lunedì 25 agosto 2014

Poliziotto riceve l'Encomio ma gli viene negata la promozione per meriti straordinari

T.A.R. sez. I Napoli , Campania Data: 03/06/2013 Numero: 2871
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6074 del 1999, proposto da:
xxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Sorrentino, con domicilio eletto in Napoli, alla via Pigna 182/D;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Napoli, alla via Diaz,11;
per l'annullamento
dell'atto del 23 luglio 1998 con cui il Ministero dell'Interno ha attribuito al ricorrente un encomio anziché la promozione per merito  straordinario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto
FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame il sig. xxxxxxxxxxxx, premesso di aver prestato servizio presso la Questura di Napoli, con la qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato (fino al 29.9.1998, data in cui è stato dispensato per fisica inabilità), ha impugnato l'atto datato 23.7.1998 con cui il Ministero dell'Interno - in relazione ad un'operazione di polizia compiuta in data 9.9.1995 insieme all'agente scelto Giulio Purini - gli ha attribuito un encomio anziché la promozione per merito straordinario, ricompensa riconosciuta invece all'altro operatore.

A sostegno della domanda giudiziale, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1-2) violazione e falsa applicazione dell'art. 75 D.P.R. 24.4.1982 n. 335 - eccesso di potere per contraddittorietà - contrasto coi precedenti - disparità di trattamento;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 7.8.1990 n. 241 - eccesso di potere per difetto di motivazione;

4) eccesso di potere per omessa comparazione tra gli interessi pubblici coinvolti.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con il patrocino dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha depositato documenti e memoria difensiva con cui ha contestato le censure mosse dal ricorrente, concludendo con richiesta di reiezione del gravame.

All'udienza pubblica del 22 maggio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

Ad avviso del Collegio il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

In primo luogo, si palesa destituita di fondamento in fatto la censura con cui l'instante lamenta una pretesa, immotivata contraddizione negli atti del procedimento, in particolare tra la segnalazione inoltrata dal Questore di Napoli al Dipartimento della pubblica sicurezza e le determinazioni finali adottate dal Capo della Polizia. Non è veritiero, infatti, quanto riportato nel ricorso (al termine della pagina 3), laddove si trascrive la parte conclusiva della la proposta nei seguenti termini: "[...]Per i motivi suesposti, si propongono per la promozione per merito straordinario al grado superiore: Il V. Sov.te della Polizia di Stato xxxxxxxx; l'Ag.te Sc.to della Polizia di Stato xxxxxxxxxx"

Il documento originale (nota n. 1996/Gab.Seg./E. 2 del 14.3.1996), depositato in giudizio dalla difesa erariale, reca invece la seguente testuale proposizione di chiusura: "Per i motivi su esposti, si propongono pertanto, a codesto Superiore Ministero il sottonotato personale affinché gli sia conferito il riconoscimento che si riterrà più opportuno: - Vice Sovrintendente xxxxxxxxxx.; - Agente Sc. xxxxxxxxxxx".

Per completezza va aggiunto che, come si evince dai restanti atti del procedimento esibiti dal Ministero dell'Interno, la Commissione per le ricompense, nella seduta del 10.11.1998, in relazione allo specifico comportamento tenuto nel corso dell'intervento dall'agente scelto sopra nominato, ha invitato il Questore di Napoli a valutare la possibilità di richiedere la promozione per merito straordinario dello stesso, cui è seguita la proposta di conferimento della massima misura premiale formulata con nota del 9.12.1998.

Coi successivi motivi il ricorrente prospetta il vizio di disparità di trattamento, lamentando l'irragionevole diversità di valutazione dell'attività svolta dai due dipendenti, resisi protagonisti della medesima operazione, nonché il difetto di motivazione, in quanto le ragioni giustificative poste a base delle due distinte ricompense sarebbero sostanzialmente identiche.

Anche tali doglianze non meritano accoglimento.

Giova premettere che la normativa di riferimento, contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 - recante Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia - disciplina diversamente i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario in rapporto alla qualifica rivestita dagli interessati. Infatti, ai sensi dell'articolo 71, per gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti, la promozione alla qualifica superiore può essere conferita a coloro i quali "nell'esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare rilevanza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, dando notevole prestigio all'Amministrazione della pubblica sicurezza. "

Con riguardo agli assistenti capo e agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, l'articolo 72 dello stesso D.P.R. 335/1982 prevede che "La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti e ai sovrintendenti principali, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, dando particolare prestigio all'Amministrazione della pubblica sicurezza."

Deve poi aggiungersi che dall'esame delle disposizioni sopra richiamate di cui ai D.P.R. 335/82 nonché di quelle contenute nel D.P.R. 28.10.1985 n. 782 - che disciplina i requisiti per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e le procedure per il conferimento delle stesse - si desume con chiarezza che la promozione per merito straordinario si ricollega non alla mera pericolosità della situazione affrontata bensì ad episodi di straordinaria rilevanza sotto il profilo dei risultati conseguiti nonché alla dimostrazione, da parte degli interessati, del possesso di risorse personali e professionali fuori del comune ed assolutamente eccezionali. Sul punto il Consiglio di Stato (con il parere n. 416/98, emesso nell'adunanza della Sezione 1^ del 24.6.1998) ha ritenuto che, in linea di massima, non possano rientrare nella fattispecie del merito straordinario tutti quei casi in cui il dipendente della Polizia di Stato, pur trovandosi in situazione di pericolo, compia atti che non esulano dai doveri d'istituto. Ne discende che più delicato è il giudizio che compete all'Amministrazione a fronte delle situazioni in cui il comportamento del dipendente sicuramente evidenzia professionalità, sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione; infatti, in tali casi è l'Amministrazione a valutare, con l'ausilio dei competenti organi consultivi, se le qualità personali e professionali dimostrate dall'interessato abbiano attinto quei livelli di eccezione alla cui sussistenza il legislatore subordina la concessione del beneficio in questione e la relativa valutazione non può che spettare agli organi amministrativi cui la legge commette il relativo e discrezionale potere di apprezzamento.

