DECRETO 16 dicembre 2015.
Direttive sui contenuti delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in relazione alle competenze che si intestano al sindaco ed all’autorità sanitaria in riferimento alle esigenze di tutela della salute pubblica discendenti dagli artt. 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii., ed all’attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione ;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge regionale n. 39 del 18 maggio 1977;
Vista la legge regionale n. 78 del 4 agosto 1980;
Vista la legge n. 288 del 4 agosto 1989;
Vista la legge regionale n. 10 del 1/2000 ed, in particolare, l’art. 2 - Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità - che, tra l’altro, alla lett.a) attribuisce al Presidente della Regione e agli Assessori le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
Visto il D.A. n. 31/17 del 25 gennaio 1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l’esposizione dei risultati analitici;
Visto il D.M. del 25 agosto 2000 “Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. n. 203/88”;
Visto il D.M. 20 settembre 2002 “Attuazione dell’articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell’ozono stratosferico”;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che, con la Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” ha sostituito ed abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare:
a) l’art. 268 (definizioni) che, al comma 1, definisce:
– alla lett. a) “inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente”;
– alla lett. b) “emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all’articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell’ambiente”;
– alla lett. c) “emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti”;
– alla lett. d) “emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella lettera c); per le lavorazioni di cui all’articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella Parte III dell’Allegato III alla Parte quinta del presente decreto”;
– alla lett. e) “emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela”;
– alla lett. h) “stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività”;
– alla lett. aa) “migliori tecniche disponibili: la più efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche ad evitare ovvero, se ciò risulti impossibile, a ridurre le emissioni; a tal fine, si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate, sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura degli impianti e delle attività;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato
livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso”;
b) l’art. 269 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti) ove, tra l’altro, si prescrive che nel corso dell’ istruttoria, l’Autorità competente proceda ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
c) l’art. 270 (Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni), che dispone:
– al comma 1: “In sede di autorizzazione, l’autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I alla Parte quinta del presente decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.”;
– al comma 2: “In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, l’autorità competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse ai sensi del comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il requisito della disponibilità di cui all’articolo 268, comma 1, lettera aa), numero 2)”;
– al comma 5: “In caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, ciascun impianto deve avere un solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni del presente titolo, i valori limite di emissione si applicano a ciascun punto di emissione.”;
d) l’art. 271 (Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività), che per gli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi:
– al comma 2, stabilisce che spetta allo Stato, con decreto da adottare ai sensi dell’articolo 281, comma 5, individuare, sulla base delle migliori tecniche disponibili, i valori di emissione e le prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate e diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle attività presso gli stabilimenti, attraverso la modifica e l’integrazione degli allegati I e V alla Parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006;
– al comma 5, prescrive che per gli impianti e le attività
degli stabilimenti, l’autorizzazione stabilisce i valori
limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni
di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati,
a seguito di un’istruttoria che si basa sulle migliori
tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati
nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi
di cui al comma 4. Si devono altresì valutare il
complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività
presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo
stato di qualità dell’aria nella zona interessata. I valori
limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di
tale istruttoria devono essere non meno restrittivi di quelli
previsti dagli Allegati I, II, III e V alla Parte quinta del
presente decreto e di quelli applicati per effetto delle autorizzazioni
soggette al rinnovo;
Considerato che l’applicazione delle migliori tecniche
disponibili trova fondamento nella reale, e comprovata
necessità di garantire il più basso fattore emissivo con la
finalità di evitare l’introduzione nell’atmosfera di sostanze
con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo
per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure
tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi
legittimi dell’ambiente, e ciò anche nel caso di presenza di
sostanze che, pur non essendo classificate come pericolose
ai sensi del regolamento n. 1272/2008/CE, sono immesse
in atmosfera da parte di “lavorazioni insalubri” come
definite all’art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”, che laddove insistano
su zone abitate, esigono speciali cautele per la incolumità
del vicinato;
Considerato che per come sopra definite le migliori
tecniche disponibili sono quelle che garantiscono la più
elevata protezione dell’ambiente assicurando allo stesso
tempo il reale svolgimento dell’attività nell’ambito del pertinente
comparto industriale e che quindi sono condizione
oltre che necessaria anche sufficiente ad assicurare le
condizioni più rigorose previste dalla norma per contemperare
le esigenze ambientali con quelle di economicità
dell’impresa;
Considerato che la natura stessa di limite comporta
che esso sia un valore distante dai valori emissivi in ordinarie
condizioni di esercizio, tale che il superamento del
limite stesso giustifichi un azione repressiva anche di
natura penale e che pertanto, le previsioni di emissione,
nel rispetto della normativa vigente, devono essere conformate
ad una corretta e obiettiva valutazione sullo stato
dell’arte nel comparto produttivo in esame e la stima preventiva
delle emissioni fornisce elementi oggettivi di valutazione
atti a dimostrare che il funzionamento a regime
degli impianti consente, con congrui margini di sicurezza,
il rispetto dei limiti prescritti, i cui valori sono univocamente
determinati all’Allegato I degli Allegati alla Parte V
del D. Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia;
Visti gli artt. 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e
ss.mm.ii.;
Visto il D.M. 5 settembre 1994 - Ministero della sanità
- Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del
testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, con
il quale si modifica e si integra il decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed
in particolare il comma 1, che recita testualmente: “[…]
L’autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento.
