Recentemente è stato posto un quesito all’Aran da
parte di un comune, nel quale si chiede il proprio orientamento, in merito al lavoro festività infrasettimanale, ed in particolare se: “Alla luce della summenzionata sentenza – analoga a livello di
principi espressi con altre decisioni della Suprema Corte – sono ancora valide
le considerazioni sin qui sostenute sul punto da questa Agenzia?”
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La risposta non si è certo fatta attendere, tenuto conto che il quesito era stato posto nel
mese di Settembre 2015 e con nota prot. 21760 del 15 Ottobre 2015 l'ARAN ha ribadito quanto segue:
“ la
scrivente Agenzia, attualmente, non può che ribadire il proprio orientamento in
materia, secondo il quale al personale che rende la propria prestazione
lavorativa in giornata festiva infrasettimanale nell'ambito di
un'organizzazione del lavoro per turno spetta solo il compenso previsto
dall'art.22, comma 5, secondo alinea, del CCNL del 14.9.2000 (maggiorazione del
30% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c), del medesimo
CCNL, sostituito oggi dall'art. 10 del CCNL del 9.5.2006), con esclusione di
ogni possibilità dello stesso di fruire, in aggiunta o in sostituzione del
suddetto compenso (ipotesi non contemplate e non consentite in alcun modo dalla
disciplina contrattuale) anche di un riposo compensativo equivalente alla
festività infrasettimanale non goduta”.
Peraltro,
continua la nota suddetta, l’
orientamento sopra citato ha trovato supporto in numerose sentenze della
Cassazione (sentenze n.8458/2010, n.2888/2012, n.22799/2012, n.13558/2014 e
ordinanza 3.4.2014, n.7790), non riferentisi al lavoro privato, contrariamente
alla sentenza 16592/15, ma riferentesi
specificatamente al Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie
Locali, per cui annuncia, fin d’ora, che procederà ad opportuni approfondimenti
tra le diverse Direzioni di contrattazione nonché, eventualmente, con il Dipartimento
della Funzione Pubblica, facendo conoscere a gli Enti il proprio orientamento.
Mario Serio
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