MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Modalità di versamento del contributo
unificato per i ricorsi promossi dinanzi al
giudice amministrativo, per i
ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i
ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana. (17A04960)
(GU n.167 del 19-7-2017)
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia»;
Visto l'art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, come sostituito dall'art. 7, comma 8-ter, del decreto-legge 31
agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2016, n. 197;
Visto l'art. 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, come sostituito
dall’art. 37, comma 6, lettera s), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, nel fissare la misura del contributo
unificato dovuto per i ricorsi davanti ai tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato, individua, alla lettera e), l’importo da versare per il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa
vigente;
Visto il comma 10 dell'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
in base al quale il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni
di cui al comma 6, lettera s), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e
delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di
giustizia amministrativa;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto, nonché' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199, recante «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, recante «Norme di attuazione dello
Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle
funzioni spettanti al Consiglio di Stato»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 2016,
n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, il
1° gennaio 2017 è entrato in vigore il Processo amministrativo telematico
(PAT);
Considerato che, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice
amministrativo è versato secondo modalità che devono essere stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente del Consiglio
di Stato;
Considerato che, al fine di dare attuazione all'art. 192, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, essendo necessario individuare modalità
di versamento esclusivamente telematiche anche per evitare fenomeni elusivi in ordine
al versamento del contributo unificato dovuto per i giudizi dinanzi al giudice
amministrativo, si rivela funzionale l’adozione del sistema dei versamenti
unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi
prevista;
Ritenuto che nelle more dell’adeguamento infrastrutturale dei sistemi
informativi debbano continuare a trovare applicazione le ordinarie modalità di
versamento del medesimo contributo unificato;
Sentito il presidente del Consiglio di Stato;
Decreta:
Art. 1
1. Il contributo unificato dovuto per i giudizi dinanzi al giudice amministrativo
è versato tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e
seguenti del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, senza la possibilità di
avvalersi della compensazione ivi prevista. A tal fine, il modello F24 è
presentato esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall’Agenzia
delle entrate e dagli intermediari.
2. Nelle more dell’adeguamento
infrastrutturale dei sistemi informativi, continuano a trovare applicazione
le modalità di versamento del contributo unificato previste dall'art. 192, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. Con protocollo di intesa tra il segretariato generale della giustizia
amministrativa e l'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di gestione
e di scambio dei dati relativi ai versamenti del contributo unificato di cui al
presente decreto.
Art. 2
1. Le modalità di versamento previste dall'art. 1 sono osservate anche
per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica,
disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199, e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, disciplinati
dall’art. 23 dello Statuto della Regione
Siciliana, approvato dal regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e dall’art. 9 del decreto legislativo 24 dicembre 2003,
n. 373.
2. L'accertamento, la riscossione, il contenzioso e i rimborsi inerenti al
contributo unificato dovuto per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana
sono curati, rispettivamente, dalla segreteria delle sezioni consultive del Consiglio di Stato e dalla segreteria del
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
3. La gestione delle attività di cui al comma 2 decorre dal momento
della ricezione della richiesta di parere, ovvero, ricorrendo i presupposti di
cui all'art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, dal momento del
deposito diretto, da parte dell'interessato, di copia del ricorso presso il
Consiglio di Stato o presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione Siciliana.
4. Il ricorso, istruito
dall’Amministrazione competente, è trasmesso
al Consiglio di Stato o al Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione Siciliana per la richiesta di
parere, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono e con la ricevuta
di versamento del contributo unificato
ove allegata dall'interessato.
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del secondo mese
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 giugno 2017
Il Ministro: Padovani
Registrato alla Corte dei conti
il 4 luglio 2017 Ufficio controllo atti
Ministero economia e finanze, reg.ne previ.
n. 925