Dal Tar Lazio «no» all’obbligo di permesso per le visite mediche
Niente obbligo di permesso per il dipendente pubblico che effettua visite mediche, terapie ed esami diagnostici . In tutti questi casi si torna, almeno fino a quando non sarà introdotta una nuova regolamentazione, alla vecchia disciplina, che in pratica prevedeva per questi casi la classica assenza per malattia.
La decisione
La novità arriva dallasentenza 5714/15 del Tar Lazio che, accogliendo l'impugnazione da parte di un sindacato, ha cancellato la parte della circolare 2/14 della Funzione pubblicain cui appunto si stabiliva il ricorso al permesso per i dipendenti pubblici che dovessero assentarsi dal lavoro per sottoporsi a visite specialistiche, terapie o esami diagnostici. Per capire il problema occorre risalire al decreto «pubblico impiego» del 2013 (articolo 4, comma 16-bis, lettere a, b e c del Dl 101/13), che aveva modificato le vecchie regole scritte all'articolo 55-septies del Dlgs 165/2001.
Leggi l'articolo completo di Paola Cosmai qui
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La decisione
La novità arriva dallasentenza 5714/15 del Tar Lazio che, accogliendo l'impugnazione da parte di un sindacato, ha cancellato la parte della circolare 2/14 della Funzione pubblicain cui appunto si stabiliva il ricorso al permesso per i dipendenti pubblici che dovessero assentarsi dal lavoro per sottoporsi a visite specialistiche, terapie o esami diagnostici. Per capire il problema occorre risalire al decreto «pubblico impiego» del 2013 (articolo 4, comma 16-bis, lettere a, b e c del Dl 101/13), che aveva modificato le vecchie regole scritte all'articolo 55-septies del Dlgs 165/2001.
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