L. 21/1992, nel senso che la disposizione (ove prevede, al comma terzo, che nel servizio di noleggio con conducente esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove esercitano il servizio di taxi, e che è consentito l'uso di corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi ed altri servizi pubblici), non si applica anche agii autobus, precisando che tale facoltà di utilizzo delle corsie preferenziali può essere eventualmente autorizzata dalla disciplina comunale finalizzata all'organizzazione del traffico anche per gli autobus NCC. La sentenza ha anche dato atto che l'appellante aveva invocato le disposizioni della determina dirigenziale 589/2012 di Roma Capitale (cfr. sentenza, pag. 2), ma ha inspiegabilmente omesso di valutarne il contenuto, sebbene, secondo la tesi del ricorrente, dette disposizioni rendessero del tutto lecita la condotta sanzionata.
Sussiste l'omissione denunciata, avendo la sentenza trascurato le disposizioni locali che, influendo sul giudizio di illiceità della condotta di guida addebitata al ricorrente, avevano rilievo at fini della decisione."