giovedì 4 agosto 2016

SCIA 2: cosa cambia nelle autorizzazioni di spettacolo viaggiante e parchi divertimento?


SCIA 2: cosa cambia nelle autorizzazioni di spettacolo viaggiante e parchi divertimento?

Emanato il decreto legislativo comunemente definito “SCIA 2”. In Gazzetta Ufficiale (serie Generale n. 162 del 13 luglio 2016) è stato pubblicato il decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126, recante Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, entrato in vigore lo scorso 28 luglio. Si tratta di uno del provvedimenti elaborati dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, affidato a Marianna Madia.
Molte le attività economiche coinvolte nella riforma delle autorizzazioni, assoggettate a Segnalazione Unica di Inizio Attività – la SCIA appunto – autorizzazione, silenzio assenso o comunicazione da parte degli esercenti o imprenditori. Le modifiche riguardano il settore dell’edilizia, il commercio e i servizi, tra i quali il commercio su aree pubbliche, i distributori automatici, gli stabilimenti balneari, le attività di intrattenimento e spettacolo e lo “spettacolo viaggiante”, dal luna park itinerante ai parchi giochi cittadini, fino ai grandi parchi di divertimento.
Il decreto SCIA 2, consultabile a questo link,  si compone di 6 articoli e della tabella A, che riporta le procedure per l’autorizzazione di specifiche attività.

Le autorizzazioni delle attività di spettacolo viaggiante e parchi divertimento ai sensi del decreto SCIA 2

Il decreto SCIA 2 fa chiarezza sulle autorizzazioni di spettacolo viaggiante e parchi divertimento. Era già noto che la SCIA non potesse sostituire le licenze di spettacolo, in quanto il Ministero dell’interno ha fatto presente che si tratti di atti soggetti a valutazioni che riguardano profili di sicurezza pubblica.
La Tabella A, al punto 56, conferma che le autorizzazioni per attività di spettacolo viaggiante sono soggette ad autorizzazione, ed offre queste indicazioni:
  • Installazioni fino a 200 persone, assoggettate all’agibilità di cui all’art. 80 TULPS, con la procedura dell’asseverazione di un professionista introdotta dal DPR 311/2001, che sostituisce il sopralluogo delle commissioni di vigilanza, e l’eventuale richiesta di occupazione di suolo pubblico.
  • Installazioni oltre 200 persone, assoggettate all’agibilità di cui all’art. 80 TULPS previo parere della Commissione di Vigilanza sui locali di spettacolo.
  • Valutazione previsionale di impatto acustico: da comunicare con SCIA se non si superano i livelli imposti dalla zonizzazione comunale, o con istanza apposita, unitamente alla SCIA, se i livelli fossero superiori.

Dunque non cambia nulla?

In effetti, le procedure richiamate sono quelle che la legge prevede da tempo. Quanto poi, sul territorio, la pratica sia diversa dalla teoria, è questione che ognuno saprà valutare.
Qualcosa tuttavia cambia: innanzi tutto “scompare” tra i presupposti normativi il richiamo all’art. 68 TULPS. Lo spettacolo viaggiante e i grandi parchi di divertimento sono autorizzati in applicazione del solo art. 69 TULPS e non dell’art. 68 e 69 TULPS, come appare in alcune licenze comunali. Spesso la prassi dei Comuni, sollecitata dal Ministero dell’interno, prevedeva l’art. 68 e l’agibilità di cui all’art. 80 TULPS per le installazioni di complessi di attrazioni, ed il solo art. 69 TULPS per singole attrazioni o piccoli luna park. Ora l’agibilità serve nei casi indicati dal Ministero dell’interno, ma non è necessariamente collegata all’art. 68.
Del resto l’art. 68 del Testo Unico recita “1. Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione”.  Nulla a che vedere con i parchi di divertimento. Così viene fatta chiarezza sulla questione, che ha implicazioni di carattere fiscale.
Manca poi il richiamo alla recente modifica dell’art. 68 TULPS che riguarda l’utilizzo della SCIA per eventi di spettacolo che durino 24 ore, inclusi quelli dello spettacolo viaggiante. Si tratta comunque di una modifica al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, che resterà in vigore.

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