Veicoli immatricolati in servizio di piazza {TAXI} o in servizio di noleggio con conducente (NCC)
La motorizzazione di Roma, con Ordine di servizio n. 29 del 12.06.207, in sostituzione dell'Ordine di servizio n. 19 del 18.05.2017, impartisce nuove direttive alla luce della recente sentenza del Tar Lazio n. 407/17 (che si riporta in seguito).
La nota ribadisce, che "deve esserci una perfetta coincidenza tra l'intestatario della carta di circolazione ed il titolare della licenza/autorizzazione per il servizio di TAXI/NCC, l'immatricolazione di un veicolo - ai sensi dell'art. 93, commi 2 e 3, del C.d.S., - e la conseguente intestazione della carta di circolazione - in servizio di piazza (TAXI) o in servizio di noleggio con conducente (NCC), può avvenire, ai sensi degli artt. 85 e 86 del C.d.S., solo in presenza dello specifico titolo autorizzativo (licenza/autorizzazione) rilasciato dalla competente autorità comunale o regionale al medesimo soggetto intestatario della carta di circolazione".
Mario Serio
Riproduzione Riservata
SENTENZA 407/17 TAR LAZIO
Pubblicato il 10/01/2017
N. 00407/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06446/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6446 del 2016,
proposto dalla Cooperativa San Giovanni Taxi Roma in persona del legale
rappresentante p.t., Simonetta Accica, Massimo Castronai, Benedetto
Giammei, Maurizio Lustri, Andrea Mastrangelo, Marcello Placidi, Maurizio
Stazi, Laura Viale, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea
Claudio Maggisano C.F. MGGNDR63C20I266G, Raffaella Pellegrini C.F.
PLLRFL75C45H501T, con domicilio eletto presso Andrea C Maggisano in
Roma, via G. Bettolo n. 9;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosalda Rocchi C.F.
RCCRLD56H55A040V, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;
Roma Servizi Mobilità Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Cornacchia C.F. CRNSRN72T45C632A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Vigna Murata N.60;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Roma Servizi Mobilità Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Cornacchia C.F. CRNSRN72T45C632A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Vigna Murata N.60;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari,
delle note prot. 0020298 e 0020370 del 29.03.2016
emesse da Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. nei confronti della
cooperativa San Giovanni Taxi Roma ed aventi ad oggetto la richiesta di
aggiornamento delle carte di circolazione dei veicoli adibiti a taxi
intestati agli associati della cooperativa titolari di licenza taxi e
l'asserito obbligo di intestazione in capo alla cooperativa di
produzione e lavoro della carta di circolazione; della nota prot.
20980/16; della nota prot. 28249 del 29.04.2016; della nota prot. 3635
22 febbraio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
avente ad oggetto l'intestazione delle carte di circolazione dei veicoli
taxi alle cooperative di produzione e lavoro; per quanto occorra e
possa, di ogni atto e provvedimento conseguente e presupposto comunque
connesso con l'atto impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma
Capitale e di Roma Servizi Mobilità Srl e del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre
2016 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte
ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti
violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed
evidenziando quanto segue.
La Cooperativa ricorrente, ha per oggetto sociale la
produzione di servizi a mutualità prevalente in favore degli associati -
lavoratori. I tassisti associati (alcuni dei quali risultano parti
ricorrenti), conferiscono alla Coop San Giovanni Taxi Roma le proprie
licenze ed il veicolo ad esse abbinato in comodato d'uso gratuito ai
sensi dell'art. 1803 c.c. . Gli operatori restano proprietari delle
vetture adibite a taxi e delle licenze rilasciate dall'Amministrazione
che, così come i veicoli, non vengono trasferite in capo alla
Cooperativa odierna ricorrente.
