I c.d. motivi ostativi non valgono come provvedimento finale
Il
T.A.R. Veneto ricorda che l’obbligo per l’Amministrazione di concludere
il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso, ex
art. 2 della L. n. 241/1990, non viene rispettato dalla mera
comunicazione dei motivi ostativi perché quest’ultimo provvedimento,
lungi dall’essere un atto definitivo, riveste un carattere soltanto
endoprocedimentale.
Nella sentenza n. 1391/2014 si legge: “In
relazione al caso di specie, va osservato che, poiché… l’art. 2 della
legge n. 241/1990 …stabilisce che l’amministrazione ha il dovere di
concludere il procedimento de quo con un provvedimento espresso e
motivato, l’adempimento di detto obbligo si realizza solo mediante
l’adozione del provvedimento finale, entro i termini stabiliti dalla
legge o dai regolamenti, in quanto è proprio l’emanazione di esso
provvedimento che costituisce l’oggetto dell’obbligo di provvedere
gravante (in base a dette norme) sull’Amministrazione e solo
l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento fa venire
meno l’inerzia dell’amministrazione.
Di
conseguenza, la semplice adozione di un atto endoprocedimentale, come
la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della l. n.
241/1990, non estingue l’obbligo di provvedere e non fa venire meno
l’inerzia dell’amministrazione, perché non coincide con l’emanazione del
provvedimento finale, oggetto dell’obbligo di provvedere.”(cfr.
Cons.St. sez.v, n. 473/2013)”.
dott. Matteo Acquasaliente
sentenza TAR Veneto 1391 del 2014http://venetoius.it/