La deroga prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5 per l'attività di
raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora
ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di
attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e,
dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (CHIMERA......DICO IO..)
Tenuto conto della definizione del "commercio" prevista nel 114 (ed anche delle normative regionali), il risultato qual'è?
CHE TUTTE LE SCIA IN MATERIA SONO CARTA STRACCIA perchè tutte le vendite non avvengono "al consumatore finale" cosi' come prevede la legge, ma ai gestori e/o impianti di raccolta rifiuti.