Diritti delle persone con disabilità. Permesso invalidi anche alle persone autistiche che da subito possono usufruire del permesso invalidi per agevolare la sosta. Lo dice il Ministero dei Trasporti con un parere

06/07/2015 L’autismo, si dice, è un problema, o un deficit, di relazione e comunicazione: e lo è in tutti i sensi, a 360 gradi, investendo tutto il sistema di rapporti che circonda la persona con autismo e chi le vive accanto. E proprio da questa difficoltà di comunicazione e di comprensione, derivano quei problemi “collaterali”, apparentemente “piccoli” problemi, che però rappresentano per le famiglie un grande fattore di stress. Fianalmente un parere del ministero dei Trasporti fa chiarezza sui diritti relativi ai permessi invalidi per agevolare la sosta per le persone con autismo. Secondo il Ministero, infatti, anche una persona autistica ha diritto al contrassegno per la sosta. Insomma superata una vera distorsione quella di rilasciare il contrassegno per la sosta solo alle patologie che presentano delle difficoltà di movimento! La persona autistica potrebbe avere delle difficoltà diverse dalla deambulazione ma ad esse correlate, ad esempio potrebbe avere una difficoltà ipersensoriale nel camminare nel traffico cittadino (parecchi bambini autistici di "tappano" le orecchie per escludere alcuni suoni che li infastidiscono), potrebbe cominciare ad urlare per coprire detti rumori, potrebbe avere delle stereotipie motorie che lo ostacolano nei movimenti, o, nei casi più gravi potrebbe avere delle crisi di autolesionismo. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” il diritto alla mobilità, sancito anche dalla Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità, con questo inedito parere del Ministero dei trasporti, ha modo di essere ancora più effettivo, consentendo di superare le difficoltà di comunicazione e di comprensione reciproca tra le varie amministrazioni e comandi di Polizia comunali, con la loro burocrazia e le regole, e l’autismo, con le sue peculiari necessità, anche perchè è e noto praticamente ovunque questa lontananza fra le esigenze della popolazione e le istituzioni


http://www.sportellodeidiritti.org



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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER l TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
Div.2
Prot. n. 2242
Roma, 14.05.2015

Oggetto: Concessione contrassegni spazi di sosta anche ai disabili intellettivi e psichici affetti da autismo. Richiesta parere

Si riscontra la vs/ nota prot. n. 3242 del 14 Aprile 2015, relativa all'argomento in oggetto.
Occorre preliminarmente rilevare che l'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento dl esecuzione ed attuazione del Codice della Strada), come aggiornato e modificato con D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, al comma 2 parla, ai fini del rilascio del "contrassegno di parcheggio per disabili", di persone invalide con capacità. di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.
Pertanto il disabile potrà richiedere, con le modalità previste dal successivo comma 3, il rilascio dell'autorizzazione al Comune di residenza, solo se preventivamente è stata accertata una invalidità dall'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale di appartenenza e che la stessa abbia rilasciato una certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni fisiche della persona comportano una impedita o sensibile riduzione della capacità di deambulazione tale da rendere possibile l'esercizio del diritto disciplinato dal sopra richiamato articolo 381.
Lo stesso articolo pur prevedendo tale condizione, non fa esplicito riferimento agli arti inferiori né alla patologia che la ha determinata.
Quindi, sempre a parere della scrivente, esso non dovrebbe essere interpretato in senso eccessivamente restrittivo, tanto che a sostegno di quanto detto, il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, prevede, all'articolo 12, comma 3, che la normativa relativa contrassegno speciale sia estesa anche alla categoria dei non vedenti.
Questa amministrazione, anche in passato, ha sostenuto che il contrassegno potrebbe essere rilasciato a persone, come disabile psichico, che teoricamente non presentano problemi di deambulazione, ma che proprio a causa della loro specifica patologia, non possono essere considerate autonome nel rapporto con la mobilità e la strada e necessitano comunque della mediazione di terze persone che le accompagnano e gestiscono i loro spostamenti.
Tuttavia, sarà solo l'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale di appartenenza del disabile che, per propria competenza e sotto la propria responsabilità, potrà determinare e certificare, secondo scienza e coscienza, il diritto all'autorizzazione valida su tutto il territorio europeo.
In tale contesto è opportuno precisare come il ministero delle infrastrutture e dei trasporti non possa entrare nel merito di un'attività resa in ambito sanitario, la quale ha come effetto solamente secondario il rilascio di un titolo la cui attinenza col settore del trasporto è limitata al modo di esercitare il diritto connesso previsto nel regolamento.
Il dirigente tecnico
(Dr. Ing. Francesco Mazziotta)