MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI
Lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza
Ambito applicativo.
1) E' vietata
ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di
beneficienza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe
caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di
lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:
a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art.10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate da partiti o movimenti politici di cui alla legge 2.1.1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
c) le tombole effettuate in un ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
2) Si precisa che:
a) per lotteria si intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di € 51.645,69 e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazioni progressive;
b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limtrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare complessivamente la somma di € 12.011,42;
c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di € 51.645,69.
3) E' vietata
la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della
fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni
di cui alle lettere a) e c) consistono solo in servizi
e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i
valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in
verghe.
Adempimenti dei promotori e controlli.
Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei
giuochi, i soggetti che intendono svolgere manifestazioni di sorte
locale, prima della comunicazione prevista dal citato regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del
2001, devono trasmettere una comunicazione al Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato competente per territorio. Decorsi trenta giorni
dalla data di presentazione di detta istanza, senza che il
Ministero sopra citato abbia adottato un provvedimento , si intende
comunque rilasciato il nulla osta all'effettuazione della sorte
locale.
A questo punto i legali rappresentanti degli organizzatori danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui si intende effettuare l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.
Alla comunicazione di cui al precedente punto va allegata la seguente documentazione:
A questo punto i legali rappresentanti degli organizzatori danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui si intende effettuare l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.
Alla comunicazione di cui al precedente punto va allegata la seguente documentazione:
- per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
- per le tombole, il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella, la documentazione l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.
- Per le pesche o banchi di beneficenza l'organizzazione deve indicare nella comunicazione il numero dei biglietti che intende emettere e il relativo prezzo.
Si rammenta che:
a) il Prefetto può vietare lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza delle condizioni previste dal presente regolamento e della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2;
b) i Comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui provengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzione di cui al R.D.L. 19.10.1938, n. 1933, convertito con modificazione dalla legge 5.6.1939, n. 973, da ultimo modificata dall'art.19, comma 5, lettera a) della legge 27.12.1997, n. 449;
c) la serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dalla tipografia che ne ha curato la stampa;
d) l'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita;
e) per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'organizzazione provvede, prima dell'estrazione, a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si da atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia viene inviata al Prefetto, all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, e consegnata all'incaricato del Sindaco;
f) per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'organizzazione controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia va invitata al Prefetto, all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e consegnata all'incaricato del Sindaco;
g) per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'organizzazione presenta all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il Comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.
Modello di domanda
Riferimenti normativi
R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933
- Legge 27 dicembre 1977, n. 449
- D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430
- Legge 24 novembre 2003, n. 326
Lotterie e sorti locali
Nella G.U. del 13 /12/2001 è stato pubblicato il D.P.R. nr. 430 che
disciplina ex novo i concorsi a premi e le manifestazioni di sorte
locali, quali le tombole, le lotterie e i banchi di beneficenza. La
parte che interessa l’associazionismo è il titolo II, quello relativo
alle “sorti locali”.
L’articolo 13 del DPR 430/2001 ha affermato che è vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa o pesca o banco di beneficenza, ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali; “appare quindi evidente che devono intendersi vietate quelle manifestazioni di sorte effettuate presso gli esercizi commerciali e pubblici che consistono nel mettere in palio cesti natalizi, uova di Pasqua, etc, abbinando la vincita all’estrazione dei numeri del lotto”.
Sempre l’articolo 13 prevede però delle deroghe:
NB : l’articolo 13 del DPR 430/2001 specifica anche le
caratteristiche che debbono avere gli enti, associazioni comitati per
poter effettuare sorte locali in deroga. “Promossi da enti morali, le
associazioni, i comitati senza fini di lucro, aventi scopi
assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli
articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del Decreto
Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono
necessarie a far fronte alle esigenze degli enti stessi”
Caratteristiche “organizzative” relative alle differenti tipologie di manifestazioni di sorte.
