Sospensione patente impugnabile se la decurtazione dei punti non viene comunicata di volta in volta
Una sentenza del TAR di Bari di pochi giorni fa (Tar Puglia sent. n. 1547 del 15.12.2015) ha stabilito che la perdita dei punti della patente va assolutamente comunicata all’automobilista dopo ogni singola infrazione. Se l’ente preposto non ottempera a questo dovere, la sospensione della patente è impugnabile e si può far ricorso al giudice, in quanto illegittima.
N. 01547/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00232/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 232 del 2010, proposto da:
Raffaele Russo, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Presicce, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Ricciardi in Bari, corso Mazzini, 136/D;
Raffaele Russo, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Presicce, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Ricciardi in Bari, corso Mazzini, 136/D;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Direzione Generale Motorizzazione Civile - Foggia, Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in
Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota n. 193 del 7.1.2010 dell’Ufficio
Provinciale di Foggia della Direzione Generale per la Motorizzazione
Civile, notificata al ricorrente in data 14.1.2010, e degli atti tramite
questa conosciuti ed alla stessa presupposti, collegati, connessi e/o
consequenziali e, in particolare, della comunicazione dell’Anagrafe
Nazionale degli abilitati alla guida di data 4.3.2009 “dalla quale
risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti attribuiti alla S.V." e
il “conseguente provvedimento di revisione della patente di guida (n.
0003039 del 10.03.2009) emanato ai sensi del comma 6 del citato articolo
126-bis e dell’art. 128 del d.l.vo 285/92 e notificato il 10.03.2009”,
questi ultimi mai notificati al ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale
Motorizzazione Civile - Foggia e del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e udito
nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 per la parte ricorrente
l’avv. Maurizio Di Cagno, per delega dell'avv. Giuseppe Presicce;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Russo Raffaele ha
impugnato il provvedimento emesso in data 7 gennaio 2010 dall’Ufficio
Provinciale di Foggia della Motorizzazione Civile di sospensione a
tempo indeterminato della patente di guida di cui era titolare,
notificatogli in data 14 gennaio 2010 e gli atti tramite questa
conosciuti ed alla stessa presupposti, e, in particolare, la
comunicazione dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida del 4
marzo 2009 dalla quale risulta l’esaurimento del punteggio di 20 punti
attribuiti alla propria patente di guida ed il conseguente provvedimento
del 10.03.2009, di revisione della stessa, emanato ai sensi del comma 6
del citato articolo 126-bis e dell'art. 128 del D.lvo 285/92.
Avverso gli atti impugnati il ricorrente ha articolato
un unico motivo con cui lamenta la violazione dell’art. 126 bis e 128
D.lgs n. 285/92, nonché l’eccesso di potere per violazione dell’art. 6
D.M. 29.7.2003. Il ricorrente deduce che, al contrario di quanto
sostenuto nel provvedimento di sospensione, non gli sono mai stati
notificati gli atti allo stesso presupposti, né ne ha avuto in alcun
modo conoscenza.
Rilevava altresì che nel corso degli anni 2007-2009
pur essendogli stati elevati e notificati cinque verbali di
contestazioni di violazioni al Codice della Strada della Polizia
Stradale, giammai poi veniva informato della perdita di punti della
propria patente con una specifica ed autonoma comunicazione da parte del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri, così come invece previsto dal
comma III dell’art.126 bis del Codice della Strada.
Si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti Direzione e la Generale Motorizzazione Civile di
Foggia, chiedendo il rigetto dell’avverso ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 10 maggio 2010 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
All’udienza del 22.10.2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni già sommariamente espresse da questa Sezione nella fase cautelare.
Il ricorrente lamenta, in particolare,
l’illegittimità del provvedimento impugnato per non essergli stato
comunicato in maniera autonoma e specifica la perdita dei punti della
propria patente dal Dipartimento dei trasporti Terrestri, come invece
espressamente prevede il comma III dell’art. 126 bis Codice della
Strada, che così sancisce che "Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida".
E’ evidente come la ratio della norma in parola
sia quella di consentire ai soggetti destinatari di sanzioni, che
comportino la decurtazione di punti dalla patente di guida, di venire a
conoscenza della progressiva diminuzione del punteggio complessivo, così
da avere la possibilità di frequentare i corsi di recupero
appositamente istituiti con il D.M. 29 luglio 2003.
A tal proposito, l'art. 6 del D.M. 29 luglio 2003 dispone come
"Non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la
comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di
decurtazione del punteggio".
Come chiarito da condivisa giurisprudenza, "nel
sistema delineato dall'art. 126-bis del D.lgs. n. 285 del 1992, ad ogni
violazione del codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla
legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed
autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a
quest'ultimo di riparare alla violazione commessa frequentando gli
appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla
conoscenza ed al rispetto del codice della strada" (T.A.R. Piemonte, sez. Il, 05.02.2010 n. 667).
Nel caso di specie la P.A. intimata non ha notificato
al ricorrente né le comunicazioni di detrazione del punteggio,
comunicazioni che gli avrebbero consentito di venire a conoscenza della
progressiva diminuzione del punteggio, né la comunicazione del 4 marzo
2009, da cui risulta l’esaurimento del complessivo punteggio di venti
punti attribuiti al ricorrente, sì da avere la possibilità di
frequentare per tempo i corsi di recupero all’uopo istituiti. Inoltre,
non risulta pervenuta al destino di parte ricorrente il provvedimento
di revisione della patente di guida, datato 10 marzo 2009, con cui
l’Amministrazione resistente lo ha invitato a sostenere entro 30 giorni
l’esame teorico e pratico di guida, pena, in mancanza la sospensione a
tempo indeterminato della patente di guida, non essendone stata provata
in giudizio la sua regolare ricezione.
Infatti, l’avviso di ricevimento prodotto
dall’Amministrazione, relativo a tale ultimo provvedimento, oltre ad
essere privo del numero identificativo della raccomandata cui esso si
riferisce, riporta un indirizzo incompleto e risulta sottoscritto da un
soggetto la cui identità e rapporto con l’interessato non sono stati
chiariti. In tal modo, l’Amministrazione non ha nemmeno consentito al
ricorrente di sottoporsi ad nuovo esame di idoneità tecnica, onde
scongiurare l’adozione della sospensione della patente di guida di cui
era titolare.
Pertanto, per i motivi esposti il ricorso è accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano
in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese per Contributo
Unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti
impugnati.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento in
favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi
Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese per Contributo
Unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D'Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