I singoli impianti e le singole attività presenti nello
stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazione”;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
e del Ministro per la semplificazione normativa in data 10
novembre 2011, recante misure per l’attuazione dello
sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo
38, comma 3 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto l’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.
5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto Presidente della Repubblica n. 59 del
13 marzo 2013 - Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione
unica ambientale e la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 3;
Visto, altresì, il proprio decreto 24 settembre 2008 di
Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno
delle emissioni di sostanze odorigene nell’ambito
della lotta all’inquinamento atmosferico;
Vista la sentenza n. 4687/2013 del Consiglio di Stato, con cui si afferma che:
“in base agli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. (non modificati, ma ribaditi dall’art. 32 del D.P.R. n. 616/1977 e dall’art.32, comma 3, della legge n. 833/1978), spetta al sindaco, all’uopo ausiliato dall’unità sanitaria locale, la valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate “insalubri”, e l’esercizio di tale potestà può avvenire in qualsiasi tempo e, quindi, anche in epoca successiva all’attivazione dell’impianto industriale e può estrinsecarsi con l’adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l’evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti, specialmente riguardanti gli allevamenti, e ciò per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle del l’attività produttiva. L’autorizzazione per l’esercizio di un’industria classificata insalubre è concessa e può essere mantenuta a condizione che l’esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità e che siano adottate tutte le misure, secondo la specificità delle lavorazioni, per evitare esalazioni “moleste”: pertanto a seguito dell’avvenutaconstatazione dell’assenza di interventi per prevenire edimpedire il danno da esalazioni, il sindaco può disporre larevoca del nulla osta e, pertanto, la cessazione dell’attività (cfr. Cons. Stato, V, 15 febbraio 2001, n. 766); inoltre, è stato ritenuto legittimo il provvedimento sindacale volto asollecitare (sulla base del parametro della “normale tollerabilità”delle emissioni, ex art. 844 codice civile, e conriferimento alle funzioni attribuite dall’art. 13 del d.lgs. n. 267/2000) l’elaborazione di misure tecniche idonee a farcessare le esalazioni maleodoranti provenienti da attività produttiva (cfr. Cons. Stato, V, 14 settembre 2010, n.6693); ciò anche prescindendo da situazioni di emergenzae dall’autorizzazione a suo tempo rilasciata, a condizione però che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienici e che si sia vanamente tentato di eliminarli (cfr. Cons. Stato, V, 19 aprile 2005, n.1794).”;
Direttive sui contenuti delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in relazione alle competenze che si intestano al sindaco ed all’autorità sanitaria in riferimento alle esigenze di tutela della salute pubblica discendenti dagli artt. 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii., ed all’attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione ;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge regionale n. 39 del 18 maggio 1977;
Vista la legge regionale n. 78 del 4 agosto 1980;
Vista la legge n. 288 del 4 agosto 1989;
Vista la legge regionale n. 10 del 1/2000 ed, in particolare, l’art. 2 - Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità - che, tra l’altro, alla lett.a) attribuisce al Presidente della Regione e agli Assessori le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
Visto il D.A. n. 31/17 del 25 gennaio 1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l’esposizione dei risultati analitici;
Visto il D.M. del 25 agosto 2000 “Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. n. 203/88”;
Visto il D.M. 20 settembre 2002 “Attuazione dell’articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell’ozono stratosferico”;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che, con la Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” ha sostituito ed abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare:
a) l’art. 268 (definizioni) che, al comma 1, definisce:
– alla lett. a) “inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente”;
– alla lett. b) “emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all’articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell’ambiente”;
– alla lett. c) “emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti”;
– alla lett. d) “emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella lettera c); per le lavorazioni di cui all’articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella Parte III dell’Allegato III alla Parte quinta del presente decreto”;
– alla lett. e) “emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela”;
– alla lett. h) “stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività”;
– alla lett. aa) “migliori tecniche disponibili: la più efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche ad evitare ovvero, se ciò risulti impossibile, a ridurre le emissioni; a tal fine, si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate, sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura degli impianti e delle attività;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato
livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso”;
