Bus ncc in corsia preferenziale sanzionato. Vince ricorso il titolare della ditta dopo tre verbali ricevuti.
CIRCOLAZIONE STRADALE - Circolazione in corsia preferenziale in difetto di autorizzazione
No alla sanzione per il bus Ncc che circola sulla corsia preferenziale riservata ai taxi se lo prevede una determina dirigenziale.
Corte di Cassazione - Sezione VI Civile ordinanza n. 7615 del 18 marzo 2021
Su telegram la sentenza
Sotto il passaggio saliente della sentenza:
"il
tribunale, pur asserendo che l'utilizzo delle corsie preferenziali da
parte degli autobus in NCC poteva essere autorizzato da un apposito
provvedimento dell'amministrazione comunale, abbia omesso di esaminare
il contenuto della determina dirigenziale 589/2012 di Roma Capitale che
esplicitamente autorizzava tale transito anche per i veicoli della
medesima tipologia di quello di cui si discute.
Il motivo è fondato.
Il
tribunale ha interpretato l'art. 11 della L. 21/1992, nel senso che la
disposizione (ove prevede, al comma terzo, che nel servizio di noleggio
con conducente esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in
posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove esercitano
il servizio di taxi, e che è consentito l'uso di corsie preferenziali e
delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi ed altri
servizi pubblici), non si applica anche agii autobus, precisando che
tale facoltà di utilizzo delle corsie preferenziali può essere
eventualmente autorizzata dalla disciplina comunale finalizzata
all'organizzazione del traffico anche per gli autobus NCC. La sentenza
ha anche dato atto che l'appellante aveva invocato le disposizioni della
determina dirigenziale 589/2012 di Roma Capitale (cfr. sentenza, pag.
2), ma ha inspiegabilmente omesso di valutarne il contenuto, sebbene,
secondo la tesi del ricorrente, dette disposizioni rendessero del tutto
lecita la condotta sanzionata. Il motivo è fondato.
Sussiste l'omissione denunciata, avendo la sentenza trascurato le disposizioni locali che, influendo sul giudizio di illiceità della condotta di guida addebitata al ricorrente, avevano rilievo at fini della decisione."
