N. 14602/2015 REG.PROV.COLL.
N. 12720/2015 REG.RIC.
N. 12720/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12720 del 2015, proposto da:
Società Gruppo Turismo Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Rosalba Chiaradia, con domicilio eletto presso Rosalba Chiaradia in Roma, Via Simeto, 12;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall'avv. Rosalda Rocchi, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
della d.d. prot. CA/168909/2015 del 28.10.2015, notificata il 29.10.2015, con la quale è stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e rimozione forzosa, in caso di inadempimento, dell'occupazione di suolo pubblico in via Napoli 76/a e chiusura esercizio per 5 giorni, nonché i verbali di contestazione ed i rapporti della Polizia locale datati 8.6.2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato in fatto
Con il ricorso in esame, la società ricorrente impugna – in uno coi verbali di contestazioni elevati dalla Polizia locale - la D.D. n. CA/168909/2015, datata 28 ottobre 2015, con la quale Roma Capitale - Municipio Roma I:
-ha ingiunto la rimozione dell’occupazione abusiva di suolo pubblico, accertata in data 5 giugno 2015 dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale con VAV 14140089204, rapporto datato 8 giugno 2015, antistante l’esercizio sito in via Napoli n. 76/A per l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dell’interessato;
-ha ordinato la chiusura dell’esercizio medesimo per un periodo pari a 5 giorni e, comunque, fino al completo ripristino dello stato dei luoghi.
Roma Capitale ha contestato alla ricorrente l’occupazione di mq 14,625 di suolo pubblico con pedana in legno con tenda a copertura autoportante, senza essere in possesso della relativa concessione.
L’interessata deduce un unico, articolato motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione della normativa costituzionale (art. 41 Cost.) e comunitaria in materia di libera circolazione dei beni e servizi; violazione e falsa applicazione: dell’art.2 e dell’art. 14 c. 2 della deliberazione del C.C. n. 119 del 2005, come modificata dalla deliberazione del C.C. n. 75 del 2010; dell’art. 6 della L. n. 77 del 1997; dell’art. 14, c. 5 e 6 della deliberazione di C.C. n. 75 del 2010; dell’ordinanza sindacale n. 258//2012; dell’art. 20 del D.Lgs n. 285/1992; dell’art. 3, c. 16 della L. n. 94 del 2009; eccesso di potere.
Roma Capitale intimata si è costituita per resistere al ricorso.
Alla Camera di consiglio del 3 dicembre 2015 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere decisa nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del cpa, previe le avvertenze di rito alle parti presenti in camera di consiglio circa la completezza e regolarità del contraddittorio e dell’istruttoria.
Ritenuto in diritto
Il ricorso all’esame si rivela infondato.
Il gravame pone all’attenzione del Collegio la problematica relativa alla latitudine espansiva del potere ripristinatorio riconosciuto all’Autorità comunale con riferimento alle occupazioni di suolo pubblico poste in essere in assenza di concessione; e, con essa, della legittima irrogabilità di misure temporaneamente interdittive (chiusura dell’esercizio commerciale per un periodo non inferiore a giorni cinque), che parte ricorrente ha inteso parimenti contestare.
Siffatto thema decidendum è stato già affrontato dalla Sezione (per tutte cfr. sentenze nn. 7931 e 7949 del 13 agosto 2013).
Le decisioni muovono dalla ricognizione del relativo quadro normativo primario di riferimento (art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 – Codice della Strada; art. 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009 n. 94), la cui combinata lettura impone di ribadire come possa essere comminata la sanzione della chiusura dell’esercizio (fino all’adempimento dell’ordine ripristinatorio e, comunque, per un periodo non inferiore a giorni cinque) per i casi di “indebita occupazione di suolo pubblico previsti … dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
La misura interdittiva di che trattasi è suscettibile, dunque, di legittima applicazione a fronte delle violazioni consumate dall’occupazione di suolo pubblico “abusiva” (in assenza di titolo).
La vicenda ora all’esame propone una corretta attuazione della normativa indicata, atteso che – come in punto di fatto, non contestato dall’odierna ricorrente – l’occupazione de qua risulta posta in essere in difetto di titolo concessorio alcuno (dimostrandosi, per l’effetto, totalmente abusiva).
Quanto sopra posto, va ulteriormente dato conto delle disposizioni di carattere applicativo (pure analiticamente prese in esame nelle citate sentenze della Sezione; ed alle quali, sotto tale aspetto, si rinvia) emanate da Roma Capitale (ordinanza sindacale n. 258 del 27 novembre 2012), il cui alveo di accertata legittimità espansiva è stato riconosciuto, segnatamente con riferimento alla adottabilità della sanzione (temporaneamente) interdittiva di che trattasi, con esclusivo riferimento alla fattispecie (ricorrente quanto alla vicenda in esame) della occupazione “ totalmente abusiva”, ovvero realizzata in difetto assoluto di titolo abilitativo ed in atto (illecito permanente) al momento di esercizio del potere inibitorio e sanzionatorio fondato sulla perdurante validità ed efficacia dell’ ordinanza medesima.
Consegue alle condotte considerazioni – esclusa, ai fini della legittima applicazione della sanzione di che trattasi, ogni rilevanza assunta dalla presentazione, ad opera dell’odierna ricorrente, di richiesta di rilascio di concessione, atteso che, al momento della constatata infrazione, l’occupazione di suolo pubblico dalla medesima realizzata non era assistita da alcun titolo a ciò autorizzativo – la manifesta infondatezza delle doglianze articolate con il presente mezzo di tutela.
Dispone conseguentemente il Collegio la reiezione del gravame.
In continuità e coerenza con le precedenti decisioni della Sezione, va, infine, dichiarata l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella parte in cui parte ricorrente ha impugnato i verbali della Polizia locale con cui è stata accertata l’infrazione al codice della strada.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte dichiara il proprio difetto di giurisdizione, come meglio specificato in motivazione.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Roma Capitale, in ragione di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Mariangela Caminiti, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il 28/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)