TARGA PROVA - INDICAZIONI
TARGA PROVA -
INDICAZIONI
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La Targa Prova si può usare solo sui veicoli
nuovi, da immatricolare.
Come si dice daje daje che si spezza la corda,
è così è stato,finalmente è stata messa la parola fine ad anni di abusi da
parte di operatori che commerciano in auto usate, concessionarie ufficiali e
rivenditori indipendenti possessori della targa prova.
Prima di utilizzare un veicolo
usato semplicemente munito con targa di prova meglio verificare bene la
regolare copertura assicurativa del mezzo, nonché la conformità del veicolo
anche alla prescritta revisione periodica.
Lo ha chiarito il Ministero
dell'Interno con parere n. 300/A/2698/18/105/20/3 del 30 marzo
2018.
La
questione aveva ormai assunto particolare rilievo dopo la decisione della Corte di Cassazione, Sezione VI, Civile,
che, con la sentenza n. 26074 del 20.11.2013, la quale ha ribadito il
principio secondo il quale un veicolo non sottoposto alla prescritta
revisione non può circolare anche se espone temporaneamente la targa prova.
Di
tale orientamento, la Suprema Corte ha in seguito chiaramente affermato che la
circolazione in prova può avvenire, per le specifiche finalità e ad opera dei
soggetti indicati nel D.P.R. n. 474/2001, individualmente autorizzati, con veicoli non ancora immatricolati e,
pertanto, privi di carta di circolazione, in deroga al disposto degli
articoli 93, 110 e 114 c.d.s. (Corte di Cassazione - II Sezione Civile - 4
agosto 2016, n. 16310).
Anche il Ministero dell’Interno con il parere
di cui sopra n. 300/A/2698/18/105/20/3 del 30 marzo 2018, è di questo avviso e pertanto si allinea alla sentenza
della Corte di Cassazione,
Sezione VI, Civile, che, con la sentenza n. 26074 del 20.11.2013, ribadendo
il principio secondo il quale la circolazione di prova può avvenire con veicoli
non ancora immatricolati e quindi ancora privi di carta di circolazione e che
un veicolo non sottoposto alla prescritta revisione non può circolare anche se
espone temporaneamente la targa prova.
Già il Tribunale
civile di Vicenza (sezione II, sentenza
del 22 febbraio 2016): "Il veicolo già targato, anche se circola per
esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la
targa prova.
Anche la
già citata Corte di Cassazione (sez. II 4 agosto 2016, sentenza n. 16310) aveva
precisato che il veicolo immatricolato deve rispondere alle norme di
circolazione stabilite dal Codice della strada; in particolare il veicolo,
anche se circola munito di targa prova, deve essere in regola con le
disposizioni sulla revisione periodica.
CONCLUSIONI:
·
se il
veicolo non è immatricolato può circolare con la targa prova.
·
Se
è immatricolato non può farlo.
·
Se
lo fa, la targa prova non copre, comunque, né dalla mancata revisione né
dall’assenza di assicurazione.
PERTANTO:
In caso di circolazione sia dinamica che
statica di veicoli immatricolati che espongono la targa prova, gli stessi
vanno considerati in circolazione
ordinaria e non sotto il vincolo della targa esposta, e di conseguenza
devono essere regolarmente assicurati come previsto dalla legge, pena le
sanzioni previste ai sensi:
·
Art.193/2 CdS – Circolazione con veicolo privo
di copertura assicurativa.
·
Art.80/14 CdS – Circolazione con veicolo senza
la revisione.
Nel corpo del verbale aggiungete anche la
sottonotata dicitura:
“Circolava alla guida del veicolo di cui
sopra esponendo targa prova nr.____________, intestata a:___________________, e
che tale veicolo essendo già immatricolato non può essere considerato in
circolazione di prova ma in circolazione ordinaria, così come sancito da
indicazione Ministero dell’Interno con parere n.
300/A/2698/18/105/20/3 del 30 marzo 2018, pertanto il veicolo risulta
sprovvisto si assicurazione obbligatoria”.
In merito, si
riporta il parere del Ministero dell’Interno.
PARERE MINISTERO DELL’INTERNO – DIP.
PUBBLICA SICUREZZA
prot.300/A/2689/18/105/20/3 del
30.03.2018
OGGETTO:-
Utilizzo della targa Prova su veicoli targati ma sprovvisti di copertura
assicurativa RCA.
Si
riferimento alla nota prot. D/7695/2017 del 19 dicembre 2017, concernente
l'oggetto, che si allega in copia per gli uffici cui la presente è diretta per
conoscenza.
Questa
Direzione ritiene che, diversamente dalla prassi ormai consolidatasi,
l'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'art. 98 C.d.S. abbia il
solo scopo di evitare di munire della carta di circolazione un veicolo che
circola su strada per determinate esigenze.
Infatti,
l'art. 1 del D.P.R. 24.11.2001, n. 474, che ha abrogato in commi 1 e 2
dell'art. 98 del c.d.s., ed ha ridisegnato la disciplina del rilascio della
targa prova, prevede che l'obbligo di munire della carta circolazione di cui
agli articoli 93, 110 e 114 del Codice della Strada i veicoli che circolano su
strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive,
dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento,
non sussiste per una serie di soggetti, tassativamente indicati, qualora questi
siano autorizzati alla circolazione di prova.
La
finalità è, perciò, consentire agli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi,
macchine agricole e macchine operatrici di circolare per le predette esigenze
senza necessariamente essere immatricolati.
Il
fatto che tra i soggetti che possono richiedere ed ottenere l'autorizzazione
alla circolazione di prova siano inclusi anche gli esercenti di officine di
riparazione e di trasformazione, non implica affatto che il titolo
autorizzativo in esame possa anche servire per la circolazione di veicoli
immatricolati non revisionati, privi di assicurazione RCA o quant'altro [1].
La
questione ha assunto particolare rilievo dopo la decisione della Corte di
Cassazione, Sezione VI, Civile, che, con la sentenza n. 26074 del 20.11.2013,
ha ribadito il principio secondo il quale un veicolo non sottoposto alla
prescritta revisione non può circolare anche se espone temporaneamente la targa
prova.
Nel
solco di tale orientamento, la Suprema Corte ha in seguito chiaramente
affermato che la circolazione in prova può avvenire, per le specifiche finalità
e ad opera dei soggetti indicati nel D.P.R. n. 474/2001, individualmente
autorizzati, con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta
di circolazione, in deroga al disposto degli articoli 93, 110 e 114 c.d.s. [2].
IL DIRETTORE
CENTRALE
Sgalla
___
[1] È utilizzabile, ad
esempio, nel caso di un veicolo commerciale nuovo il cui allestimento viene
modificato prima dell'immatricolazione, per cui l'officina lo deve provare su
strada durante i lavori di trasformazione.
[2] V. Corte di Cassazione
- II Sezione Civile - 4 agosto 2016, n. 16310.