b) l’art. 269 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti) ove, tra l’altro, si prescrive che nel corso dell’ istruttoria, l’Autorità competente proceda ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
c) l’art. 270 (Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni), che dispone:
– al comma 1: “In sede di autorizzazione, l’autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I alla Parte quinta del presente decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.”;
– al comma 2: “In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, l’autorità competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse ai sensi del comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il requisito della disponibilità di cui all’articolo 268, comma 1, lettera aa), numero 2)”;
– al comma 5: “In caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, ciascun impianto deve avere un solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni del presente titolo, i valori limite di emissione si applicano a ciascun punto di emissione.”;
d) l’art. 271 (Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività), che per gli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi:
– al comma 2, stabilisce che spetta allo Stato, con decreto da adottare ai sensi dell’articolo 281, comma 5, individuare, sulla base delle migliori tecniche disponibili, i valori di emissione e le prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate e diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle attività presso gli stabilimenti, attraverso la modifica e l’integrazione degli allegati I e V alla Parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006;
– al comma 5, prescrive che per gli impianti e le attività
degli stabilimenti, l’autorizzazione stabilisce i valori
limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni
di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati,
a seguito di un’istruttoria che si basa sulle migliori
tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati
nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi
di cui al comma 4. Si devono altresì valutare il
complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività
presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo
stato di qualità dell’aria nella zona interessata. I valori
limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di
tale istruttoria devono essere non meno restrittivi di quelli
previsti dagli Allegati I, II, III e V alla Parte quinta del
presente decreto e di quelli applicati per effetto delle autorizzazioni
soggette al rinnovo;
Considerato che l’applicazione delle migliori tecniche
disponibili trova fondamento nella reale, e comprovata
necessità di garantire il più basso fattore emissivo con la
finalità di evitare l’introduzione nell’atmosfera di sostanze
con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo
per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure
tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi
legittimi dell’ambiente, e ciò anche nel caso di presenza di
sostanze che, pur non essendo classificate come pericolose
ai sensi del regolamento n. 1272/2008/CE, sono immesse
in atmosfera da parte di “lavorazioni insalubri” come
definite all’art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”, che laddove insistano
su zone abitate, esigono speciali cautele per la incolumità
del vicinato;
Considerato che per come sopra definite le migliori
tecniche disponibili sono quelle che garantiscono la più
elevata protezione dell’ambiente assicurando allo stesso
tempo il reale svolgimento dell’attività nell’ambito del pertinente
comparto industriale e che quindi sono condizione
oltre che necessaria anche sufficiente ad assicurare le
condizioni più rigorose previste dalla norma per contemperare
le esigenze ambientali con quelle di economicità
dell’impresa;
Considerato che la natura stessa di limite comporta
che esso sia un valore distante dai valori emissivi in ordinarie
condizioni di esercizio, tale che il superamento del
limite stesso giustifichi un azione repressiva anche di
natura penale e che pertanto, le previsioni di emissione,
nel rispetto della normativa vigente, devono essere conformate
ad una corretta e obiettiva valutazione sullo stato
dell’arte nel comparto produttivo in esame e la stima preventiva
delle emissioni fornisce elementi oggettivi di valutazione
atti a dimostrare che il funzionamento a regime
degli impianti consente, con congrui margini di sicurezza,
il rispetto dei limiti prescritti, i cui valori sono univocamente
determinati all’Allegato I degli Allegati alla Parte V
del D. Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia;
Visti gli artt. 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e
ss.mm.ii.;
Visto il D.M. 5 settembre 1994 - Ministero della sanità
- Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del
testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, con
il quale si modifica e si integra il decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed
in particolare il comma 1, che recita testualmente: “[…]
L’autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento.
I singoli impianti e le singole attività presenti nello
stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazione”;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
e del Ministro per la semplificazione normativa in data 10
novembre 2011, recante misure per l’attuazione dello
sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo
38, comma 3 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto l’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.
