N. 01719/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00272/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2014,
proposto da Cipolla Emilia, Cipolla Francesca, nella qualità di legali
rappresentanti della Farmacia Giancotti delle Dr.sse Emilia e Francesca
Cipolla S.n.c. e Laregina Lidia, rappresentate e difese dagli avvocati
Paolo Leopardi, Gustavo Bacigalupo, Stefano Lucidi e Luigi Crusco ed
elettivamente domiciliate in Catanzaro, via Schipani n. 10, presso lo
studio dell’avv. Maria Gemma Talerico;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maria
Rita Iannini ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Michele
Torcia n. 12/A, presso lo studio dell’avv. Elvira Ponte;
nei confronti di
- Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco in carica;
- Fazio Carlo, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Caratelli, Benedetto Carratelli e Lucio di Gioia e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale;
- Fazio Carlo, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Caratelli, Benedetto Carratelli e Lucio di Gioia e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale;
per l’annullamento
della deliberazione n. 3162 del 2 dicembre 2013 del
Direttore Generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, che ha
autorizzato il trasferimento della Farmacia del Dr. Carlo Fazio, 2a
sede urbana del Comune di Belvedere Marittimo, dai locali di Piazza del
Popolo n. 2 ai locali siti in via G. Fiorillo snc;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASP di Cosenza e del dr. Carlo Fazio;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 704 del 22 aprile 2015;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 16 ottobre 2015 il
Cons. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. Carlo Fazio, titolare della seconda sede
farmaceutica del Comune di Belvedere Marittimo, in data 29 agosto 2013
ha richiesto all’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza il
trasferimento del proprio esercizio dagli attuali locali, siti in piazza
del Popolo n. 2, in altri ubicati in Via G. Fiorillo (senza numero
civico).
In esito al procedimento, sulla base anche del parere
favorevole espresso dal Comune di Belvedere Marittimo, il Direttore
Generale dell’Azienda sanitaria ha emesso deliberazione n. 3162 del 2
dicembre 2013 autorizzando “...il trasferimento dei locali della
Farmacia Dr. Carlo Fazio, 2^ sede urbana del Comune di Belvedere
Marittimo, dagli attuali locali situi in Piazza del Popolo n.2 ai locali
siti in Via G. Fiorillo snc”.
Con ricorso notificato all’Azienda Sanitaria
Provinciale di Cosenza, al Comune di Belvedere Marittimo e al dott.
Carlo Fazio, depositato nella Segreteria del Tribunale Amministrativo
Regionale della Calabria il 24 febbraio 2014, le dottoresse Emilia
Cipolla, Francesca Cipolla, nella qualità di legali rappresentanti della
Farmacia Giancotti delle Dr.sse Emilia e Francesca Cipolla S.n.c.,
titolari di farmacia sita nel Comune di Belvedere Marittimo, e la
dottoressa Laregina Lidia, titolare di altra farmacia nello stesso
Comune, hanno impugnato la deliberazione che ha autorizzato il
trasferimento, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento,
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è costituita l’Azienda sanitaria intimata, deducendo l’infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
Si è costituito, altresì, il dott. Carlo Fazio che,
ricostruita la vicenda e contestate le deduzioni avversarie, ha chiesto
il rigetto del ricorso, col favore delle spese di causa.
2. Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2015, sentiti i
difensori delle parti, come da verbale, la causa è stata assegnata in
decisione.
3. Con il primo motivo è dedotta la violazione
dell’art. 11 del d.l. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012 e
incompetenza dell’organo dell’Azienda sanitaria.
Secondo le ricorrenti l’art. 11 del menzionato d.l. n.
1/2012 ha riservato ai comuni ogni potestà provvedimentale relativa
all’istituzione, distribuzione e collocazione delle farmacie sul
territorio, sottraendola alle autorità cui era precedentemente
assegnata.
La censura è priva di fondamento.
L’art. 1, comma 4, legge 2 aprile 1968, n. 475 dispone che: “Chi
intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della
sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda
all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato
nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve
essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200
metri...”.
L’art. 3, comma 1, della l.r. 9 aprile 1990 n. 18
attribuisce alle unità sanitarie locali (oggi aziende sanitarie) la
competenza relativa al trasferimento dei locali della farmacia
all’interno della sede farmaceutica.
