domenica 17 gennaio 2016

Nei procedimenti attivati d'ufficio nessun obbligo di preavviso di rigetto

I principi sanciti dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 30.12.2015 n. 5868.
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 30.12.2015 n. 5868 ha ribadito i principi consolidati in materia di procedimento amministrativo avviato d'ufficio. 
 
In particolare ad avviso del Supremo Consesso: 
I) non vi è l’obbligo di preavviso in relazione ai procedimenti attivati d’ufficio;
II) non ha carattere tassativo l’elenco delle ipotesi, di cui all’ultimo periodo dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, per le quali non è necessaria la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
Sotto tale angolazione, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se l’illegittimità del provvedimento finale, in quanto la norma sancita dall’art. 10 bis cit., va interpretata alla luce del successivo art. 21 octies, co. 2, l. n. 241 del 1990, il quale, nell’imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell’atto allorché il contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
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Fonte: Consiglio di Stato
Enrico Michetti
La Direzione
(3 gennaio 2016)

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