Roma Servizi Mobilità Srl, sulla base di una nota del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha chiesto alla
Cooperativa ricorrente ed agli associati di procedere entro 30 giorni
all'aggiornamento delle carte di circolazione dei veicoli adibiti a taxi
inserendo quale proprietaria o usufruttuaria delle vetture la stessa
Cooperativa cui siano state conferite le licenze. In caso di mancata
ottemperanza a tali richieste, è stata preannunciata l'adozione di
provvedimenti sanzionatori a carico dei tassisti associati alla
Cooperativa quali la cancellazione dei veicoli dalla c.d. "Lista Bianca"
che consente agli operatori di circolare nelle zone a traffico limitato
del territorio del Comune di Roma.
Gli odierni ricorrenti hanno avanzato istanza di
annullamento in via di autotutela, affermando l’illegittimità delle
richieste avanzate da Roma Servizi per la Mobilità Srl e la carenza di
attribuzioni in capo all'Ente che l'abilitano ad irrogare provvedimenti
sanzionatori a carico dei tassisti.
Gli interessati - non avendo avuto esito positivo tale
istanza di autotutela -, ritenendo erronee ed illegittime le citate
determinazioni, le hanno impugnate dinanzi al TAR del Lazio, avanzando
le domande indicate in epigrafe e deducendo i seguenti motivi di
ricorso.
I) - Difetto assoluto di attribuzione di Roma Servizi
per la Mobilità s.r.l.; nullità dei provvedimenti impugnati ai sensi
art. 21 septies della legge n. 241/90.
I ricorrenti hanno, anzitutto, rilevato che l'attività
di Roma Servizi per la Mobilità Srl trae la propria legittimazione dal
Contratto di Servizio stipulato con Roma Capitale e scaduto lo scorso
31.12.2015. In assenza del rinnovo di tale negozio, la Società
resistente non avrebbe alcuna attribuzione che la abiliti ad emettere
provvedimenti amministrativi né tantomeno a regolamentare i pubblici
servizi di trasporto nel territorio comunale.
Le funzioni demandate dal Comune di Roma a Roma
Servizi – una volta cessato il rapporto di affidamento regolato dal
contratto di servizio -, non potrebbero più essere esercitate dalla
Società privata e, pertanto, dal 31 dicembre 2015 Roma Servizi, in
assenza di proroga o rinnovo di detto contratto di affidamento, sarebbe
sprovvista delle competenze poste a fondamento dei provvedimenti
impugnati.
Pertanto, ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, gli atti impugnati sarebbero da considerare nulli.
II) - Violazione e falsa applicazione art. 7 della
legge n. 21/1992; violazione DCC Roma Capitale n. 68/2011; mancata
applicazione parere indirizzo Ministero del Lavoro 579997/94.
Secondo parte ricorrente, i provvedimenti impugnati
sarebbero da considerare invalidi anche per violazione della normativa
di settore di matrice nazionale e comunale, posto che non sussisterebbe
alcuna disposizione di legge che stabilisce l'obbligo, in capo ai
titolari di licenze taxi, i quali abbiano conferito il titolo ad una
cooperativa (come nel caso in esame) di procedere all'intestazione della
vettura di servizio alla cooperativa stessa.
Il richiamo all'art. 7 della legge n. 21/1992 operato
dalla parte resistente sarebbe fuorviante ed improprio, poiché la norma
in questione dispone (al comma 1, lettera b) la facoltà dei titolari di
associarsi in cooperative e (al comma 2) prevede la possibilità di
conferire le licenze alle suddette cooperative, senza nulla disporre in
merito alla carta di circolazione del mezzo adibito a servizio taxi.
Roma Servizi per la Mobilità Srl, avrebbe travisato il
significato e la portata della legge di riferimento, richiamando un
obbligo insussistente, come sarebbe confermato dalla delibera del
Consiglio Comunale di Roma Capitale n. 68/2011 (cfr. art. 6, comma 2).
