Certificati medici attestanti l'idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di regolamento che modifica la disciplina dei certificati medici attestanti l'idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore
Cons. St., sez. cons. atti norm., 28 dicembre 2018, n. 2955
Cons. St., sez. cons. atti norm., 28 dicembre 2018, n. 2955
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Numero 02955/2018 e data
28/12/2018 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2018
NUMERO AFFARE 02040/2018
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Schema di regolamento recante “Modifica dell’articolo
331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, concernente i certificati medici attestanti l’idoneità psicofisica
dei conducenti di veicoli a motore”.
LA SEZIONE
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti- Ufficio legislativo – prot. 0041196 del 29 novembre 2018 con
la quale è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare
consultivo in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.
Premesso e considerato.
1. La base normativa ed il procedimento.
Lo schema di regolamento in esame è stato redatto ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Su tale schema è stato espresso il formale concerto
del Ministero della salute, come risulta dalla nota del medesimo
Ministero - Ufficio legislativo – prot. 004787 del 18 settembre 2018, ed
è stato altresì acquisito il parere favorevole con osservazioni del
Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell’adunanza del
15 febbraio 2018.
La richiesta di parere è corredata dall’articolato,
dalla relazione illustrativa, dall’analisi dell’impatto della
regolamentazione e dall’analisi tecnico-normativa.
Lo schema di regolamento e la relazione tecnica recano
la “bollinatura” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell’economia e delle finanze.
Con riferimento ai documenti trasmessi si rileva quanto segue.
La nota del Ministero della salute rappresenta essere stato espresso il “formale concerto” di quel dicastero sullo schema di decreto laddove nel preambolo dello stesso viene utilizzata la espressione “acquisito il parere favorevole del Ministero della salute”.
Al parere favorevole fa riferimento anche la relazione illustrativa e
l’analisi dell’impatto sulla regolamentazione. Pertanto, trattandosi di
atti differenti è necessario che vi sia un allineamento nel contenuto
degli stessi.
Il parere formulato dal Garante per la protezione dei dati personali reca tre osservazioni.
Con la prima si rileva che lo schema di regolamento
rimanda a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
la definizione delle modalità con cui verrà comunicata, per via
telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale,
l’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica
necessari per il rilascio della patente di guida, rilevando che sarebbe
opportuno che tale decreto venga sottoposto al parere del Garante per
gli aspetti di competenza.
Con la seconda si rileva che dall’esame del modello
IV.4 allegato allo schema di decreto, che costituisce parte integrante
dello stesso, si evince che nel terzo riquadro concernente i “dati relativi alla visita medica”
deve essere compilata, se ricorra il caso, anche la parte relativa alle
prescrizioni. Il Garante segnala alcuni profili di incongruenza che
andrebbero, invece, allineati alle disposizioni dello schema di decreto,
in quanto tale informazione, diversamente da quanto indicato nella
relazione illustrativa secondo cui “nella nuova attestazione non sono
indicati i dati sensibili relativi alle condizioni psicofisiche del
conducente, ma in esso sono contenuti esclusivamente i dati anagrafici
dello stesso”, costituisce un dato sulla salute alla luce
dell’attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati
personali. Inoltre, i nuovi codici prescrizione di cui al decreto del
Ministero dei trasporti del 4 novembre 2016 di recepimento della
direttiva UE n. 2015/653, in particolare delle classi 01, 02, 03,
indicano “motivi medici” riferiti al conducente e, pertanto, rivelano potenzialmente informazioni relative al suo stato di salute.
Con la terza, infine, si evidenzia che le misure
tecniche ed organizzative adeguate per garantire la sicurezza del
trattamento devono essere previste dal titolare per ogni trattamento di
dati personali, anche se riguarda dati personali diversi da quelli
sanitari (cfr. art. 32 del Regolamento UE 2016/679; artt. 31 e ss. del
Codice in materia di protezione dei dati personali). Alla luce di tale
dettato normativo, il Garante rileva che occorre adeguare il testo della
relazione illustrativa, secondo cui “la mera trasmissione
informatizzata del solo giudizio di idoneità alla guida solleva gli
uffici del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale (di seguito designato Dipartimento),
dall’incombenza di mettere in atto le misure di sicurezza - previste dal
capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - necessarie a
garantire l’inaccessibilità dei dati sensibili da parte di terzi
estranei”.
