Premesso
che l’art.109 TULPS prevede:
1. I gestori di esercizi alberghieri e di
altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende,
roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze
e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non
convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco
istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio
esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento
idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è
sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia
considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché
munito della fotografia del titolare.
3. Entro le ventiquattr'ore successive
all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure
territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o
mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali.
Ora
l’art.19-bis della Legge 1 dicembre 2018, n. 132 (G.U. 281 del 3.12.2018) entrata in vigore il 4.12.2018., Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 4 ottobre 2018, n. 113
prescrive, aggiungendo all’art.109 TULPS, che:
“L’articolo
109 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si
interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con
riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con
contratti di durata inferiore a trenta giorni ”.
In
sostanza, la legge di cui sopra entrata in vigore il 4.12.2018, ha esteso
l’obbligo di comunicare alla Questura competente per territorio i dati delle
persone alloggiate.
Prima
dell’entrata in vigore della citata legge, già i gestori, di esercizi di
alberghi o strutture ricettive, nonché proprietari di case compreso
appartamenti per vacanze e gli affittacamere, comunicavano alle Questure i dati
delle persone alloggiate,ora, con la legge in vigore, anche per chi affitta o
subaffitta immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta
giorni, deve comunicare i dati delle persone alloggiate.
Naturalmente, questo riguarda anche chi
affitta o subaffitta una stanza di casa, per una sola notte, è
quindi tenuto a comunicare online i dati dell’inquilino.
Proprio perché inferiori a 30
giorni, le locazioni brevi non devono per forza registrarsi all’agenzia
delle Entrate.
Per chi non ottempera a quanto previsto
di cui sopra sarà perseguito con sanzione prevista dall'articolo 17 del Tulps: arresto fino
a tre mesi o ammenda fino a 206 euro.
Infine, suggerisco che quando vi trovate
di fronte all’azione penale di cui sopra, compilare i seguenti atti:
·
Elezione domicilio e nomina del difensore;
·
Annotazione di servizio;
·
CNR alla Procura competente per territorio;