Secondo parte ricorrente, il descritto vizio
emergerebbe anche in relazione al parere del 03.03.2016 prot. 7350 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti impugnato, il quale,
peraltro, farebbe riferimento all’art. 8, comma 2, della legge n.
21/1992, che non disciplinerebbe il conferimento ma le modalità di
rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e, quindi, sarebbe
inconferente alla fattispecie in questione.
III) - Difetto di competenza in concreto.
Parte ricorrente ha anche rilevato che gli atti
impugnati prefigurano, in caso di inottemperanza alle richieste avanzate
da Roma Servizi per la Mobilità Srl, l'adozione di misure sanzionatorie
quali la revoca delle autorizzazioni per le circolazione nelle zone a
traffico limitato del Comune di Roma.
Al riguardo, è stato osservato che l'Ente resistente non sarebbe abilitato all'adozione di provvedimenti sanzionatori.
IV) - Ingiustizia manifesta.
Infine, è stato osservato che la pretesa di parte
resistente coarta la sfera giuridica degli odierni ricorrenti i quali si
vedrebbero colpiti nei propri diritti di libera determinazione
dell'assetto degli interessi concretizzatesi nelle forme associative di
matrice cooperativa. Si tratterebbe, in sostanza, di una lesione
ingiustificata dell'autonomia negoziale che non produrrebbe alcun
beneficio per la collettività e che mortificherebbe gli spazi di
autodeterminazione degli enti cooperativi, che si vedrebbero addebitati
gli oneri connessi alla proprietà di veicoli senza ottenerne alcun
beneficio sul piano patrimoniale.
Roma Capitale, Roma Servizi Mobilità Srl ed il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, costituitisi in
giudizio, hanno affermato l’infondatezza del ricorso e ne hanno chiesto
il rigetto.
A sostegno delle proprie ragioni, le Amministrazioni
resistenti hanno prodotto note, memorie e documenti per sostenere la
correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle censure proposte
dalla parte ricorrente.
Con ordinanza n. 3712/2016, la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente è stata accolta.
Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive posizioni.
All’udienza del 20 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio, ad un esame più approfondito di quello
consentito in sede cautelare, ritiene che le censure di parte
ricorrente siano infondate e debbano essere respinte.
2. Come correttamente rilevato dalla parte resistente,
Roma Servizi Mobilità Srl è società in house interamente partecipata da
Roma Capitale, che ne esercita il controllo ed il coordinamento come
per legge. Essa svolge la propria attività in nome e per conto
dell'Amministrazione Capitolina.
Ciò premesso, risulta infondata la censura con la
quale si contesta il difetto assoluto di attribuzione di tale Società a
causa dell’intervenuta scadenza del Contratto di Servizio che regola i
rapporti con Roma Capitale.
Dagli atti di causa emerge che, in attuazione delle
deliberazioni di Consiglio Comunale n. 36/2009 e di Giunta Comunale n.
244/2009, la Società è stata costituita con decorrenza dal 1° gennaio
2010, mediante scissione parziale proporzionale di parte del patrimonio
di ATAC, compreso nel ramo d'azienda avente ad oggetto la
pianificazione, supervisione, coordinamento e controllo dei processi
inerenti la mobilità pubblica e privata, con attribuzione dell'intero
capitale al Comune di Roma, che quindi è socio unico ed esercita il
controllo analogo sulla Società (cfr. deliberazione di Giunta Comunale
n. 84/2010: doc. 11 di parte resistente).
Trattandosi di una Società in house di Roma Capitale,
la stessa, pur essendo formalmente dotata di personalità giuridica, è
soggetta al controllo analogo dell’Amministrazione e, quindi, si
configura un rapporto di delegazione interorganica che concretizza una
particolare formula organizzativa per cui la prima è parte integrante e
prolungamento organizzativo del secondo, sicché, la convenzione si pone
quale negozio di regolazione di un affidamento già determinato con
l'approvazione dell'atto di costituzione della società partecipata (cfr.
Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2016, n. 1028; Corte dei Conti, sezione
regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n.
78/2008).
Ne consegue che il contratto di servizio tra Roma
Capitale e la Roma Servizi Mobilità Srl non ha la funzione di affidare a
quest'ultima attività già affidate mediante la costituzione della
Società, come emerge dal richiamato articolo 4 dello Statuto (approvato
dal socio nell'Assemblea del 29 aprile 2016 e registrato all'Agenzia
delle Entrate - Ufficio territoriale di Roma 2 - il 3 maggio 2016 al
n.12825: doc. 2 di parte resistente) che prevede nell’oggetto sociale
"lo svolgimento di qualsiasi servizio e attività funzionale o comunque
correlato, connesso, complementare o affine al servizio di trasporto e
alla mobilità in genere" e la gestione delle attività di rilascio delle
autorizzazioni alla circolazione anche con riguardo al servizio taxi.
3. Ciò premesso, va rilevato che in data 25 novembre
2015, il Dipartimento Mobilità e Trasporti, recependo la richiesta delle
cooperative Taxi, ha incontrato i rappresentanti delle stesse per
fornire chiarimenti in merito ai verbali di accertamento della
violazione dell'art. 94, comma 4, del Codice della Strada, elevati nei
confronti dei titolari di licenza taxi conferita a cooperativa di
produzione e lavoro, che non avevano provveduto all'aggiornamento della
carta di circolazione della vettura associata. Al termine di tale
incontro, si è convenuto sulla necessità di acquisire un parere sulla
questione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
quale struttura competente.
L’Amministrazione centrale, riscontrando la richiesta
di parere della Polizia di Roma Capitale, con nota prot. n. 3635 del 22
febbraio 2016, ha chiarito che, nel caso di conferimento della licenza
taxi a cooperativa di produzione e lavoro, "l'intestazione della carta
di circolazione dell'autovettura, mediante la quale si effettua il
servizio di taxi, può riportare la cooperativa sia quale proprietaria
sia quale usufruttuaria, garantendo, anche in quest'ultimo caso, la
coincidenza tra il soggetto che è autorizzato a svolgere il servizio e
quello che ha in disponibilità l'autoveicolo" (doc. 3 di parte
resistente).
Con nota prot. n. 16564 del 14 marzo 2016, Roma
Servizi Mobilità Srl ha trasmesso copia di tale parere a tutte le
cooperative, disponendo la verifica dell'intestazione delle carte di
circolazione dei veicoli associati alle licenze conferite a cooperative
di produzione e lavoro.
A seguito di tali verifiche, con specifico riferimento
alla Cooperativa San Giovanni Taxi Roma, la RSM, con note prot. n.
20298 e n. 20370 del 29 marzo 2016, ha invitato la Cooperativa stessa ad
aggiornare le carte di circolazione dei veicoli, con l'avvertimento
che, in mancanza, sarebbe stato informato il Dipartimento per i
provvedimenti di competenza (doc. 6 e 7 di parte resistente). Analoga
comunicazione è stata fatta anche ai titolari di licenza taxi
conferenti, con nota prot. n. 20980 del 31 marzo 2016 (doc. 8 di parte
resistente).
Con nota prot. n. 28249 del 29 aprile 2016 (doc. 9 di
parte resistente), Roma Servizi Mobilità Srl ha rilevato che il citato
parere dell’Amministrazione centrale chiarisce che "qualora avvenga il
predetto conferimento, l'intestazione della carta di circolazione
dell'autovettura, mediante la quale si effettua il servizio taxi, può
riportare la cooperativa sia quale proprietaria sia quale usufruttuaria,
garantendo, anche in quest'ultimo caso, la coincidenza tra il soggetto
che è autorizzato a svolgere il servizio e quello che ha in
disponibilità l'autoveicolo". Dunque, da tale parere emerge che il
tassista "può" scegliere tra il trasferimento del veicolo alla
cooperativa o la concessione in usufrutto del veicolo alla cooperativa,
poiché anche l'usufrutto, come il trasferimento, garantisce la
coincidenza tra il soggetto che svolge il servizio (cioè, la cooperativa
a cui è stata conferita la licenza) e quello che ha in disponibilità il
veicolo (e, quindi, la cooperativa in qualità di usufruttuaria.