5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto Presidente della Repubblica n. 59 del
13 marzo 2013 - Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione
unica ambientale e la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 3;
Visto, altresì, il proprio decreto 24 settembre 2008 di
Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno
delle emissioni di sostanze odorigene nell’ambito
della lotta all’inquinamento atmosferico;
Vista la sentenza n. 4687/2013 del Consiglio di Stato, con cui si afferma che:
“in base agli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. (non modificati, ma ribaditi dall’art. 32 del D.P.R. n. 616/1977 e dall’art.32, comma 3, della legge n. 833/1978), spetta al sindaco, all’uopo ausiliato dall’unità sanitaria locale, la valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate “insalubri”, e l’esercizio di tale potestà può avvenire in qualsiasi tempo e, quindi, anche in epoca successiva all’attivazione dell’impianto industriale e può estrinsecarsi con l’adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l’evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti, specialmente riguardanti gli allevamenti, e ciò per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle del l’attività produttiva. L’autorizzazione per l’esercizio di un’industria classificata insalubre è concessa e può essere mantenuta a condizione che l’esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità e che siano adottate tutte le misure, secondo la specificità delle lavorazioni, per evitare esalazioni “moleste”: pertanto a seguito dell’avvenutaconstatazione dell’assenza di interventi per prevenire edimpedire il danno da esalazioni, il sindaco può disporre larevoca del nulla osta e, pertanto, la cessazione dell’attività (cfr. Cons. Stato, V, 15 febbraio 2001, n. 766); inoltre, è stato ritenuto legittimo il provvedimento sindacale volto asollecitare (sulla base del parametro della “normale tollerabilità”delle emissioni, ex art. 844 codice civile, e conriferimento alle funzioni attribuite dall’art. 13 del d.lgs. n. 267/2000) l’elaborazione di misure tecniche idonee a farcessare le esalazioni maleodoranti provenienti da attività produttiva (cfr. Cons. Stato, V, 14 settembre 2010, n.6693); ciò anche prescindendo da situazioni di emergenzae dall’autorizzazione a suo tempo rilasciata, a condizione però che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienici e che si sia vanamente tentato di eliminarli (cfr. Cons. Stato, V, 19 aprile 2005, n.1794).”;
Vista la sentenza del TAR Veneto, Sez. III, n. 573 del 5 maggio 2014, ove, con riferimento alla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico, si afferma che:
“Anche se non è rinvenibile un riferimento espresso alle emissioni odorigene, le stesse debbono ritenersi ricomprese nella definizione di «inquinamento atmosferico» e di «emissioni in atmosfera», poiché la molestia olfattiva intollerabile è al contempo sia un possibile fattore di «pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente », che di compromissione degli «altri usi legittimi dell’ambiente », ed in sede di rilascio dell’autorizzazione, dovendo essere verificato il rispetto delle condizioni volte a minimizzare l’inquinamento atmosferico (infatti per l’art. 269, comma 2, lett. a, del D.lgs. n. 152/2006, il progetto deve indicare le tecniche adottate per limitare le emissioni e la loro quantità e qualità), possono pertanto essere oggetto di valutazione anche i profili che arrecano molestie olfattive facendo riferimento alle migliori tecniche disponibili”;
Considerato che i limiti alle emissioni in atmosfera introdotti dalla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in particolare con la Parte II dell’Allegato I, sono calibrati sul profilo tossicologico delle sostanze individuate e non tengono in alcun conto le caratteristiche odorigene delle stesse, caratterizzate da una soglia olfattiva di svariati ordini di grandezza inferiore a detti limiti, e ciò, riguarda molte sostanze organiche volatili, quali ammine, indoli, piridine, alcoli, eteri, esteri, aldeidi, chetoni, acidi, fenoli, furani, idrocarburi, spesso di limitata rilevanza dal punto di vista tossicologico ma molto attive sotto il profilo della cosiddetta “molestia olfattiva”;
Considerato che, giusto il comma 5 dell’art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è fatto carico al gestore dell’industria o manifattura provare che l’esercizio di una lavorazione insalubre di prima classe, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non rechi nocumento alla salute del vicinato;
Considerato che la valutazione condotta in sede dirilascio dell’autorizzazione può non essere esaustiva,nonostante l’applicazione delle migliori tecniche, e che pertanto, laddove l’uso delle migliori tecniche disponibilinon sia sufficiente a impedire il manifestarsi degli inconvenientidi natura igienico-sanitaria resta comunque intestata al sindaco l’obbligo di intervenire a norma degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS., previa adeguata istruttoria da parte dell’autorità sanitaria;
Ritenuto di dovere procedere all’adozione di un opportuno atto di indirizzo che chiarisca e delimiti i contenuti delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., anche in relazione alle competenze che si intestano al sindaco ed all’autorità sanitaria in riferimento alle esigenze di tutela della salute pubblica discendenti dagli artt. 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii., ed all’attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Ritenuto di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebberoessere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
Visto il rapporto istruttorio dell’Ufficio F.V. n. 1/ASSdel 28 luglio 2015;
Tutto quanto visto, considerato e ritenuto;
Ambito di applicazione
Il presente decreto detta procedure che il Dipartimento dell’ambiente dell’Assessorato regionale del territorio e ambiente o i soggetti delegati per legge sono tenuti ad applicare ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sia per nuovi stabilimenti, che per modifiche sostanziali degli stessi nonché nel caso del rinnovo o dell’aggiornamento dell’autorizzazione.
