venerdì 15 gennaio 2016

DEPENALIZZAZIONE DI REATI

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 100

15 Gennaio 2016
Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, venerdì 15 gennaio 2016, alle ore 10.25 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti.
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STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

In apertura del Consiglio dei ministri, il Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, ha aggiornato il Governo sullo stato di attuazione del Programma comunicando l’adozione di 8 provvedimenti attuativi e l’abrogazione di altri 6 ad opera della Legge di Stabilità per il 2016.
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LEGGE EUROPEA 2015

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2015 (disegno di legge – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi, ha approvato, in esame definitivo, un disegno di legge recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea 2015).
Il provvedimento, illustrato in Consiglio dei ministri dal Sottosegretario agli affari europei Sandro Gozi, si compone di 22 articoli ed è volto a chiudere 2 procedure di infrazione, 9 casi EU Pilot e una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato, oltre a prevedere una razionalizzazione delle procedure di notifica in Commissione europea delle misure con cui le amministrazioni intendono concedere aiuti di Stato. Il testo modifica o integra alcune disposizioni nazionali vigenti per adeguarne i contenuti al diritto europeo e interviene in diversi settori. Ecco le principali disposizioni previste dal provvedimento.
Energia
I soggetti che realizzano linee di interconnessione con altri Stati membri possono essere certificati quali gestori della linea stessa. (procedura di infrazione 2014/2286)
SOA, anche solo la sede operativa in Italia
La norma prevede che le Società Organismi di Attestazione (SOA) abbiano l'obbligo di avere in Italia anche solo una sede operativa e sostituisce il precedente obbligo di stabilire nel nostro Paese la sede legale. (Procedura di infrazione 2013/4212)
Etichettatura alimentare
La norma stabilisce le sanzioni pecuniarie per le "fallaci indicazioni" dell'origine di un prodotto che inducono effettivamente in errore il consumatore e rinvia integralmente alla normativa europea sull'indicazione di "origine di un prodotto alimentare". (Caso EU pilot 5938/13/SNCO)
Vincite in case da gioco
La norma parifica il trattamento fiscale delle vincite conseguite in case da gioco di altri Stati membri a quello applicabile alle vincite conseguite presso le case da gioco nazionali. (Caso EU pilot 5571/13/TAXU)
Tassa di circolazione
I veicoli da turismo dei cittadini europei che studiano in Italia mantenendo la loro residenza in un altro Stato membro dell'Unione europea sono esentati dal pagamento della tassa di circolazione. (Caso EU pilot 7192/14/TAXU). Gli autotrasportatori albanesi che importano merci in Italia sono esentati dal pagamento del diritto fisso e della tassa di circolazione, in attuazione dell'Accordo di associazione e stabilizzazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra.
Agevolazioni ai consorzi agrari
In caso di concessione di agevolazioni fiscali ai consorzi agrari, viene innalzata dal 40% al 50% la quota degli utili netti annuali dei consorzi agrari soggetta a tassazione. (procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010).
Imprese marittime
Migliora il regime di aiuti in favore delle imprese marittime (cd "TonnageTax") con disposizioni dal carattere essenzialmente antielusivo che rendono tale regime più rispettoso dei principi della concorrenza.
Caccia
La norma prevede l’obbligo di annotare sul tesserino del cacciatore la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta (Caso EU pilot 6955/14/ENVI).
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ABROGAZIONE DI PROVVEDIMENTI NON LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE

Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l’adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi, ha approvato, in esame definitivo, dopo aver ascoltato la relazione del Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, un decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l’adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione a norma dell’articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Nello specifico, il provvedimento mira a semplificare il sistema normativo mediante l’abrogazione delle disposizioni di legge recanti la previsione di provvedimenti attuativi per i quali non sussistono più le condizioni di adozione oppure la loro modifica, al solo fine di favorirne l’attuazione, assicurando comunque la coerenza giuridica, logica e sistemica della normativa. Per questo è stato effettuato, con la collaborazione di tutte le amministrazioni centrali, un censimento che ha portato all’individuazione di un primo elenco di provvedimenti le cui condizioni di adottabilità non risultano più attuali e la cui abrogazione non comporta effetti sulla finanza pubblica. Inoltre, è stato predisposto un secondo elenco di provvedimenti la cui attuazione richiede una modifica della normativa primaria.
Il decreto interviene a modificare 12 norme e ad abrogarne 46, realizzando una prima razionale semplificazione del sistema normativo, riferita ad ambiti tematici importanti, nell’ottica di incrementare l’efficacia delle leggi facilitandone l’attuazione amministrativa, a vantaggio dei cittadini e delle imprese.
I ministeri si sono altresì impegnati alla rapida adozione dei provvedimenti amministrativi non ancora adottati previsti dalle disposizioni legislative modificate proprio al fine di favorirne l'attuazione.
Anche sul versante delle abrogazioni, l’intervento di pulizia dell’ordinamento giuridico realizzato dal decreto costituisce un elemento di semplificazione, di maggiore chiarezza e di certezza del diritto. Le abrogazioni sono state disposte laddove gli obiettivi posti dalle norme di riferimento risultano già raggiunti con diverse modalità oppure nei casi in cui la materia è stata successivamente disciplinata in modo più complessivo ed organico.
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DEPENALIZZAZIONE DI REATI

