Se il lavoratore è assente per parte del mese, ad esempio, per congedo facoltativo per maternità, malattia, infortunio, congedo straordinario invalidi, permessi sindacali, il Ministero del Lavoro ha stabilito che i giorni di permesso non si riducono. Per assistere un familiare disabile grave il lavoratore ha diritto, tra le altre prestazioni, a tre giorni di permesso al mese. Ma restano sempre tre i giorni nel caso in cui il lavoratore sia assente e quindi non lavori per parte del mese? Sul punto il Ministero del lavoro ha preso, di recente, posizione favorevole agli interessati. Ma per capire bene il problema è utile ricordare come e strutturato il sistema dei permessi. Premettendo che i tre giorni al mese possono essere presi anche in modo frazionato. In altri termini non è detto che debbano essere consumati tutti insieme. È possibile ai contrario prendere i permessi nei giorni in cui se ne ha bisogno.
Avendo cura ovviamente di presentare in azienda la preventiva programmazione delle assenze per evitare disguidi organizzativi nelle metodologie di lavoro applicate sul posto. Vediamo dunque di ricapitolare il tutto.
Familiari di primo e secondo grado
Possono avere i permessi per assistere il coniuge e i parenti e affini di primo e secondo grado i seguenti lavoratori: a) coniuge; b) parenti e affini di primo grado: figli, genitori, suoceri, generi, nuore; c) parenti e affini di secondo grado: nonni, nipoti, fratelli, sorelle, cognati.
Familiari di Terzo grado
Ad alcune condizioni il permesso è riconosciuto anche per l'assistenza a familiari di terzo grado. Gli assistibili sono: zii, nipoti (figli di fratelli e sorelle), bisnonni, pronipoti, zii e nipoti acquisiti, ma solo quando i genitori e il coniuge dell'assistito: 1) hanno più di 65 anni; 2) sono a loro volta inabili; 3) sono deceduti; 4) mancano (nel senso di celibi, figlio naturale non riconosciuto, divorziati, separati legalmente, ecc.).
L'assenza: l'apertura del Ministero
Nel caso in cui i lavoratori siano assenti per qualche giorno del mese, il Ministero ha preso una decisione che va incontro agli interessati delle persone nel senso che, se durante il mese si sono assentati dal lavoro per determinate cause, questo fatto non comporta una parallela riduzione dei tre giorni di permesso.
La situazione è la seguente: Se il lavoratore è assente per parte del mese, ad esempio, per congedo facoltativo per maternità, malattia, infortunio, congedo straordinario invalidi, permessi sindacali, i giorni di permesso restano sempre tre. E questo vale anche per le assenze dovute per ferie. Se invece il diritto ai permessi nasce per la prima volta nel corso del mese (assunzione del lavoratore, riconoscimento lnps del diritto, ecc.), si riducono i tre giorni in proporzione ai periodo mancante. Su questo punto l'Inps precisa che è riconosciuto un giorno di permesso ogni dieci giorni di lavoro.
Il diritto alla fruizione dei permessi in parola non può, però, essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza allo stesso familiare disabile in condizione di gravità. L'unica possibilità di fruizione alternativa sorge tra i genitori di un figlio disabile, i quali, nell'arco dello stesso mese, possono fruire alternativamente e non cumulativamente dei permessi mensili, delle due ore di permesso giornaliero o del prolungamento del congedo parentale.
Pensioni Oggi – 14 dicembre 2014
Avendo cura ovviamente di presentare in azienda la preventiva programmazione delle assenze per evitare disguidi organizzativi nelle metodologie di lavoro applicate sul posto. Vediamo dunque di ricapitolare il tutto.
Familiari di primo e secondo grado
Possono avere i permessi per assistere il coniuge e i parenti e affini di primo e secondo grado i seguenti lavoratori: a) coniuge; b) parenti e affini di primo grado: figli, genitori, suoceri, generi, nuore; c) parenti e affini di secondo grado: nonni, nipoti, fratelli, sorelle, cognati.
Familiari di Terzo grado
Ad alcune condizioni il permesso è riconosciuto anche per l'assistenza a familiari di terzo grado. Gli assistibili sono: zii, nipoti (figli di fratelli e sorelle), bisnonni, pronipoti, zii e nipoti acquisiti, ma solo quando i genitori e il coniuge dell'assistito: 1) hanno più di 65 anni; 2) sono a loro volta inabili; 3) sono deceduti; 4) mancano (nel senso di celibi, figlio naturale non riconosciuto, divorziati, separati legalmente, ecc.).
L'assenza: l'apertura del Ministero
Nel caso in cui i lavoratori siano assenti per qualche giorno del mese, il Ministero ha preso una decisione che va incontro agli interessati delle persone nel senso che, se durante il mese si sono assentati dal lavoro per determinate cause, questo fatto non comporta una parallela riduzione dei tre giorni di permesso.
La situazione è la seguente: Se il lavoratore è assente per parte del mese, ad esempio, per congedo facoltativo per maternità, malattia, infortunio, congedo straordinario invalidi, permessi sindacali, i giorni di permesso restano sempre tre. E questo vale anche per le assenze dovute per ferie. Se invece il diritto ai permessi nasce per la prima volta nel corso del mese (assunzione del lavoratore, riconoscimento lnps del diritto, ecc.), si riducono i tre giorni in proporzione ai periodo mancante. Su questo punto l'Inps precisa che è riconosciuto un giorno di permesso ogni dieci giorni di lavoro.
Il diritto alla fruizione dei permessi in parola non può, però, essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza allo stesso familiare disabile in condizione di gravità. L'unica possibilità di fruizione alternativa sorge tra i genitori di un figlio disabile, i quali, nell'arco dello stesso mese, possono fruire alternativamente e non cumulativamente dei permessi mensili, delle due ore di permesso giornaliero o del prolungamento del congedo parentale.
Pensioni Oggi – 14 dicembre 2014