Dette procedure si applicano a tutti gli stabilimenti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale che siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento del titolo abilitativo previsto all’art. 3, comma 1, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, o che, sempre per lo stesso titolo abilitativo, ricadano nell’ipotesi prevista dal 1° comma dell’art. 10 dello stesso D.P.R.
Art. 2
Obbligo di utilizzo delle migliori tecnologie disponibili
“Anche se non è rinvenibile un riferimento espresso alle emissioni odorigene, le stesse debbono ritenersi ricomprese nella definizione di «inquinamento atmosferico» e di «emissioni in atmosfera», poiché la molestia olfattiva intollerabile è al contempo sia un possibile fattore di «pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente », che di compromissione degli «altri usi legittimi dell’ambiente », ed in sede di rilascio dell’autorizzazione, dovendo essere verificato il rispetto delle condizioni volte a minimizzare l’inquinamento atmosferico (infatti per l’art. 269, comma 2, lett. a, del D.lgs. n. 152/2006, il progetto deve indicare le tecniche adottate per limitare le emissioni e la loro quantità e qualità), possono pertanto essere oggetto di valutazione anche i profili che arrecano molestie olfattive facendo riferimento alle migliori tecniche disponibili”;
Considerato che i limiti alle emissioni in atmosfera introdotti dalla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in particolare con la Parte II dell’Allegato I, sono calibrati sul profilo tossicologico delle sostanze individuate e non tengono in alcun conto le caratteristiche odorigene delle stesse, caratterizzate da una soglia olfattiva di svariati ordini di grandezza inferiore a detti limiti, e ciò, riguarda molte sostanze organiche volatili, quali ammine, indoli, piridine, alcoli, eteri, esteri, aldeidi, chetoni, acidi, fenoli, furani, idrocarburi, spesso di limitata rilevanza dal punto di vista tossicologico ma molto attive sotto il profilo della cosiddetta “molestia olfattiva”;
Considerato che, giusto il comma 5 dell’art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è fatto carico al gestore dell’industria o manifattura provare che l’esercizio di una lavorazione insalubre di prima classe, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non rechi nocumento alla salute del vicinato;
Considerato che la valutazione condotta in sede dirilascio dell’autorizzazione può non essere esaustiva,nonostante l’applicazione delle migliori tecniche, e che pertanto, laddove l’uso delle migliori tecniche disponibilinon sia sufficiente a impedire il manifestarsi degli inconvenientidi natura igienico-sanitaria resta comunque intestata al sindaco l’obbligo di intervenire a norma degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS., previa adeguata istruttoria da parte dell’autorità sanitaria;
Ritenuto di dovere procedere all’adozione di un opportuno atto di indirizzo che chiarisca e delimiti i contenuti delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., anche in relazione alle competenze che si intestano al sindaco ed all’autorità sanitaria in riferimento alle esigenze di tutela della salute pubblica discendenti dagli artt. 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii., ed all’attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Ritenuto di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebberoessere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
Visto il rapporto istruttorio dell’Ufficio F.V. n. 1/ASSdel 28 luglio 2015;
Tutto quanto visto, considerato e ritenuto;
Decreta:
Art. 1Ambito di applicazione
Il presente decreto detta procedure che il Dipartimento dell’ambiente dell’Assessorato regionale del territorio e ambiente o i soggetti delegati per legge sono tenuti ad applicare ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sia per nuovi stabilimenti, che per modifiche sostanziali degli stessi nonché nel caso del rinnovo o dell’aggiornamento dell’autorizzazione.
