Regione Sicilia:Attività ricettivo-alberghiera. Necessità di avviare controlli sulla regolarità delle licenze di esercizio

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Attività ricettivo-alberghiera. Necessità di avviare controlli sulla regolarità delle licenze di esercizio

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
CIRCOLARE 20 settembre 2016.
Attività ricettivo-alberghiera. Necessità di avviare controlli sulla regolarità delle licenze di esercizio.

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
e, p.c. ALLE AREE METROPOLITANE
AI LIBERI CONSORZI COMUNALI
AI SERVIZI TURISTICI REGIONALI

La legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante “Norme per il turismo” (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 dell’11 aprile 1996) definisce all’art. 3 le strutture ricettivo-alberghiere che devono munirsi di licenza di esercizio.

Con decreto assessoriale del 15 dicembre 2014 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 24 dicembre 2014) emanato ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 7/96, sono stati determinati i requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell’art. 3 della legge regionale n. 27/96.

I requisiti minimi per la classifica in stelle dei bed and breakfast di cui all’art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono stati stabiliti dal decreto 8 febbraio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 13 aprile 2001).

La licenza d’esercizio deve contenere le indicazioni relative alla tipologia, alla denominazione, alla classificazione, al numero delle camere e dei posti letto ed all’ubicazione.
I titolari o i rappresentanti degli esercizi ricettivi-alberghieri e dei bed and breakfast che esercitano l’attività senza autorizzazione comunale/segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agiscono in violazione dell’art. 86 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, fattispecie prevista e sanzionata a mente dell’art. 17-bis, primo comma, del TULPS, che prevede una sanzione amministrativa da € 516,00 ad € 3.098,00.

Alla medesima sanzione sono sottoposti i titolari o i rappresentanti che svolgono una tipologia di attività ricettiva per la quale non siano in possesso dell’autorizzazione comunale ovvero non abbiano presentato la “segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”.

Decorso infruttuosamente il termine per effettuare il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”, il rapporto di cui al successivo art. 17 viene inviato al sindaco del luogo ove è stata commessa la violazione, competente all’ irrogazione della sanzione amministrativa ed all’emissione delle sanzione accessoria (provvedimento di chiusura).

Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, possono, per l’accertamento delle violazioni, assumere informazioni presso il competente sportello unico delle attività produttive (SUAP) i cui responsabili e recapiti sono indicati nel sito www.impresainungiorno.gov.it.

Per quanto sopra esposto, si individuano nell’ordinamento vigente strumenti idonei a concorrere a una strategia di contrasto all’esercizio abusivo ed irregolare di strutture ricettive.
Di essi con la presente si ritiene di dovere sottolineare la vigenza, insieme alla necessità che vengano avviati controlli sulla regolarità delle licenze di esercizio delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere nei comuni del territorio regionale per una efficace e capillare azione volta ad arginare la crescita incontrollata dell’offerta turistica. Ciò nell’ottica dello sviluppo e della qualificazione dell’offerta turistica siciliana, rappresentata da operatori che agiscono nel rispetto delle leggi e quindi manifestano una sempre più diffusa e pressante esigenza di legalità ed equità a fronte della concorrenza sleale che essi subiscono e che, in un contesto economico come quello attuale, amplifica la sua portata lesiva in danno degli operatori regolari.

Questa Amministrazione e i suoi uffici si intendono chiamati, nell’ambito delle loro attribuzioni, alla necessità operativa sopra richiamata.
La presente sarà pubblicata nel sito istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L’Assessore: BARBAGALLO