L'attività posta in essere dall'amministrazione al fine di concedere la promozione alla qualifica superiore per merito straordinario, quindi, ha natura discrezionale, sub specie di discrezionalità tecnica, e non vincolata e, in quanto tale, è sindacabile in sede di legittimità solo se, ictu oculi, risulti viziata da una manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 2109/02 del 16.10.2002).

Come poi chiarito dalla giurisprudenza, poiché al principio generale del pubblico concorso non sfugge l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate con relativa progressione in carriera, tutte le disposizioni di settore che contemplano la promozione per merito straordinario alla superiore qualifica rivestono natura eccezionale e derogatoria (cfr. T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 23 novembre 2006, n. 1575; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 17 luglio 2008 , n. 1768).

Calando i predetti principi nella fattispecie concreta, il Collegio ritiene che l'attività compiuta dai due componenti della pattuglia sia stata correttamente valutata dalla competente Commissione per le ricompense, la quale, esaminati i fatti nella loro completezza (per come descritti dettagliatamente negli atti), si è espressa per il conferimento dell'encomio con premio in denaro nei confronti del ricorrente e della promozione nei confronti dell'altro operatore. L'operazione può essere così riassunta (cfr. scheda descrittiva redatta dal suddetto organo nella seduta del 10.11.1998): "Personale della Sq. Mob. di Napoli durante un normale servizio di repressione e prevenzione dei reati in genere notava una vespa priva del contrassegno identificativo che con a bordo due persone percorreva la Circumvallazione esterna in località Qualiano. Decisi ad un controllo gli operatori si ponevano all'inseguimento del mezzo i cui occupanti, successivamente entrambi identificati per pregiudicati per vari reati e rapina, si davano alla fuga. Dopo 500 metri finalmente i malviventi accostavano in un'area di parcheggio ma, disceso il capo equipaggio per il controllo, il passeggero seduto posteriormente estraeva una pistola e sparava all'indirizzo degli operanti, colpendo l'auto di servizio e riprendendo la fuga contromano. Gli agenti esplodevano alcuni colpi all'indirizzo della ruota posteriore, che veniva colpita, e proseguivano l'inseguimento malgrado il pericolo dovuto all'arma utilizzata ed al percorrere con un'auto contromano quel tipo di strada. Poco dopo i malviventi erano costretti ad abbandonare la vespa (che successivamente risultava provento di furto) e fuggivano per le campagne adiacenti. Il personaggio disarmato veniva subito bloccato. L'altro veniva inseguito dall'ag. Sc. xxxxxxxxx per ulteriori mt. 50 fino a quando si vedeva costretto ad esplodere un colpo d'arma da fuoco all'indirizzo del delinquente allorquando lo stesso estraeva di nuovo la pistola all'evidente scopo di colpire il poliziotto. Il delinquente tuttavia veniva, grazie alla freddezza ed alle capacità professionali, solo colpito in maniera lieve, essendo stato successivamente dimesso dall'ospedale con gg. 7 di prognosi. I due soggetti venivano tratti in arresto per tentato omicidio, resistenza, porto e detenzione di arma illegale da fuoco (una 7,65) e relativo munizionamento, ricettazione dell'arma e della vespa, spari in luogo pubblico, danneggiamento dell'auto polizia [...]".

Invero, pur nell'ambito della segnalata, unitaria operazione di polizia, non appare irragionevole la distinzione tra le posizioni dei due dipendenti operata dall'amministrazione in considerazione dello specifico contributo offerto e del grado di pericolo corso da ciascuno di essi, circostanze queste che escludono l'ipotizzato vizio di disparità di trattamento. Infatti, secondo quanto si è appena descritto, nella seconda fase dell'intervento, mentre il xxxxxx arrestava il soggetto disarmato, il xxxxxxxxxx fronteggiava quello armato, esponendosi "per ben due volte al conflitto a fuoco" (cfr. nota della Questura di Napoli del 10.8.1999) e portando felicemente a termine l'operazione.

L'attività del ricorrente è stata, comunque, apprezzata per l'abnegazione dimostrata, per il non comune senso del dovere nonché per le notevoli capacità professionali ed operative dimostrate dal medesimo, con il riconoscimento (oltre che di un premio in denaro) di un encomio recante la seguente motivazione: "Nel corso di un inseguimento e di un conflitto a fuoco, evidenziava notevoli capacità professionali e sprezzo del pericolo nel contribuire a trarre in arresto due pregiudicati responsabili di vari reati".

Contrariamente a quanto lamentato, la riportata motivazione non è identica a quella posta a base della promozione per merito straordinario conferita all'agente scelto Purini, potendosi cogliere il più rilevante apprezzamento del suo operato nelle seguenti testuali espressioni riportate nel relativo attestato: "Con sommo sprezzo del pericolo ed elevatissima professionalità, esponeva a grave rischio la propria incolumità nel trarre in arresto due rapinatori dopo un ostinato inseguimento ed un violento conflitto a fuoco, che si concludeva con il ferimento di uno dei due malviventi. Straordinario esempio di non comune senso del dovere, coraggio e lucida determinazione operativa."

In definitiva, alla luce di tutto quanto fin qui osservato, l'impugnato provvedimento di conferimento dell'encomio si appalesa immune dai prospettati vizi logici e, pertanto, legittimo.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.

In relazione alla natura della controversia, si ravvisano peraltro giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

PQM 
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore
Carlo Dell'Olio, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03 GIU. 2013