2. Considerazioni di carattere generale.
Nella relazione illustrativa si chiarisce che la
modifica proposta consente di conseguire tre primari obiettivi in
materia di semplificazione amministrativa, di informatizzazione dei
processi di richiesta di rilascio delle patenti di guida, della miglior
tutela dei dati sensibili dei cittadini.
Lo schema di regolamento si compone di tre articoli e di un allegato. Gli articoli sono così rubricati: articolo 1 (Modifiche all’articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495); articolo 2 (Modifiche dei modelli dei certificati medici) ed articolo 3 (Entrata in vigore).
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 331 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, disponendo che
l’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica
necessari per il rilascio della patente di guida deve essere comunicato
per via telematica dal sanitario o dalla commissione medica locale al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità che
saranno stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, previo parere del Garante della protezione dei dati
personali, secondo il modello informatizzato allegato allo schema di
regolamento.
L’articolo 2 prevede che il nuovo modello
informatizzato IV.4 sostituisce il precedente e, contestualmente, che i
modelli IV.5 e IV.6, allegati al Titolo IV, Parte II, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, sono abrogati.
L’articolo 3 prevede che il decreto entra in vigore il
1° giugno 2019, attesa l’esigenza di far fronte, in questa fase, ad una
serie di concomitanti processi di aggiornamento del CED che
comporteranno un rallentamento dei relativi processi di implementazione
informatica.
Attualmente, l’articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”,
prevede tre diversi modelli di attestazione dei requisiti di idoneità
psicofisica necessari per il rilascio e la conferma di validità della
patente di guida:
a) modello IV.4: con cui il medico accertatore
comunica, alla Direzione generale per la motorizzazione, l’idoneità
psico-fisica di un conducente, al fine di procedere al rinnovo di
validità della patente;
b) modello IV.5: certificato medico redatto da un medico monocratico (ex articolo 119, comma 2, del codice della strada);
c) modello IV.6: certificato medico redatto da una
commissione medica locale (ex articolo 119, comma 4, del codice della
strada).
L’articolo 21 della legge 29 luglio 2010, n. 120, “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”,
ha apportato modifiche, tra l’altro, all’articolo 126 del codice della
strada, eliminando la previsione del rilascio del certificato medico dal
quale risulta che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e
psichici prescritti per la conferma della validità ed introducendo la
mera comunicazione dei dati e di ogni altro documento utile ai fini
dell’emissione del duplicato della patente. A seguito dell’entrata in
vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9
agosto 2013 (previsto dal comma 3 del richiamato articolo 21 della legge
n. 120 del 2010), che ha disciplinato i contenuti e le procedure
informatiche della comunicazione del rinnovo di validità della patente,
il certificato medico è stato sostituito dall’attestato del medico,
trasmesso per via informatica.
Tale attestato è ora, a sua volta, sostituito dal
modello IV.4 introdotto dallo schema di decreto in esame e per la sua
trasmissione sarà utilizzata una procedura informatizzata già in uso.
Per effetto della nuova norma, quindi, si introduce un nuovo ed unico
modello di certificazione medica dematerializzato ai fini del rilascio
della patente di guida.
Nella nuova attestazione non saranno più indicati
alcuni dati sensibili attualmente previsti dalle certificazioni mediche
previste dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada quali: statura, peso, acuità visiva, acuità uditiva, tempi di
reazione, eventuali minorazioni invalidanti ma solo i dati anagrafici
del soggetto sottoposto ad accertamento, il giudizio di idoneità al
rilascio o alla conferma di validità della patente di guida, la
prescrizione di eventuali adattamenti, protesi o ortesi o le limitazioni
alla guida in funzione dell’invalidità del conducente, riportati con i
codici comunitari armonizzati previsti dall’allegato I del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59.
La trasmissione informatizzata del solo giudizio di
idoneità alla guida consente, come già avviene per le procedure di
rinnovo di validità della patente, la conoscenza ed il trattamento di
tali dati esclusivamente all’accertatore ed ai dipendenti degli uffici
della motorizzazione civile preposti all’elaborazione delle patenti di
guida.
3. Osservazioni sui singoli articoli.
Tanto premesso, la Sezione, espresso apprezzamento per
l’attività di progressiva informatizzazione dei procedimenti in
questione che si pone in coerenza con le disposizioni del codice
dell’amministrazione digitale, non può esimersi dal formulare le
seguenti osservazioni.