Sono inoltre vietate quelle manifestazioni di sorte effettuate presso
gli esercizi commerciali e pubblici esercizi che consistono nel mettere
in palio cesti natalizi, uova di Pasqua ecc. …..abbinando la vincita
all’estrazione dei numeri del lotto.
p.s. i partiti politici, solo nel caso in cui effettuano sorti locali nell’ambito delle manifestazioni locali dagli stessi organizzate, sono esenti dalla comunicazione; se questo limite viene oltrepassato sono considerati alla stregua delle associazioni, quindi vige anche per loro l’obbligo delle comunicazioni
Alla comunicazione deve essere allegato:
Per le lotterie :
a) il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo, l’ora fissata per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori,
b) avviso di lotteria da esporre all’albo comunale dei comuni interessati,
Per le tombole:
a) il regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella,
b) la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione,
Per le pesche e i banchi di beneficenza:
a) l’indicazione del numero dei biglietti che si intendono emettere ed il relativo prezzo.
Alle operazioni conclusive delle lotterie, delle tombole e delle
pesche di beneficenza, soggette all’obbligo di comunicazione, delle
quali è direttamente responsabile l’ente organizzatore che provvede alla
stesura del relativo verbale , deve assistere obbligatoriamente un
incaricato del Sindaco appositamente delegato; (in genere l’incarico è
conferito a personale del Corpo di Polizia Locale ) il quale controlla e
verifica la regolarità delle operazioni stesse .
L’articolo 13 del DPR 430/2001 ha affermato che è vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa o pesca o banco di beneficenza, ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali; “appare quindi evidente che devono intendersi vietate quelle manifestazioni di sorte effettuate presso gli esercizi commerciali e pubblici che consistono nel mettere in palio cesti natalizi, uova di Pasqua, etc, abbinando la vincita all’estrazione dei numeri del lotto”.
Sempre l’articolo 13 prevede però delle deroghe:
| attività possibile | Ente autorizzato |
| lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza, realizzate per far fronte ad esigenze finanziarie degli enti organizzatori. | Enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, ONLUS, Art. 13 c1 lett a), DPR 430/2001 |
| Lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza realizzate nell’ambito di manifestazioni locali degli stessi soggetti organizzatori | Partiti o movimenti politici, Art. 13 c1 lett b) DPR 430/2001 |
| Tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici | Qualsiasi soggetto privato Art. 13 c1, lett c) DPR 430/2001 |
Caratteristiche “organizzative” relative alle differenti tipologie di manifestazioni di sorte.
| Definizione della manifestazione | Caratteristiche organizzative | Profili economici (limiti di valore relativi) |
| Lotteria | Vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione Biglietti devono essere contrassegnati da serie e numerazione progressiva e possono essere venduti solo nel territorio della provincia, Premi consistenti solo in servizi e beni mobili (esclusi premi in denaro, carte di credito, lingottini, | importo complessivo dei biglietti che possono emettersi pari a euro 51.645,69 |
| Tombola | Utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, da 1 a 90 Premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite (es. ambo, terno, quaterna, cinquina, tombola) Vendita delle cartelle limitata al comune in cui la tombola si estrae ed ai comuni limitrofi Cartelle contrassegnate da serie e da numerazione progressiva Numero di cartelle emettibili illimitato | Premi posti in palio con valore complessivo che non deve superare gli euro 12.911,42 |
| Pesche e banchi di beneficenza | Vendita di biglietti non a matrice (ma numerati) Una parte dei biglietti è abbinata ai premi in palio Vendita di biglietti limitata al territorio del comune ove si svolge la manifestazione Premi consistenti solo in servizi e beni mobili (esclusi premi in denaro, carte di credito, lingottini, | Il ricavato complessivo della manifestazione non deve superare la somma di euro 51.645,69 |
PROCEDURE
I promotori devono inviare apposita comunicazione almeno SESSANTA/SETTANTA giorni prima all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Trento (su apposito modello) che ha TRENTA giorni per esprimere e comunicare il parere e almeno TRENTA giorni prima Commissariato del Governo di Trento ed al Sindaco del comune in cui è effettuata l’estrazione.p.s. i partiti politici, solo nel caso in cui effettuano sorti locali nell’ambito delle manifestazioni locali dagli stessi organizzate, sono esenti dalla comunicazione; se questo limite viene oltrepassato sono considerati alla stregua delle associazioni, quindi vige anche per loro l’obbligo delle comunicazioni
Alla comunicazione deve essere allegato:
Per le lotterie :
a) il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo, l’ora fissata per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori,
b) avviso di lotteria da esporre all’albo comunale dei comuni interessati,
Per le tombole:
a) il regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella,
b) la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione,
Per le pesche e i banchi di beneficenza:
a) l’indicazione del numero dei biglietti che si intendono emettere ed il relativo prezzo.