Quindi, risulta errato quanto affermato da parte
ricorrente circa l’obbligo del tassista conferente di intestare il
veicolo alla cooperativa di produzione e lavoro in alternativa al
mantenimento dell'intestazione.
Tale interpretazione, del resto, contrasta con la
disciplina delle cooperative di produzione e lavoro che, ponendosi nei
confronti dei lavoratori-soci come datori di lavoro, hanno la titolarità
dei mezzi di produzione in "proprietà collettiva".
Nel caso di specie, la cooperativa di produzione e
lavoro ha come oggetto sociale il trasporto di persone a mezzo taxi e,
quindi, la "proprietà collettiva" si concretizza nella disponibilità
delle licenze taxi e nella proprietà (ovvero usufrutto) dei veicoli
associati.
A tale riguardo, non assume particolare rilievo il
parere del Ministero del Lavoro recepito dal Ministero dei Trasporti nel
1994, in quanto lo stesso – come correttamente affermato dalla parte
resistente – deve ritenersi superato dal citato parere del 2016.
4. Ciò premesso, va rilevato che l'art. 7, comma 1,
lett. b), della legge n. 21/1992, consente ai titolari di licenze taxi,
"al fine del libero esercizio della propria attività", di "associarsi in
cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a
proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in
conformità alle norme vigenti sulla cooperazione". I commi 2 e 3 del
medesimo articolo stabiliscono che "Nei casi di cui al comma 1 è
consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi
previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione
precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione
dagli organismi medesimi" (comma 2) e che "In caso di recesso dagli
organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà
essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un
anno dal recesso" (comma 3).
Le richiamate disposizioni, unitamente alle norme
relative al sistema delle cooperative di produzione e lavoro costituite
dai soggetti autorizzati al servizio di trasporto pubblico non di linea
(nella specie, i taxi), inducono a ritenere la legittimità
dell’impugnata circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in esecuzione della quale l'Agenzia Roma Servizi per la
Mobilità srl ha chiesto agli interessati di adeguarsi alle disposizioni
vigenti e provvedere ai necessari adempimenti presso il PRA.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va
rilevato che l'attività svolta da Roma Mobilità risulta in linea con la
normativa di riferimento ed, in particolare, con l’art. 7 della legge 15
gennaio 1992 n. 21, con il parere del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti prot. n. 3635 del 22 febbraio 2016 e con la deliberazione
di Assemblea Capitolina n. 68/2011.
L'art. 7 della legge n. 21/92 (sopra richiamato e
citato da parte ricorrente) disciplina le modalità di svolgimento del
servizio in modo tale da consentire al titolare di licenza taxi di
scegliere di associarsi ad una cooperativa di produzione e lavoro o, in
alternativa, ad una cooperativa di servizi.
Nel primo caso, il servizio non viene svolto
direttamente dal tassista ma dalla cooperativa di produzione e lavoro
che, quale soggetto a "proprietà collettiva", ha la proprietà dei
veicoli adibiti a taxi e la disponibilità delle licenze conferite dai
titolari. In tale contesto, il conferimento della licenza è funzionale
alla gestione complessiva del servizio di trasporto persone; la
titolarità della licenza resta in capo al socio conferente ma la
disponibilità della stessa e la proprietà dei veicoli adibiti a taxi
consente alla cooperativa di qualificarsi come cooperativa di produzione
e lavoro a "proprietà collettiva", ponendosi come datore di lavoro nei
confronti dei propri soci-lavoratori, posto che la gestione del servizio
ed i relativi adempimenti competono alla cooperativa di produzione e
lavoro.
