I dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal Ministero

Numero 00461/2017 e data 21/02/2017 Spedizione




REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2017

NUMERO AFFARE 02374/2016

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Comune di -OMISSIS- contro il decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti -OMISSIS-, d’accoglimento del ricorso della signora -OMISSIS-contro l’ordinanza del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-, di collocazione di due dissuasori di sosta.


LA SEZIONE

Vista la relazione-OMISSIS- con la quale il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso, affidato all’ufficiale giudiziario per le notificazioni il 12 ottobre 2016;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.


Premesso:

Il Comune di -OMISSIS- con ordinanza -OMISSIS-, istituiva il senso unico di marcia in -OMISSIS-, strada all’interno del centro abitato della città, avente una larghezza pari a m 9,40 circa di cui ml 6,80 di carreggiata utile alla circolazione e marciapiedi aventi una larghezza media di m 1,30.

Il signor -OMISSIS-, proprietario dell’immobile di cui al civico 59, nel prospettare la difficoltà di entrare ed uscire dal proprio passo carrabile a causa dei veicoli in sosta in prossimità ed in corrispondenza dello sbocco dello stesso nonché sul lato opposto, il 22 settembre 2015 chiedeva l’adozione di provvedimenti per il transito senza pregiudizio dalla proprietà privata alla via pubblica. La richiesta era anche giustificata -OMISSIS-

Ritenendo valide le ragioni prospettate dall’istante, con ordinanza sindacale-OMISSIS- veniva concessa, con prescrizioni, la collocazione di due dissuasori di sosta tra il numeri civici 58 e 62 di -OMISSIS-, da collocare ad una distanza massima di m 0,80 dal profilo esterno del marciapiede, a m 0,20 prima e dopo la proiezione dello sbocco del passo carraio ubicato al civico 59, per una lunghezza di m 2,80 nel senso di marcia veicolare.

La signora-OMISSIS-, proprietaria dell’immobile sito al civico 60 della medesima strada, impugnava l’ordinanza del Comune di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 37, comma 3, del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, perché i due dissuasori, apposti davanti alla porta dell’ingresso dell’immobile di sua proprietà, deturpavano la facciata del fabbricato e non consentivano la sosta di fronte all’immobile.

Il ministero riferente ha concluso per la dichiarazione di infondatezza del ricorso.


Considerato:

Il Comune ricorrente deduce le seguenti censure:

Il divieto di sosta è provvedimento emanato a tutela di interessi pubblici.

I dissuasori, ai sensi dell’art. 180 del regolamento d’attuazione al codice della strada (C. d. s.) emanato con decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992 n. 49, svolgono anche funzioni accessorie e possono essere autorizzati dall’ente proprietario della strada per esigenze private.

Ai sensi degli artt. 7, comma1, lett. a) e 6, comma 4, lett. b), C.d.s. il Comune può stabilire “obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada”.

Non sussiste una sostanziale differenza per la signora-OMISSIS- tra la sua richiesta di prevedere, eventualmente, un divieto di sosta in luogo dei dissuasori;

L’esame delle argomentazioni contenute nel ricorso, di quelle esposte nella relazione ministeriale e nelle controdeduzioni comunali consentono di ritenere infondate le censure proposte con il ricorso in esame.

La materia dei dissuasori è disciplina dall’art. 180 del regolamento di esecuzione del codice della strada sopra citato e dal paragrafo 8.1 della direttiva del ministro dei trasporti n. 777 del 27 aprile 2006.

Ai sensi dell’indicato art. 180, comma 1 e 2, “I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva.

Tali dispositivi devono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi”.

Per effetto del successivo comma 6 “I dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada”.

Conseguentemente, rientra nella competenza della Direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’autorizzazione per l’utilizzazione delle diverse tipologie dei dispositivi stradali atti ad impedire la sosta dei veicoli in determinate zone.
Viceversa, l’ente proprietario della strada è competente per l’individuazione delle aree ove impiegare i diffusori e la scelta della tipologia, tra quelle autorizzate, da porre in opera, previa ordinanza.

I dissuasori di sosta possono essere di forme e tipologie diverse per cui l’autorizzazione del competente dicastero è subordinata alla sussistenza di determinati presupposti quali l’altezza fuori terra, la dotazione di banda adesiva rifrangente di color giallo, il tracciamento a terra di idonea segnaletica orizzontale o di ostacolo, il divieto d’impiego in configurazione singola.

Poiché i tipi di dissuasori installati non sono stati approvati dal ministero, il ricorso va respinto.

È poi il caso di osservare, sull’affermazione del Comune che i dissuasori di sosta, secondo quanto si desume dall’art. 180 del codice della strada, possano assolvere anche a interessi privati, da una parte che le funzioni accessorie elencate dall’art. 180 sono pur sempre d’interesse collettivo, dall’altra che nel caso in esame non sussiste nessuna delle finalità accessorie, d’interesse pubblico o privato che siano, elencate nell’art. 180 codice della strada.

L’esame dell’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato resta assorbita.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Raffaele Carboni


IL SEGRETARIO
Luisa Calderone