Disposizione in materia di depenalizzazione (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato in esame definitivo  un decreto legislativo recante disposizione in materia di depenalizzazione a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L’obiettivo della riforma è quello di trasformare alcuni reati in illeciti amministrativi, anche per deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, e per rendere più effettiva la sanzione.
Si ritiene infatti che rispetto a tali illeciti abbia più forza di prevenzione, generale e speciale, una sanzione certa in tempi rapidi che la minaccia di un processo penale che per il particolare carattere dell’illecito e per i tempi stessi che scandiscono il procedimento penale rischia di causare la mancata sanzione.
Lo schema del decreto riprende le proposte della commissione ministeriale (costituita con D.M. 27 maggio 2014) presieduta dal prof. Francesco Palazzo e si articola in interventi sia sul codice penale che sulle leggi speciali.
Sono quindi depenalizzati tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice penale.
Rimangono dentro il sistema penale, e quindi esclusi dal provvedimento, i reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda attengono alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti.
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ABROGAZIONE DI REATI E INTRODUZIONE DI ILLECITI CON SANZIONI CIVILI

Disposizione in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante disposizione in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L’obiettivo della riforma è quello di costruire una sanzione più efficace ed effettiva nei confronti di illeciti di più scarsa offensività, ma che comunque meritano una risposta adeguata da parte dello Stato. Sostituire la sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla parte offesa, non solo determinerà più certezza nel colpire il responsabile dell’illecito, ma libererà le procure da affari di scarsa rilevanza che troppo spesso non trovano sanzione a causa dell’ingolfamento degli affari in ambito penale. Si ritiene che la certezza di una sanzione pecuniaria civile di carattere economico e del risarcimento del danno abbia più forza di prevenzione e di tutela della persona offesa riguardo a tali illeciti rispetto ad un eventuale, ma molto spesso non effettivo,  processo penale.
La persona offesa potrà così ricorrere al giudice civile per il risanamento del danno. Il magistrato, accordato l’indennizzo, per alcuni illeciti stabilirà anche una sanzione pecuniaria che sarà incassata dall’erario dello Stato.
Il catalogo degli illeciti civili comprende l’ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario e quindi in danno degli altri comproprietari, l’appropriazione di cose smarrite: per questo gruppo di illeciti la sanzione va da cento a ottomila euro. Raddoppia invece la sanzione civile per gli illeciti relativi all’uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private.
Sono stati esclusi alcuni reati di occupazione di beni immobili privati, che presentano una offensività elevata, quali l’usurpazione di immobili, l’invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi. Si tratta di fattispecie sanzionatorie del passato che tuttavia colpiscono condotte oggi in espansione, quale l’occupazione abusiva di alloggi o case di villeggiatura.
Il gettito della sanzione civile, che ha natura pubblicistica ed è devoluta allo Stato, e che si aggiunge al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa, sarà devoluto a Cassa Ammende, e servirà pertanto a incrementare il plafond già oggi destinato a progetti di riqualificazione dell’edilizia giudiziaria e per il reinserimento sociale dei detenuti.
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ATTUAZIONE DI DIRETTIVE EUROPEE

