giovedì 28 agosto 2014

Il sindaco può regolamentare le emissioni sonore degli esercizi commerciali purché alla base vi sia una seria istruttoria

Il T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, nella sentenza del 04 agosto 2014 n. 583 dichiara legittima l’ordinanza sindacale che regolamenta non tanto l’apertura degli esercizi commerciali quanto la durata delle loro emissioni sonore: “Ritenuto che la domanda di revoca dell’ordinanza n. 580 del 28/7/2014 è meritevole di positiva valutazione considerato che: 1) alla luce delle argomentazioni svolte dal Comune resistente nella domanda di revoca emerge la sussistenza di un danno rilevante alla sicurezza pubblica nell’area interessata alla ordinanza;2) nella valutazione comparativa degli interessi contrapposti la tutela dell’interesse dei ricorrenti di protrarre di alcune ore l’emissioni rumorose nell’area interessata si appalesa cedevole nei confronti dell’interesse dei residenti nella zona interessata all’ordinanza di cui il Comune deve farsi carico;3) allo stato l’ordinanza impugnata, avente carattere cronologicamente limitato rappresenta l’unico strumento adottabile dall’Amministrazione resistente per garantire gli interessi con essa tutelati;4) che il danno temuto dai ricorrenti si appalesa ipotetico e non dimostrato, anche avuto riguardo al fatto che l’ordinanza non incide sull’orario di apertura degli esercizi, ma soltanto sugli orari di utilizzo degli impianti di diffusione sonora”.

Il T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, nella sentenza del 25 luglio 2014 n. 453 insiste però sulla necessità di una seria ed approfondita istruttoria che preceda l’ordinanza sindacale: “È invece fondata la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria, svolta col secondo e terzo motivo di ricorso.

Infatti, in relazione al potere nella specie esercitato dal Sindaco, è pur vero che molteplici e ripetute lamentele formulate dagli abitanti della zona, dove viene esercitata l’attività dei pubblici esercizi, costituiscono un significativo indizio dei disagi dagli stessi arrecati nelle ore notturne al riposo ed alla quiete dei vicini, tuttavia la fondatezza di tali doglianze dev’essere necessariamente riscontrata da un’appropriata istruttoria (cfr. Cons. St., V, 5 settembre 2002, n. 4457).

Nella specie, invece, non risulta che sia stata effettuata alcuna misurazione delle immissioni rumorose.

Infatti, il provvedimento impugnato non è basato su precise risultanze fonometriche.

Lo stesse parti resistenti, sia pure implicitamente, riconoscono che è mancato l’intervento dell’ARPA per il rilievo dei dati fonometrici e che addirittura nel provvedimento impugnato non si fa menzione di un qualche accertamento, sia pure empirico, svolto dalla vigilanza urbana.

Non risulta, quindi, che sia stato adeguatamente accertato il disagio ambientale che era stato denunciato dagli abitanti della zona”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Catania n. 583 del 2014

TAR Molise n. 543 del 2014
Fonte