Sanzioni sorti locali | 1. art. 113 bis c. 1 R.D. 1933/1938, [modificato art. 19 c. 5 lett c), l. 449/1997]: effettuare sorti locali senza l’invio della comunicazione, al Sindaco e/o al Prefetto, art 14 c1-5 DPR 430/2001: manifestazione di sorti locali in periodo non consentito (ovvero senza far decorrere i 30 giorni dalla prescritta comunicazione) art. 14 c1-5 DPR 430/2001: manifestazione di sorti locali con comunicazione irregolare, (es. non allegando la prescritta documentazione) art. 14 c2-5, DPR 430/2001: manifestazione di sorti locali nonostante sia stata vietata, artt. 13 c1 – 14 c.5 DPR430/2001: vendita biglietti a mezzo di una ruota della fortuna, artt. 13 c1 – 14 c5 DPR 430/2001: tombola in ambito privato (es. circolo privato) senza fini ludici, artt. 13 c1c – 14 c1-5 DPR 430/2001 : omissione di avviso pubblico, (ovvero senza portare a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati le modalità della stessa) art. 14 c5-7 DPR 430/2001: operazioni irregolari di estrazione di lotteria/tombola pubblica, art 14 c5-9: operazioni irregolari di estrazione di pesca di beneficenza, art 14 c5-8: omessa presentazione della documentazione attestante la consegna dei premi ai vincitori della tombola, entro 30 giorni al Comune, art. 14 c5-14 DPR 430/2001: sanzione amministrativa da euro 1.033,00 a euro 10.329,00; p.m.r. euro 2.064,00, (ridotta del 50% nel caso in cui l’operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore, quindi da euro 516,00 a 5165,00) 2. pubblicità di manifestazione di sorti locali vietata, artt. 13 c1 e 14 c5, (art. 113 bis c. 1 R.D. 1933/1938, [modificato art. 19 c. 5 lett c), l. 449/1997]): sanzione amministrativa da euro 309,00 a euro 3.098,00; p.m.r. euro 618,00, 3. pubblicità tramite mezzi d’informazione di manifestazione di sorti locali vietata, artt. 13 c1 e 14 c5, (art. 113 bis c. 1 R.D. 1933/1938, [modificato art. 19 c. 5 lett c), l. 449/1997]): sanzione amministrativa da euro 618,00 a euro 6.196,00; p.m.r. euro 1.236,00, 4. art. 39 c. 13 quinquies D.L. 269/2003: «ferma l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al R.D. 1933/1938, e salvo che il fatto costituisca reato più grave, lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, [devono intendersi tutte le manifestazioni di sorti locali , infatti il titolo dell’art. 19 della L. 449/1997 è: “disposizioni in materia di manifestazioni a premio e manifestazioni di sorte”, ed alla lettera d) prevede l’attribuzione del potere di vigilanza ai comuni ed alle prefetture il potere di vietarne lo svolgimento] in caso di diniego di nulla osta ovvero senza l’osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, è punito con l’arresto fino ad 1 anno», |
|
| N.B. se il pagamento avviene
entro 30 giorni dalla notifica la sanzione è ridotta ad un sesto del
massimo (art. 124 c. 4 l.449/97) N.B. gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitate nel bilancio del Comune |
Comunicazione Comune lotteria
Servizio di competenza:
Polizia locale
intercomunale