In caso di cooperativa di servizi, invece, lo scopo
della cooperativa consiste nell’elargizione di servizi comuni a favore
dei soci, ma il sevizio taxi è svolto e gestito direttamente dal
titolare della licenza. Sicché, ove il tassista non intenda conferire la
licenza in cooperativa o questa non abbia dei veicoli adibiti a taxi,
il tassista potrà associarsi ad una cooperativa di servizi che non
necessità di avere dei veicoli adibiti a taxi né di disporre delle
licenze taxi.
In questo quadro, considerando che nel caso di specie
la Società ricorrente è una cooperativa di produzione e lavoro, risulta
corretta la richiesta di Roma Mobilità di aggiornamento delle carte di
circolazione.
In tale modo, infatti, la cooperativa di produzione e
lavoro (quale cooperativa a "proprietà collettiva") può svolgere la
gestione complessiva del servizio taxi, configurandosi come datore di
lavoro dei soci tassisti, senza escludere che la titolarità della
licenza taxi rimanga in capo alla persona fisica (cfr. TAR Lazio, Roma,
sez. II, sentenza 4 luglio 2013 n. 6606), in linea con quanto chiarito
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere
(impugnato) prot. n. 3635 del 22 febbraio 2016, con il quale – proprio
al fine di garantire la coincidenza tra il soggetto che svolge il
servizio taxi e quello che ha la disponibilità del veicolo strumentale
al servizio stesso -, consente al titolare della licenza conferita alla
cooperativa di produzione e lavoro, di scegliere tra il trasferimento
del veicolo e la concessione dell'usufrutto dello stesso.
Il quadro di riferimento si completa con l'art. 6,
commi 2 e 3, del Regolamento approvato con deliberazione di Assemblea
Capitolina n. 68/2011, il quale stabilisce che, in caso di conferimento
della licenza ad organismi collettivi, la titolarità della stessa resta
in capo al conferente ed è vietato che passi a persone giuridiche, fatte
salve le previsioni previste dal medesimo articolo.
5. Risulta infondata anche la censura con la quale la
parte ricorrente contesta il difetto di competenza di Roma all'adozione
di misure sanzionatorie per la circolazione nelle zone a traffico
limitato.
Al riguardo, anzitutto, va rilevato che non sono stati
adottati provvedimenti sanzionatori, avendo Roma Mobilità ha informato
il competente Dipartimento dell’Amministrazione comunale dell'esito
delle attività di verifica svolte relativamente alle carte di
circolazione soggette all'aggiornamento.
Ad ogni modo, come sopra chiarito, la competenza di
Roma Mobilità va desunta dall'oggetto sociale di cui all'art. 4 dello
Statuto, da cui emerge che la gestione dei veicoli autorizzati ad
accedere alle ZTL è compresa nel perimetro di competenza della citata
Società.
6. Va, infine, disattesa la censura di ingiustizia
manifesta relativa all'operato di Roma Mobilità, posto che,
contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, l'obbligo di
aggiornare le carte di circolazione dei veicoli associati alle licenze
conferite a cooperative di produzione e lavoro deriva dalla richiamata
normativa in tema di cooperazione che prevede la condizione della
"proprietà collettiva" dei mezzi di produzione.
Per le cooperative di produzione e lavoro aventi ad
oggetto il servizio taxi, lo scopo sociale è costituito dallo
svolgimento in "proprietà collettiva" del servizio.
Quindi, in capo alla cooperativa deve coesistere la
disponibilità delle licenze e la proprietà (o, secondo il richiamato
parere dell’Amministrazione centrale, dell'usufrutto) dei veicoli
adibiti al servizio taxi.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
8. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati
alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per
compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto:
- respinge il ricorso;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Roberto Proietti | Antonino Savo Amodio | |
IL SEGRETARIO