1) Attuazione della direttiva 2014/91/UE sul coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.
La direttiva costituisce un’ulteriore tappa nel percorso di armonizzazione europea in materia di gestione collettiva del risparmio ed è intervenuta sui seguenti profili:
  • funzioni di depositario -  con l’integrazione della disciplina già vigente per alcuni aspetti riguardanti gli obblighi del depositario e la gestione dei potenziali conflitti di interesse;  
  • politiche di remunerazione dei gestori dei fondi – per promuovere una gestione efficace dei rischi ed essere in linea con il profilo di rischio dell’OICVM. La ratio dell’intervento risiede nella necessità che la politica di remunerazione sia idonea a promuovere una sana e prudente gestione del rischio, senza incoraggiare l'assunzione di rischi non coerenti rispetto alle caratteristiche del fondo, e risulti in linea con le strategie e gli obiettivi prefissati nonché con le esigenze degli investitori. Si prevede un obbligo di pubblicità della politica di remunerazione nel prospetto;
  • regime sanzionatorio – viene definito un elenco armonizzato delle violazioni che implicano sanzioni da parte delle autorità competenti; la direttiva prevede sanzioni di 5 milioni di euro o 10% del fatturato annuo totale di una società. La gran parte delle disposizioni della direttiva risulta già recepita in Italia per effetto dell’attuazione della precedente direttiva  sui gestori di fondi alternativi nel 2014.
Per quanto attiene il regime sanzionatorio, lo schema di decreto legislativo stabilisce, fra l’altro, che Bankitalia e Consob possono richiedere informazioni all’autorità giudiziaria  relative alle fattispecie sanzionatorie penali per le quali si ritiene necessario lo scambio di informazioni ai fini della cooperazione con le  autorità di vigilanza straniere e con l’ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).  L’ESMA mantiene infatti una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, ai soli fini dello scambio di informazioni tra autorità competenti.
In ottemperanza della direttiva si innalzano gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate alle persone giuridiche per le violazioni degli obblighi previsti in materia dal TUF. Si prevede, infatti, che se le violazioni sono commesse da una società o un ente è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero al 10% del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro.
Lo schema di decreto, recependo la direttiva europea, disciplina anche il nuovo istituto introdotto dalla direttiva 2014/91/UE, ossia la temporary o permanent ban, cioè l’interdizione temporanea o (in caso di violazioni gravi reiterate) permanente dall’esercizio di funzioni di gestione, a carico del/dei responsabili delle violazioni.
2) Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2014 sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio.  Il provvedimento si propone di armonizzare le legislazioni degli Stati membri, rafforzando la tutela penale di tutte le banconote e monete metalliche introdotte con la circolazione dell’euro per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni preordinate a contrastare il fenomeno della falsificazione di monete, oltre a disposizioni in materia di giurisdizione e cooperazione, anche al fine di rafforzare l’integrità e il valore della moneta unica continentale nei mercati internazionali.
Nel merito, si propone di modificare le disposizioni in materia di sanzioni penali, introducendo la pena massima di almeno otto anni di reclusione per il reato di distribuzione; la possibilità di utilizzare strumenti di indagine analoghi a quelli previsti per le indagini relative alla criminalità organizzata o ad altre gravi forme di criminalità; la possibilità di una rapida trasmissione (preferibilmente prima dell’esercizio dell’azione penale) delle banconote e delle monete falsificate al Centro nazionale di analisi delle banconote o delle monete metalliche, onde pervenire ad una sollecita analisi e, pertanto, alla individuazione e al rinvenimento di ulteriori falsi.
Il nostro ordinamento giuridico è già parzialmente conforme al contenuto della direttiva 2014/62/UE, prevedendo l'incriminazione delle condotte idonee ad integrare la fattispecie penale di contraffazione di moneta; le condotte di contraffazione, alterazione, introduzione, detenzione e spendita di monete contraffatte o falsificate, nonché l'acquisto o la ricezione, al fine di metterle in circolazione, di monete contraffatte o alterate; il concorso, il tentativo e l'induzione, le condotte di favoreggiamento personale e di favoreggiamento reale.
Tuttavia, alcune specifiche previsioni della direttiva, per la peculiarità delle condotte di cui si chiede l’incriminazione, necessitano di un espresso intervento normativo. Con lo schema di decreto legislativo si dà, pertanto, attuazione alla disciplina europea, provvedendo a modificare il codice penale, le disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, la legge n. 356/1992 recante “Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”. Si prevede inoltre l’esclusione dai benefici penitenziari per i detenuti condannati per il reato di associazione per delinquere finalizzato alla contraffazione nummaria e reati satellite.
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TERRE E ROCCE DA SCAVO