Dette procedure si applicano a tutti gli stabilimenti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale che siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento del titolo abilitativo previsto all’art. 3, comma 1, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, o che, sempre per lo stesso titolo abilitativo, ricadano nell’ipotesi prevista dal 1° comma dell’art. 10 dello stesso D.P.R.
Art. 2
Obbligo di utilizzo delle migliori tecnologie disponibili
Salvo i casi previsti dall’art. 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., i limiti minimi di emissione per le sostanze normate dall’Allegato I alla Parte V dello stesso decreto sono inderogabili; essi costituiscono, insieme alla valutazione del rispetto delle prescrizioni impartite nell’autorizzazione, il necessario criterio di discrimine sulla base del quale si attivano i poteri di ordinanza e le sanzioni penali previsti rispettivamente dagli articoli 278 e 279 dello stesso decreto.
Le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera individuate all’art. 1 dovranno prevedere l’applicazione delle migliori tecniche disponibili, come definite al comma 1, lett. aa), dell’articolo 268 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
L’applicazione delle migliori tecniche disponibili è obbligatoria anche per il contenimento di emissioni odorigene, ove il comune o l’autorità sanitaria evidenzi, con le modalità individuate al successivo art. 3, la presenza di circostanze atte a giustificare un concreto disturbo della popolazione.
Art. 3
Contenuto del parere del comune
Nel contesto della Conferenza di servizi o dell’autonomo procedimento previsti dal 3° comma dell’art. 269, o della procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale prevista all’art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, spetta al comune esprimersi in modo esplicito ed esaustivo:
a) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e ss.mm.ii.;
b) ai sensi dell’art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265.
In particolare, il parere sindacale:
1) riferisce sullo stato dello stabilimento in relazione a:
a) regolarità edilizia ed urbanistica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e ss.mm.ii.;
b) classificazione di cui all’art. 216 del “Testo unico delle leggi sanitarie” approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;
2) laddove per le attività svolte e/o per la produzione o l’impiego o la detenzione di sostanze e/o materiali, lo stabilimento sia classificato tra le industrie insalubri di prima classe, riferisce inoltre:
a) sugli elementi di valutazione forniti dal gestore atti a dimostrare che l’esercizio dello stesso, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non rechi nocumento alla salute del vicinato;
b) sulle verifiche, effettuate di concerto con l’autorità sanitaria, che abbiano consentito l’allocazione dello stesso nell’abitato;
3) riferisce sugli elementi oggettivi di valutazione acquisiti in ordine alla compatibilità dello stabilimento con gli altri usi legittimi dell’ambiente e sulla presenza di molestie alla popolazione derivanti dalla presenza di vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti” ascrivibili allo stabilimento stesso. In particolare, dovrà essere relazionato sulla manifestazione, nel tempo di lamentele e/o esposti da parte della popolazione, sulle valutazioni condotte al riguardo da parte del comune, coadiuvato dall’autorità sanitaria, nonché sulle iniziative intraprese idonee a far cessare le esalazioni insalubri provenienti dalla attività produttiva;
4) propone, qualora ne ravvisi la necessità, l’eventuale
adozione di interventi volti al contenimento delle emissioni
insalubri secondo le migliori tecnologie disponibili.
Le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera individuate all’art. 1 dovranno prevedere l’applicazione delle migliori tecniche disponibili, come definite al comma 1, lett. aa), dell’articolo 268 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
L’applicazione delle migliori tecniche disponibili è obbligatoria anche per il contenimento di emissioni odorigene, ove il comune o l’autorità sanitaria evidenzi, con le modalità individuate al successivo art. 3, la presenza di circostanze atte a giustificare un concreto disturbo della popolazione.
Art. 3
Contenuto del parere del comune
Nel contesto della Conferenza di servizi o dell’autonomo procedimento previsti dal 3° comma dell’art. 269, o della procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale prevista all’art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, spetta al comune esprimersi in modo esplicito ed esaustivo:
a) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e ss.mm.ii.;
b) ai sensi dell’art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265.