Le valutazioni tecniche dei medici e delle commissioni
mediche locali per la verifica dei requisiti psichici e fisici per
l’abilitazione alla guida, per consolidata giurisprudenza, costituiscono
espressione di discrezionalità tecnica, che assume a base le cognizioni
della scienza medica e specialistica. Le valutazioni si fondano su
nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere
tecnico-discrezionale che, in quanto tali, non possono essere sindacati
nel merito. Il sindacato di legittimità è ammesso soltanto per le
ipotesi di irragionevolezza, incongruità, inattendibilità sulla base
delle cognizioni della scienza medica e specialistica o di vizi logici
degli atti impugnati.
Alla stregua di queste considerazioni, si suggerisce
all’Amministrazione, a fronte della semplificazione del contenuto della
attestazione rilasciata dai medici monocratici o dalle commissioni
mediche locali, oggetto della trasmissione in via telematica, di
prevedere comunque la consegna all’interessato, all’esito della visita
medica, di una attestazione motivata onde consentirgli la eventuale
tutela dei suoi interessi.
Inoltre, l’articolo 119, comma 5, del decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285 prevede che i provvedimenti di
sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità
della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di
veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali
adattamenti, possono essere modificati dagli uffici della motorizzazione
civile in autotutela, qualora l’interessato produca, a sua richiesta e a
sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi
sanitari periferici della società Rete ferroviaria italiana s.p.a. dalla
quale emerga una diversa valutazione. Qualora la certificazione medica
rilasciata da tali organi, destinata ad essere prodotta agli uffici
della motorizzazione civile, abbia il medesimo contenuto del modello
IV.4 allegato allo schema di decreto, si suggerisce, allo stesso modo di
quanto prima indicato, di prevedere comunque la consegna
all’interessato di una attestazione motivata onde consentirgli la
eventuale tutela dei suoi interessi.
Quanto alle osservazioni recate nel parere reso dal
Garante per la protezione dei dati personali, si rileva che la prima
(punto 2.1 del parere) è stata recepita nel testo dello schema di
regolamento.
In relazione alla seconda (punto 2.2 del parere) si suggerisce di modificare la relazione illustrativa là dove prevede che “Nella
nuova attestazione non saranno più indicati i dati sensibili relativi
alle condizioni psicofisiche del conducente, ma esclusivamente i dati
anagrafici dello stesso e se viene giudicato idoneo al rilascio o alla
conferma di validità della patente di guida”. Ciò in conformità al
contenuto dello schema di regolamento, come del resto previsto nel
quarto capoverso della medesima relazione.
Si suggerisce, inoltre, di rendere esplicito il
seguito da dare alla terza osservazione (punto 2.3 del parere) là dove
si evidenzia che le misure tecniche ed organizzative adeguate per
garantire la sicurezza del trattamento devono essere previste dal
titolare per ogni trattamento di dati personali, anche se riguarda dati
personali diversi da quelli sanitari.
Infine, l’articolo 3 (“Entrata in vigore”)
prevede che il decreto entra in vigore il 1° giugno 2019. Al riguardo
appare opportuno rilevare che l’articolo 10 delle Disposizioni sulla
legge in generale (c.d Preleggi) - rubricato “Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti” - stabilisce che “Le
leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno
successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti
disposto”. La disposizione trova il proprio fondamento
costituzionale nell’articolo 73, terzo comma, della Costituzione. Dei
suoi princìpi sono, altresì, espressione l’articolo 15, comma 5, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (con riguardo ai testi legislativi) e gli
articoli 5 e seguenti, del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 (con
riguardo alla pubblicazione degli atti normativi e delle leggi).
L’articolo 3 va, pertanto, modificato nel senso di prevedere che le
disposizioni del decreto si applicano dal 1° giugno 2019 e,
conseguentemente, deve essere modificata la rubrica del medesimo
articolo 3.
Si suggerisce, in conclusione, all’Amministrazione,
sotto il profilo della tecnica redazionale dello schema, di operare una
verifica del testo secondo le indicazioni della circolare della
Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n.
1/1.1.26/10888/9.92 (“Guida alla redazione dei testi normativi”) (ad
esempio: l’uso del verbo servile va evitato) anche per l’eliminazione di
refusi (ad esempio: nella rubrica dell’articolo 1 le parole “decreto
del Presidente della Repubblica” devono essere separate dalla successiva
data).
P.Q.M.
nei termini esposti è il parere favorevole, con osservazioni, della Sezione.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Aurelio Speziale | Claudio Zucchelli | |
IL SEGRETARIO