Gestione semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (decreto del Presidente della Repubblica – secondo esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato in secondo esame preliminare un decreto del Presidente della Repubblica che semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo. Il provvedimento assorbe in un testo unico tutte le disposizioni oggi vigenti per quanto riguarda la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti e la loro gestione nei siti oggetto di bonifica.
Rispetto al primo esame preliminare, il testo è stato ulteriormente integrato e modificato sia a seguito della consultazione pubblica rivolta a cittadini, associazioni e stakeholders del settore - che dal 19 novembre al 19 dicembre scorso hanno potuto presentare sul sito del ministero dell’Ambiente osservazioni e proposte di modifica – sia sulla base del parere espresso dalla Conferenza Unificata. Il risultato di tali procedure di consultazione e condivisione è un testo maggiormente chiaro, semplice, completo e coerente con la disciplina di riferimento sia a livello nazionale che europeo. Ed infatti, con il nuovo decreto, l’Italia recepisce anche le richieste formali della Commissione europea ed evita che l’Eu-Pilot 5554/13/ENVI aperto nei suoi confronti evolva in una procedura d’infrazione.
Tra le principali novità introdotte anche a seguito della consultazione pubblica:
  • l’allineamento della normativa italiana a quella europea e un più stretto raccordo, proprio in termini normativi, con le procedure di valutazione di impatto ambientale;
  • la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le stesse, anche prevedendo meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli Uffici pubblici. In questo modo si evitano i lunghi tempi di attesa cui erano costretti i soggetti che operano nel settore delle terre e rocce da scavo, obbligati, finora, ad attendere la preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti;
  • una stretta interazione tra i soggetti che operano nel settore delle terre e rocce da scavo e le strutture deputate ai controlli, prevedendo che, fin dalla fase di predisposizione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, i primi possano interagire con le Agenzie regionali e provinciali di protezione ambientale per le preliminari verifiche istruttorie e tecniche, anticipando lo svolgimento dei controlli previsti per legge;
  • procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;
  • il rafforzamento del sistema dei controlli e una disciplina più dettagliata ed efficace per il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
  • tempi certi in cui ARPA e APPA svolgano le attività di analisi.
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ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI SU CALENDARIO VENATORIO

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni Toscana, Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Lombardia e Umbria, disponendo la modifica del loro calendario venatorio con la chiusura della caccia al 20 gennaio 2016 per le specie tordo bottaccio, beccaccia e cesena.
L'intervento si è reso necessario per evitare che il limite al 31 gennaio fissato dalle Regioni interessate facesse coincidere la stagione della caccia di una o più delle specie indicate con il periodo prenuziale o di riproduzione, determinando cosi una violazione della normativa europea e andando ad aggravare la posizione dell'Italia rispetto all'eventuale chiusura negativa del caso Eu-Pilot 6955/2014, avviato dalla Commissione europea.
Già dal luglio dello scorso anno e in diverse successive occasioni il Governo aveva provveduto a sensibilizzare gli enti territoriali ad adottare le modifiche ai calendari che erano risultati non conformi.
Da ultimo lo scorso 23 dicembre le Regioni inadempienti, nove in tutto, erano state diffidate a provvedere entro 15 giorni ad adottare i necessari provvedimenti di modifica dei calendari, ma il mancato adempimento da parte di alcune ha reso necessario il ricorso all'esercizio dei poteri sostitutivi.
Nello spirito della più leale collaborazione tra le amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'ambiente ha proposto e ottenuto l'inserimento di una clausola che determina l'invalidità delle delibere, nell'ipotesi in cui le Regioni territorialmente competenti provvedano ad intervenire sui rispettivi calendari entro il 19 gennaio 2016, termine ultimo utile per provvedere all'adozione delle modifiche richieste.
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NOMINE

