mercoledì 3 agosto 2016

L’indennità di vigilanza, di cui all’art.37, comma 1, lett.b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, può essere riconosciuta al dipendente assente dal servizio per distacco sindacale a tempo pieno?



01/08/2016
L’indennità di vigilanza, di cui all’art.37, comma 1, lett.b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, può essere riconosciuta al dipendente assente dal servizio per distacco sindacale a tempo pieno?



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L’indennità di vigilanza, di cui all’art.37, comma 1, lett.b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, può essere riconosciuta al dipendente assente dal servizio per distacco sindacale a tempo pieno?

La erogazione dell’indennità di vigilanza, di cui all’art. 5 della Legge n. 65/1986, disciplinata solo negli importi dall’art.37, comma 1, lett.b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall’art.16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, è strettamente legata all’effettivo svolgimento di tutti i compiti e le funzioni espressamente indicate nel medesimo art. 5 della Legge n.65/1986.

Sulla base di tale disciplina legale, non tutto il personale dell’area di vigilanza, per il solo fatto di essere comunque inquadrato in profili di tale area, beneficia di tale indennità, ma solo quello che, in possesso dei requisiti prescritti, svolge effettivamente tutte le funzioni di cui al citato art. 5 della Legge n.65/1986.

In proposito, si richiamano le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica, cui compete l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico, con nota n. 698 del 2 febbraio 2001, secondo le quali; “… .l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL (del 6.7.1995) compete al solo personale dell’area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986”.

Questo particolare compenso, quindi, non può essere corrisposto al personale della vigilanza che non espleti tutte le predette funzioni (cfr. art.10 comma 2, della Legge n.65/1986).

Pertanto, se il lavoratore, per una qualche motivazione (ivi compreso il collocamento in distacco sindacale al 100%), si trovi nella situazione di non esercitare più le funzioni dei citati artt.5 e 10 della Legge n.65/1986, viene a mancare il presupposto giustificativo dell’erogazione dell’indennità di cui si tratta.

ARAN