L’art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 prevede, tra
l’altro, nuovi parametri ai fini della determinazione del numero delle
autorizzazioni all’apertura di farmacie e attribuisce ai comuni
l’individuazione delle sedi farmaceutiche. Nessuna delle norme
contemplate nel decreto del 2012 riguarda le competenze previste dalle
norme precedenti, sopra richiamate, relative al trasferimento dei locali
delle farmacie nell’ambito della sede farmaceutica. Ne consegue che la
competenza ad autorizzare il trasferimento dei locali resta assegnato
alle aziende sanitarie (in questo senso, anche, Tar, Lombardia, Milano,
sez. III 13 settembre 2012 n. 2313).
4. Con il secondo motivo vengono dedotti i vizi di
eccesso di potere per sviamento ed errore sui presupposti, violazione
della delibera n. 46 del 23 luglio 1998 del Consiglio comunale di
Belvedere Marittimo.
Deducono le ricorrenti:
- alla stregua dell’ultima revisione ordinaria delle
piante organiche delle farmacie dei Comuni della Provincia di Cosenza,
il Comune di Belvedere Marittimo è ripartito in tre sedi farmaceutiche;
- nella prima sede farmaceutica, in cui è compresa la
“Farmacia Giancotti delle Dr.sse Emilia e Francesca Cipolla S.n.c.”, si
trova la via Fiorillo, nella quale il dott. Carlo Fazio intende
trasferire la propria farmacia;
- l’elaborato tecnico su cui si basa l’istanza del
dott. Fazio è errato, in quanto individua l’ingresso del locale nel
quale effettuare il richiesto trasferimento in Contrada S. Antonio
Abate, mentre nell’istanza presentata è indicata la via G. Fiorillo;
- la strada comunale S. Antonio Abate rientra nella sede di competenza della farmacia Giancotti;
- la confusione dell’attività istruttoria svolta è
dimostrata dalla circostanza che l’apertura dei nuovi locali della
farmacia del dott. Fazio, avvenuta il 23 dicembre 2013, ha avuto luogo,
non nei locali autorizzati di via Fiorillo, ma in locali siti in via S.
Antonio Abate n. 3;
- a nulla possono valere le precisazioni fatte dal
Sindaco del Comune di Belvedere Marittimo nella relazione annessa al
parere favorevole trasmesso all’ASP secondo cui “...nell’elaborato
planimetrico le linee di confine degli ambiti tagliano alcune Frazioni,
Vie, Rioni, ecc., per cui le stesse, seppur citate interamente
nell’elenco come appartenenti alle rispettive Sedi, parte dei fabbricati
rientrano in altre Sedi...”;
- in realtà, sia la via Fiorillo sia il Rione S. Antonio Abate ricadono nell’area di pertinenza della prima sede farmaceutica;
- l’istanza del dott. Fazio avrebbe dovuto, comunque,
essere rigettata per evitare il disservizio per i residenti nell’area in
cui erano precedentemente ubicati i locali della farmacia, in una zona
dove operano già altra due farmacie;
- il parere favorevole del Comune di Belvedere e il
provvedimento dell’ASP sono in contrasto con gli interessi pubblici
relativi all’assistenza farmaceutica dei residenti nella zona rimasta
scoperta.
Tanto l’ASP quanto il dott. Fazio hanno dedotto
l’infondatezza delle censure dedotte, rilevando che i locali in cui è
stata trasferita la farmacia si trovano in area compresa nella seconda
sede farmaceutica, vale a dire quella assegnata al dott. Fazio.
Rilevata l’incertezza della situazione e il contrasto
delle parti sul punto, il Collegio, con ordinanza n. 704 del 22 aprile
2015, ha disposto verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., nominando
quale verificatore il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della
Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria, con facoltà di
delega ad altro funzionario, al fine di:
- accertare, sulla base della documentazione in atti
ovvero di quella formalmente acquisita dalle parti ovvero ancora
acquisita presso gli uffici pubblici in cui essa si trovi, l’esatta
delimitazione delle tre sedi farmaceutiche previste dalla vigente Pianta
organica del Comune di Belvedere Marittimo;
- accertare, sulla scorta di quanto sopra, in quale
sede farmaceutica si trovi l’immobile sito in via Fiorillo, cui si
riferisce la deliberazione del Direttore Generale dell’ASP, oggetto di
impugnazione, nonché i locali della Farmacia del dr. Carlo Fazio, che, a
quanto risulta dagli atti, sono in effetti ubicati in via Sant’Antonio
Abate n. 3;
Il Collegio, assegnato il termine di novanta giorni
per il deposito della relazione corredata da rappresentazione grafica e
fotografica, ha disposto la corresponsione al verificatore o al delegato
un acconto sul compenso pari ad € 1.000,00, posto provvisoriamente a
carico di parte ricorrente.
