I provvedimenti interdittivi relativi alla patente di guida speciale non si applicano alla patente civile
Il Consiglio di Stato ha reso il
parere in ordine all’estensione dei provvedimenti interdittivi relativi
alla patente di guida “speciale”, appartenente al personale alle Forze
armate, alla patente comune “ordinaria”
Cons. St., sez. I, 15 marzo 2017, n. 654
Circolazione stradale – Patente di guida – Forze armate e personale di polizia - Illeciti disciplinati dal Codice della strada – Misure interdittive relative alla patente di guida speciale – N0on si estendono alla patente di guida comune.
Cons. St., sez. I, 15 marzo 2017, n. 654
Circolazione stradale – Patente di guida – Forze armate e personale di polizia - Illeciti disciplinati dal Codice della strada – Misure interdittive relative alla patente di guida speciale – N0on si estendono alla patente di guida comune.
I
provvedimenti interdittivi relativi alla patente di guida speciale,
conseguenti a illeciti disciplinati dal Codice della strada, commessi
dal personale appartenente alle Forze armate e di polizia indicate
dall’art. 138 del citato Codice, colpiscono esclusivamente la patente di
guida rilasciata dall'ente d’appartenenza del suddetto personale e non
anche la patente comune (1).
(1) Ad avviso della Sezione fermo restando che il titolare della patente, sia essa militare o civile, è tenuto al rispetto delle norme del Codice della Strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nell’interesse superiore alla sicurezza della circolazione, il quadro normativo depone per la separazione tra i procedimenti che riguardano la patente militare, o patente a questa assimilata, e la patente civile.
Militano in tal senso diversi argomenti.
In primo luogo va evidenziato che, l’art. 138, comma 12, del Codice della strada – nello stabilire che “la patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza” qualora il militare guidi un veicolo immatricolato con targa civile – manifesta chiaramente l’intenzione di tenere separati i due titoli abilitativi e i relativi procedimenti che portano eventualmente alla sospensione.
In secondo luogo la “separazione” tra patente militare e patente civile emerge da tutta la disciplina stabilita dal citato comma 12 dell’art. 138 del Codice della strada che, ad esempio, stabilisce che “le forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio …a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate”.
In terzo luogo tale separazione risponde alla necessità che le amministrazioni militari, e quelle a queste equiparate, valutino autonomamente le condizioni per il rilascio del titolo abilitativo, o per la sospensione, senza alcuna interferenza con l’autorità amministrativa preposta al rilascio, revoca o sospensione della patente civile, essendo diverse le ragioni della circolazione “per motivi di servizio” rispetto a quelle legate alle “sole” esigenze connesse alla libertà di movimento.
(1) Ad avviso della Sezione fermo restando che il titolare della patente, sia essa militare o civile, è tenuto al rispetto delle norme del Codice della Strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nell’interesse superiore alla sicurezza della circolazione, il quadro normativo depone per la separazione tra i procedimenti che riguardano la patente militare, o patente a questa assimilata, e la patente civile.
Militano in tal senso diversi argomenti.
In primo luogo va evidenziato che, l’art. 138, comma 12, del Codice della strada – nello stabilire che “la patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza” qualora il militare guidi un veicolo immatricolato con targa civile – manifesta chiaramente l’intenzione di tenere separati i due titoli abilitativi e i relativi procedimenti che portano eventualmente alla sospensione.
In secondo luogo la “separazione” tra patente militare e patente civile emerge da tutta la disciplina stabilita dal citato comma 12 dell’art. 138 del Codice della strada che, ad esempio, stabilisce che “le forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio …a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate”.
In terzo luogo tale separazione risponde alla necessità che le amministrazioni militari, e quelle a queste equiparate, valutino autonomamente le condizioni per il rilascio del titolo abilitativo, o per la sospensione, senza alcuna interferenza con l’autorità amministrativa preposta al rilascio, revoca o sospensione della patente civile, essendo diverse le ragioni della circolazione “per motivi di servizio” rispetto a quelle legate alle “sole” esigenze connesse alla libertà di movimento.
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Art.
138 C.d.S. - Conducenti di veicoli immatricolati C.R.I. - Sanzione nel
caso di guida con patente propria in sostituzione di quella speciale
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