In particolare, il parere sindacale:
1) riferisce sullo stato dello stabilimento in relazione a:
a) regolarità edilizia ed urbanistica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e ss.mm.ii.;
b) classificazione di cui all’art. 216 del “Testo unico delle leggi sanitarie” approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;
2) laddove per le attività svolte e/o per la produzione o l’impiego o la detenzione di sostanze e/o materiali, lo stabilimento sia classificato tra le industrie insalubri di prima classe, riferisce inoltre:
a) sugli elementi di valutazione forniti dal gestore atti a dimostrare che l’esercizio dello stesso, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non rechi nocumento alla salute del vicinato;
b) sulle verifiche, effettuate di concerto con l’autorità sanitaria, che abbiano consentito l’allocazione dello stesso nell’abitato;
3) riferisce sugli elementi oggettivi di valutazione acquisiti in ordine alla compatibilità dello stabilimento con gli altri usi legittimi dell’ambiente e sulla presenza di molestie alla popolazione derivanti dalla presenza di vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti” ascrivibili allo stabilimento stesso. In particolare, dovrà essere relazionato sulla manifestazione, nel tempo di lamentele e/o esposti da parte della popolazione, sulle valutazioni condotte al riguardo da parte del comune, coadiuvato dall’autorità sanitaria, nonché sulle iniziative intraprese idonee a far cessare le esalazioni insalubri provenienti dalla attività produttiva;
4) propone, qualora ne ravvisi la necessità, l’eventuale
adozione di interventi volti al contenimento delle emissioni
insalubri secondo le migliori tecnologie disponibili.
Art. 4
Adeguamento del progetto
Nel caso in cui l’istruttoria del comune di cui al precedente art. 3 si concluda con la proposta di cui al punto 4) dello stesso art. 3, l’autorità competente invita il gestore dello stabilimento a integrare il progetto con gli interventi volti al contenimento delle emissioni insalubri secondo le migliori tecnologie disponibili, assegnando un termine di 30 giorni dalla relativa richiesta, prorogabili a 90 a seguito di motivata istanza.
Decorsi i predetti termini, l’autorità competente procede, previa verifica del rispetto dei contenuti tecnici richiesti, all’approvazione del progetto.
La mancata presentazione del progetto di adeguamento secondo le indicazioni di cui al 1° comma del presente articolo, comporta il diniego dell’autorizzazione di cui all’articolo 1.
Art. 5
Attività specifica di ARPA Sicilia
L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
della Sicilia (ARPA Sicilia), qualora dalle notizie riferite
dal comune ai sensi dell’art. 3 se ne evidenzi la necessità,
provvederà, anche nel contesto dei controlli di competenza
del gestore prescritti nell’autorizzazione ai sensi dell’art.
269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
ss.mm.ii., ad identificare le sostanze caratteristiche e correlabili
al ciclo produttivo suscettibili di determinare
molestie olfattive e a misurarne le concentrazioni emissive
nelle condizioni di esercizio più gravose, e ad acquisire,
sui luoghi in cui si possa manifestare il disturbo, campioni
di aria ambiente sui quali ricercare le sostanze presenti
nelle emissioni e misurarne la concentrazione.
I risultati delle indagini analitiche condotte andranno
comunicati al comune per le proprie competenze in ordine
a quanto stabilito dagli artt. 216 e 217 del testo unico
delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265 e ss.mm.ii.
Art. 6
Obbligo di convogliamento delle emissioni diffuse
Fatte salve le competenze del sindaco e dell’autorità
sanitaria previste all’art. 217 del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, ai sensi dell’art. 270, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è fatto divieto
di depositare all’aperto, in aree che possano determinare
gli effetti previsti al comma 1 dell’art. 216 sostanze e/o
materiali sfusi ricompresi tra quelli elencati nella Parte I
del D.M. 5 settembre 1994 - Ministero della sanità - che
possano produrre gli effetti individuati al 1° comma dell’art.
216 dello stesso regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
L’adeguamento alle disposizioni del comma precedente
è realizzato entro i tre anni successivi al primo rinnovo
o all’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo
281, commi 1, 2, 3 o 4, o dell’articolo 272, comma 3. Detto
limite temporale è ridotto ad un anno nel caso in cui dalle
determinazioni del comune manifestate ai sensi dell’art. 3
del presente provvedimento, risulti conclamata l’esigenza
di intervenire in tempi più ristretti.
Art. 7
Competenze del comune e dell’autorità sanitaria
In considerazione che per le sostanze odorigene i valori
di concentrazione in cui le stesse possono produrre
effetti indesiderati sono estremamente bassi ed in alcuni
casi al di sotto dei valori tecnicamente raggiungibili con le
migliori tecniche disponibili, sono fatti salvi i poteri attribuiti
al sindaco e all’autorità sanitaria dagli artt. 216 e 217
del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii. per l’adozione
di provvedimenti atti ad evitare la continuazione di tali
effetti.