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan il Consiglio dei Ministri ha approvato la promozione a generale di Corpo d’armata del generale di divisione in s.p.e. del ruolo normale della Guardia di Finanza Giuseppe VICANOLO.
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LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri ha esaminato ventisei leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano:
Per le seguenti leggi regionali si è deliberata l’impugnativa:
1) Legge Regione Trentino Alto Adige n. 25 del 23/11/2015 “Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione” e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”, in quanto alcune disposizioni si pongono in contrasto con il d.lgs. n. 118/2011, violando l’articolo 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma, della Costituzione, nonché gli articoli 5 e 119 della Costituzione.
2) Legge Regione Basilicata n. 53 del 26/11/2015 “Disposizioni urgenti per l’applicazione dell’articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161”, in quanto alcune norme transitorie riguardanti l’orario di lavoro del personale sanitario del Servizio sanitario regionale contrastano con la normativa europea di riferimento, e invadono la materia dell’ordinamento civile, in  violazione dell’art. 117, primo comma, e secondo comma, lett. l), Cost. Un’altra norma che riguarda l’assunzione a tempo determinato del medesimo personale contrasta con i vincoli assunzionali posti dalla normativa nazionale, e viola pertanto sia l’articolo 117, terzo comma, sia l’art. 81 della Costituzione.
3) Legge Regione Calabria n. 20 del 27/11/2015 “Modifica ed integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, 4 (norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)”, in quanto alcune norme riguardanti la somministrazione di prodotti locali e tipici calabresi determinano una indebita restrizione della concorrenza e quindi violano gli articoli 41 e 117, primo e secondo comma, lett. e), della Costituzione.
Per le seguenti leggi regionali si è deliberata la non impugnativa:
1) Legge Regione Piemonte n. 24 del 16/11/2015 “Modifiche della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina)”.
2) Legge Regione Puglia n. 34 del 19/11/2015 “Modifiche all’articolo 1, comma 2 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 20 (Norme in materia di composizione dei Collegi sindacali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale)”.
3) Legge Regione Sicilia n. 28 del 12/11/2015 “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e proroga della gestione commissariale”.
4) Legge Regione Emilia Romagna n. 19 del 23/11/2015 “Istituzione del comune di Alto Reno Terme mediante fusione dei comuni di Granaglione e Porretta terme nella città metropolitana di Bologna”.
5) Legge Regione Emilia Romagna n. 20 del 23/11/2015 “ Istituzione del comune di Polesine Zibello mediante fusione dei comuni di Polesine parmense e Zibello nella provincia di Parma”.
6) Legge Regione Emilia Romagna n. 21 del 23/11/2015 “ Istituzione del comune di Montescudo- Monte colombo mediante fusione dei comuni di Monte colombo e Montescudo nella provincia di Rimini”.
7) Legge Regione Valle D’Aosta n. 18 del 10/11/2015 “Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.”.
8) Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 27 del 19/11/2015 “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2014”.
9) Legge Regione Trentino Alto Adige n. 26 del 23/11/2015 “Variazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio triennale 2015 – 2017”.
10) Legge Regione Basilicata n. 52 del 26/11/2015 “Variazioni urgenti al bilancio di previsione 2015/2017”.
11) Legge Regione Sardegna n. 29 del 23/11/2015 “Differimento del termine di entrata in vigore della centrale unica di committenza”.
12) Legge Regione Sardegna n. 30 del 23/11/2015 “Disposizioni in tema di anticipazioni finanziarie a favore dei Gruppi di azione locale”.
13) Legge Regione Calabria n. 19 del 27/11/2015 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - legge urbanistica della Calabria”.
14) Legge Regione Calabria n. 21 del 27/11/2015 “Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale  al decreto legislativo n. 39/2013”.
15) Legge Regione Calabria n. 22 del 27/11/2015 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive notificate all’amministrazione regionale e da acquisto di beni e       servizi senza il preventivo impegno di spesa”.
16) Legge Regione Calabria n. 23 del 27/11/2015 “Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2015 ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8”.
17) Legge Regione Calabria n. 24 del 27/11/2015 “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (istituzione e disciplina del consiglio regionale delle autonomie locali)”.
18) Legge Regione Calabria n. 25 del 27/11/2015 “Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4 (misure in materia di ottimizzazione della produttività’ del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell’amministrazione del consiglio regionale)”.
19) Legge Regione Umbria n. 17 del 26/11/2015 “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”.
20) Legge Provincia Autonoma Bolzano n. 15 del 23/11/2015 “Mobilità pubblica”.
21) Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 28 del 27/11/2015 “Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell’invecchiamento attivo e modifiche all’articolo 9 della legge regionale 15/2014 in materia di protezione sociale)”.
22) Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 29 del 27/11/2015 “Disposizioni relative agli incarichi degli Amministratori unici delle ATER e alla determinazione dei canoni di locazione”.
23) Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 30 del 27/11/2015 “Modifiche alle leggi regionali 31/2005, 43/1988, 32/1993 e 13/2002 in materia di pesca”.
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Il Consiglio dei ministri è terminato alle 11.10.