Il verificatore avv. Domenico Gullà, delegato dall’indicato Dirigente Generale, ha depositato la relazione.
Dalla verificazione, svolta in maniera approfondita e
con ampiezza di indagini, è risultato, innanzi tutto, che, alla stregua
della planimetria allegata alla deliberazione consiliare n. 46/1998, con
cui è stata approvata la Pianta organica, l’immobile collocato in via
Sant’Antonio Abate, in cui è stata trasferita la farmacia del dott.
Fazio, risulta compresa nella seconda sede. Ciò, nonostante il fatto
che dalla Pianta organica delle farmacie tanto via Fiorillo quanto il
Rione S. Antonio Abate siano assegnate alla prima sede urbana (farmacia
Giancotti),. Ciò, rileva il verificatore, è quanto risulta già nella
nota del 25 ottobre 2013 inviata dal Comune di Belvedere Marittimo alla
Commissione farmaceutica dell’Asp di Cosenza.
A maggior chiarimento il verificatore ha anche fatto
presente le modificazioni della toponomastica cui è stato sottoposto il
Rione S. Antonio Abate, nell’ambito del quale sono state individuate
nove vie, tra cui via S. Antonio Abate, quella in cui si trova la
farmacia del dott. Fazio.
Il verificatore, peraltro, ha prodotto delibera n. 917
del 22 maggio 2014 con cui il Direttore Generale dell’ASP di Cosenza ha
autorizzato la variazione della ragione sociale della farmacia dott.
Carlo Fazio, sostituendo la via G. Fiorillo snc con la via S. Antonio
Abate n. 3. Questo a seguito di istanza del dott. Fazio, diretta a
rappresentare la variazione della toponomastica, che aveva interessato
anche la via in cui è allocato l’immobile in cui si trova la farmacia,.
Il Collegio ritiene che gli accertamenti compiuti dal
verificatore forniscano un quadro chiaro della situazione fattuale, che,
peraltro, corrisponde a quanto già acclarato dalla Commissione dell’ASP
in sede di istruttoria, sulla base delle notizie fornite dal Comune.
Le argomentazioni esposte dalle ricorrenti nella
memoria depositata il 14 settembre 2015 non paiono in grado di porre in
dubbio l’esito dell’accertamento, basato, come detto, su dati obiettivi,
riscontrabili mediante un raffronto con le notizie fornite dal Comune
di Belvedere Marittimo
Può, quindi, concludersi che il trasferimento
autorizzato ha avuto luogo in area compresa nella sede farmaceutica
assegnato al dott. Fazio e che, quindi, sotto questo profilo, il
provvedimento impugnato si sottrae alle censure dedotte.
Quanto alle ulteriori censure con cui si rileva che
l’istanza avrebbe dovuto, comunque, essere rigettata per evitare il
disservizio che ne deriva ai residenti nell’area in cui erano
precedentemente ubicati i locali della farmacia, esse sono
inammissibili.
Esse, innanzi tutto, non pongono in rilievo profili di
illegittimità correlati all’esistenza di vizi di eccesso di potere,
sotto il profilo della manifesta illogicità o irrazionalità, ma,
attenendo alla miglior cura degli interessi pubblici in questione,
toccano il merito delle scelte discrezionali riservate alla pubblica
amministrazione.
D’altra parte, le ricorrenti non possono vantare
alcuna posizione soggettiva qualificata e differenziata in ordine
all’interesse di cui intendono farsi portatrici. La titolarità di
situazioni del genere è individuabile, al più, in capo ai cittadini
residenti nell’area che, secondo quanto affermano le ricorrenti,
dovrebbero subire il disservizio derivante dallo spostamento della
farmacia.
5. Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.
Le spese della verificazione, da porre definitivamente
a carico delle ricorrenti, sono liquidate come da separato decreto
presidenziale.
Le spese del presente giudizio, da attribuire in
favore delle parti costituite, vanno poste a carico delle ricorrenti e
sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) rigetta il ricorso.
Condanna le ricorrenti al pagamento di spese e
competenze del presente giudizio in favore dell’ASP di Cosenza e del
controinteressato dott. Carlo Fazio, che liquida in complessivi €
4.000,00 per ciascuna parte, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 16 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Guido Salemi, Presidente
Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Referendario
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/11/2015
IL SEGRETARIO