Gli strumenti di pianificazione urbanistica devono
tenere conto della possibile presenza sul territorio comunale
di insediamenti produttivi rientranti tra quelli individuati
ai sensi dell’art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, e ss.mm.ii.
Art. 8
Avverso il presente provvedimento può essere proposto
ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario, rispettivamente
entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet
di questo Assessorato, nonché notificato al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
Palermo, 16 dicembre 2015.
CROCE
COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
56 31-12-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 55
Adeguamento del progetto
Nel caso in cui l’istruttoria del comune di cui al precedente art. 3 si concluda con la proposta di cui al punto 4) dello stesso art. 3, l’autorità competente invita il gestore dello stabilimento a integrare il progetto con gli interventi volti al contenimento delle emissioni insalubri secondo le migliori tecnologie disponibili, assegnando un termine di 30 giorni dalla relativa richiesta, prorogabili a 90 a seguito di motivata istanza.
Decorsi i predetti termini, l’autorità competente procede, previa verifica del rispetto dei contenuti tecnici richiesti, all’approvazione del progetto.
La mancata presentazione del progetto di adeguamento secondo le indicazioni di cui al 1° comma del presente articolo, comporta il diniego dell’autorizzazione di cui all’articolo 1.
Art. 5
Attività specifica di ARPA Sicilia
L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
della Sicilia (ARPA Sicilia), qualora dalle notizie riferite
dal comune ai sensi dell’art. 3 se ne evidenzi la necessità,
provvederà, anche nel contesto dei controlli di competenza
del gestore prescritti nell’autorizzazione ai sensi dell’art.
269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
ss.mm.ii., ad identificare le sostanze caratteristiche e correlabili
al ciclo produttivo suscettibili di determinare
molestie olfattive e a misurarne le concentrazioni emissive
nelle condizioni di esercizio più gravose, e ad acquisire,
sui luoghi in cui si possa manifestare il disturbo, campioni
di aria ambiente sui quali ricercare le sostanze presenti
nelle emissioni e misurarne la concentrazione.
I risultati delle indagini analitiche condotte andranno
comunicati al comune per le proprie competenze in ordine
a quanto stabilito dagli artt. 216 e 217 del testo unico
delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265 e ss.mm.ii.
Art. 6
Obbligo di convogliamento delle emissioni diffuse
Fatte salve le competenze del sindaco e dell’autorità
sanitaria previste all’art. 217 del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, ai sensi dell’art. 270, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è fatto divieto
di depositare all’aperto, in aree che possano determinare
gli effetti previsti al comma 1 dell’art. 216 sostanze e/o
materiali sfusi ricompresi tra quelli elencati nella Parte I
del D.M. 5 settembre 1994 - Ministero della sanità - che
possano produrre gli effetti individuati al 1° comma dell’art.
216 dello stesso regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
L’adeguamento alle disposizioni del comma precedente
è realizzato entro i tre anni successivi al primo rinnovo
o all’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo
281, commi 1, 2, 3 o 4, o dell’articolo 272, comma 3. Detto
limite temporale è ridotto ad un anno nel caso in cui dalle
determinazioni del comune manifestate ai sensi dell’art. 3
del presente provvedimento, risulti conclamata l’esigenza
di intervenire in tempi più ristretti.
Art. 7
Competenze del comune e dell’autorità sanitaria
In considerazione che per le sostanze odorigene i valori
di concentrazione in cui le stesse possono produrre
effetti indesiderati sono estremamente bassi ed in alcuni
casi al di sotto dei valori tecnicamente raggiungibili con le
migliori tecniche disponibili, sono fatti salvi i poteri attribuiti
al sindaco e all’autorità sanitaria dagli artt. 216 e 217
del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii. per l’adozione
di provvedimenti atti ad evitare la continuazione di tali
effetti.
Gli strumenti di pianificazione urbanistica devono
tenere conto della possibile presenza sul territorio comunale
di insediamenti produttivi rientranti tra quelli individuati
ai sensi dell’art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, e ss.mm.ii.
Art. 8
Avverso il presente provvedimento può essere proposto
ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario, rispettivamente
entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet
di questo Assessorato, nonché notificato al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
Palermo, 16 dicembre 2015.
CROCE
COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
56 31-12-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 55