Di Tribunale di Livorno
Sentenza n. 940 del 2 luglio 2015
Circolazione stradale – persone disabili – contrassegno per la circolazione – deroga ai basilari divieti stabiliti dalla legge – non sussiste
Le persone disabili titolari del contrassegno per la circolazione possono sostare nelle apposite strutture a loro riservate. In base ad un orientamento interpretativo della Cassazione, il D.P.R. 503, art 11 comma 1,consente, alle persone titolari del contrassegno invalidi, la circolazione e la sosta, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi e divieti di carattere permanente o temporaneo o quando sia stata vietata o limitata la sosta con apposito provvedimento dell’autorità competente, ex art 6 e 7 del codice della strada. Viceversa non è consentita la sosta in deroga delle disposizioni direttamente previste dalla legge.
Pertanto il contrassegno invalidi consente di parcheggiare (sosta):
o negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici, ad eccezione degli spazi di parcheggio “personalizzati” (cioè riservati ad un singolo titolare di concessione);
o nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto (art. 188, c. 3, C.d.S.);
o nei parcheggi a pagamento (delimitati dalle c.d. “strisce blu”), gratuitamente;
o nelle zone a traffico limitato (ZTL), e nelle aree pedonali urbane (Apu), senza limiti di orario, quando è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 12 D.P.R. 503/1996);
o in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (art. 188 Regolamento di esecuzione del C.d.S.);
o nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione.
Il contrassegno invalidi non autorizza invece alla sosta, in deroga ai divieti nei luoghi dove questa è vietata dalle principali norme di comportamento, cioè dove reca intralcio o pericolo per la circolazione. Non è quindi consentita nei seguenti casi previsti dall’art 158 cds:
• dove vige il divieto di sosta con rimozione forzata;
• dove vige il divieto di fermata;
• in corrispondenza di passo carrabile, attraversamenti pedonali e ciclabili, ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie, segnaletica verticale occultandone la vista, aree di fermata bus, corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico;
• in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni;
• in seconda fila, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, contro il senso di marcia;
• nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;
• negli spazi per i mezzi pubblici;
• negli spazi di parcheggio personalizzati (“ad personam”) cioè riservati ad un singolo titolare di concessione con apposita segnaletica recante il numero dell’autorizzazione;
• nelle zone a traffico limitato (ZTL), e nelle aree pedonali urbane (Apu), quando non è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità.
Tribunale_Livorno_2_luglio_2015_n_940.pdf (69241 byte)
Sentenza n. 940 del 2 luglio 2015
Circolazione stradale – persone disabili – contrassegno per la circolazione – deroga ai basilari divieti stabiliti dalla legge – non sussiste
Le persone disabili titolari del contrassegno per la circolazione possono sostare nelle apposite strutture a loro riservate. In base ad un orientamento interpretativo della Cassazione, il D.P.R. 503, art 11 comma 1,consente, alle persone titolari del contrassegno invalidi, la circolazione e la sosta, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi e divieti di carattere permanente o temporaneo o quando sia stata vietata o limitata la sosta con apposito provvedimento dell’autorità competente, ex art 6 e 7 del codice della strada. Viceversa non è consentita la sosta in deroga delle disposizioni direttamente previste dalla legge.
Pertanto il contrassegno invalidi consente di parcheggiare (sosta):
o negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici, ad eccezione degli spazi di parcheggio “personalizzati” (cioè riservati ad un singolo titolare di concessione);
o nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto (art. 188, c. 3, C.d.S.);
o nei parcheggi a pagamento (delimitati dalle c.d. “strisce blu”), gratuitamente;
o nelle zone a traffico limitato (ZTL), e nelle aree pedonali urbane (Apu), senza limiti di orario, quando è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 12 D.P.R. 503/1996);
o in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (art. 188 Regolamento di esecuzione del C.d.S.);
o nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione.
Il contrassegno invalidi non autorizza invece alla sosta, in deroga ai divieti nei luoghi dove questa è vietata dalle principali norme di comportamento, cioè dove reca intralcio o pericolo per la circolazione. Non è quindi consentita nei seguenti casi previsti dall’art 158 cds:
• dove vige il divieto di sosta con rimozione forzata;
• dove vige il divieto di fermata;
• in corrispondenza di passo carrabile, attraversamenti pedonali e ciclabili, ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie, segnaletica verticale occultandone la vista, aree di fermata bus, corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico;
• in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni;
• in seconda fila, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, contro il senso di marcia;
• nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;
• negli spazi per i mezzi pubblici;
• negli spazi di parcheggio personalizzati (“ad personam”) cioè riservati ad un singolo titolare di concessione con apposita segnaletica recante il numero dell’autorizzazione;
• nelle zone a traffico limitato (ZTL), e nelle aree pedonali urbane (Apu), quando non è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità.
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Tratto da: http://www.rivistagiuridica.aci.it/