Volontario e paletta: NO, il volontario NON può dirigere il traffico Parola di Protezione Civile

Il volontario può dirigere il traffico? Il volontario può usare la paletta di segnalazione stradale? Le ultime, precise e puntuali indicazioni del Dipartimento di Protezione Civile sono inequivocabili e a queste domande c’è una sola risposta: NO.
In considerazione delle tantissime richieste di chiarimenti arrivate al Dipartimento della Protezione Civile, il 24 giugno 2016 è stata pubblicata un’indicazione operativa per la gestione della viabilità da parte dei Volontari di Protezione Civile. In questa lettera protocollata DPC/VOL/32320 è chiaramente scritto che NON FIGURANO LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

La lettera chiarisce che le associazioni di Protezione Civile non possono svolgere in nessuna circostanza i servizi di Polizia Stradale come definiti dall’articolo 11 del Codice della Strada.

Come è noto le organizzazioni di volontariato di PC possono assicurare – in via generale – il proprio supporto alle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile (tra le quali FFOO e Amministrazioni Comunali) nello svolgimento delle proprie funzioni d’istituto, quindi il Dipartimento ha scelto di delimitare con precisione i confini del supporto che può essere prestato alla autorità preposta all’espletamento dei servizi di polizia stradale.

Considerata la peculiarità delle attività individuate dal codice della strada nell’articolo 11, il Dipartimento di Protezione Civile precisa che: E’ VIETATO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE QUALSIASI FORMA DI SUPPORTO NEI RIGUARDI DELLE AUTORITA’ PREPOSTE NELLO SVOLGIMENTO DEI PREDETTI SERVIZI.

Quindi cosa può fare realmente il volontario di Protezione Civile?

Può eseguire i compiti individuati dalla lettera C dell’articolo 11 e cioè: Predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico e scorta per la sicurezza della circolazione a condizione che siano rispettate le specifiche poste a tutela delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e dei volontari a essa appartenenti.

Chiarito l’ambito di attività riservato alle organizzazioni di volontariato di protezione civile è necessario definire contenuti e confini dell’azione di supporto che può essere assicurata.

I compiti che il volontario può eseguire in questi ambiti sono elencati nel paragrafo 2 dell’allegato 1 al decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio 2012 (che alleghiamo). Fra questi compiti c’è l’informazione alla popolazione e il presidio del territorio.
VA TENUTO PRESENTE – CONTINUA LA LETTERA – CHE TALI COMPITI SONO PREVISTI UNICAMENTE NELL’AMBITO DEGLI SCENARI DI RISCHIO DI PROTEZIONE CIVILE E NEGLI SCENARI ASSIMILATI (fra cui gli scenari senza rischi).

Il DPC precisa quindi che:

– In occasione di eventi o circostanze che a giudizio delle Autorità preposte possono richiedere l’esigenza di un supporto da parte delle OVPC, anche in assenza di specifici rischi, tali autorità hanno la facoltà di chiedere il supporto delle citate organizzazioni

– La richiesta di supporto deve essere formulata per iscritto e rivolta alla Direzione di Protezione Civile della Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente oppure, ove previsto, alla Provincia, città metropolitana o comune dove viene richiesto il supporto.

– in caso di eventi o circostanze non pianificate la richiesta può essere formulata nelle vie brevi ma deve essere successivamente confermata per iscritto

– la richiesta deve tassativamente contenere l’indicazione della località, la durata del supporto, in nominativo del soggetto che formula la richiesta che si assume la complessiva responsabilità del coordinamento della attività del volontariato e quello dei referenti operativi sul campo per i volontari impiegati.

Inoltre le funzioni di supporto che i volontari di protezione civile possono essere chiamati a svolgere consistono unicamente nelle attività di informazione alla popolazione e presidio del territorio.
E’ TASSATIVAMENTE VIETATO L’USO DI PALETTE DIRIGI-TRAFFICO O ALTRI SEGNALI DISTINTIVI IN USO ALLE FORZE DI POLIZIA E ALLE FORZE DELL’ORDINE CHE POSSONO INGENERARE EQUIVOCI NELLA POPOLAZIONE INTERESSATA

Di seguito i documenti ufficiali pubblicati sul sito del Dipartimento della Protezione Civile

>Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale

>Allegato_1- Art. 12 Espletamento dei servizi di polizia stradaleIn vigore dal 13 agosto 2003
da emergency-live.com

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Protezione Civile, Circolare del Dipartimento Nazionale. Le funzioni vietate al volontariato
Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale – con circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (pubblicata in G.U. n°87 del 15/04/09) – ha ricordato che è vietato alle Associazioni di Protezione Civile lo svolgimento di attività diverse da quelle “volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio,al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi” (art.3.1 della l. 225/1992) precisando che la materia di protezione civile è chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell’ordine pubblico e sicurezza (art. 117 Cods., secondo e terzo comma)”

Pertanto stante l’inequivocabile assetto normativo qualunque Associazione non può svolgere attività attinente all’ordine pubblico e sicurezza, quale, appunto, a titolo di esempio, dirigere il traffico veicolare (o presidiare, monitorare, sorvegliare o vigilare che dir si voglia).

Il Capo della Protezione Civile nazionale ha prescritto come lo svolgimento di attività diverse da quelle così previste per legge importa la radiazione dell’iscrizione dai registri o albi di Protezione Civile (come previsto dalla più volte citata circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (in G.U. n°87 del 15/04/09) e, ancora peggio, in taluni casi la denuncia per violazione degli art. 316-bis c.p. e/o art. 498 c.p. (come evidenziato dalle circolari prot. DPC/CG/008137 del 09/02/2007 e prot. DPC/CG/0016525 del 11/03/2008).

Essendo che la Protezione civile non e’ annoverata tra gli organi di POLIZIA STRADALE i cui compiti e funzioni sono ben delineati dagli art. 11 e 12 del vigente C.d.S., i suoi appartenenti non possono assolutamente svolgere servizi di viabilità’ né utilizzare mezzi, divise, stemmi, palette o qualsiasi oggetto riconducibile alla Protezione Civile e/o finanziati in parte o in totale da Enti Pubblici per scopi di Protezione Civile.

I volontari di Protezione Civile non sono assolutamente autorizzati a svolgere determinati servizi e NESSUNO può’ affidare loro queste funzioni,

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI:

Art. 347 Codice Penale: Usurpazione di funzioni pubbliche

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego e’ punito con la reclusione fino a due anni. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni e le sue attribuzioni, continua ad esercitarle. La condanna importa la pubblicazione della sentenza

Art. 11 – Codice della Strada: Servizi di polizia stradale

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

a) la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

b) la rilevazione degli incidenti stradali;

c) la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;

d) la scorta per la sicurezza della circolazione;

e) la tutela e il controllo sull’uso della strada.

2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all’effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell’interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all’art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

Art. 12 Codice della Strada: Espletamento dei servizi di polizia stradale

1. L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità’ Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all’Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

2. L’espletamento dei servizi di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e dal personale dell’A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità’ delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà’ degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell’ambito dei passaggi a livello dell’amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma 7.

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché’ i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità’, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.

4. La scorta e l’attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall’autorità’ militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.

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