Svolgimento del processo
P.A.
, D.G.D. e Pr.Al. , rispettivamente genitori e sorella di P.L. , hanno
citato in giudizio davanti al Tribunale di Matera V.O. , la società Axa
assicurazioni S.p.A. e l'Anas, chiedendone la condanna solidale al
risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi
il 1 dicembre 1994, nel quale aveva trovato la morte il loro congiunto
P.L. .
Gli attori esponevano che P.L. , agente della polizia di
strada, mentre percorreva, alla guida di una autovettura della polizia,
la strada di collegamento statale 106 Ionica, era entrato in collisione
frontale con un autobus di proprietà V. , che proveniva dall'opposto
senso di marcia, assicurato con la Axa assicurazioni; assumevano che
l'incidente si era verificato sia per l'eccessiva velocità dell'autobus,
sia perché l'Anas non aveva collocato segnali idonei a richiamare
l'attenzione dei guidatori sull'esistenza di lavori in corso per il
rifacimento della carreggiata e sull'impossibilità di eseguire manovre
di sorpasso; che l'incidente si era verificato qualche decina di metri
dopo la confluenza della complanare nel tratto di strada statale a
doppia carreggiata, oggetto di allargamento. Nella resistenza dei
convenuti, che eccepivano la responsabilità esclusiva del P. per aver
compiuto una pericolosa manovra di sorpasso ad alta velocità, invadendo
la corsia di marcia del dell'autobus., il Tribunale di Matera ha
rigettato la domanda formulata nei confronti dell'Anas ed accolto per
quanto di ragione la domanda proposta nei confronti dei convenuti V. ed
Axa, dichiarando che il sinistro era da ascriversi per il 98% a colpa di
P.L. e per il 2% a colpa del V. , con condanna degli stessi al
pagamento della complessiva somma di Euro 3.635,17 oltre accessori; ha
dichiarato improponibile ex l'articolo 22 della: legge 990/69 la domanda
formulata da Pr.Al. nei confronti della Axa e del V. .
La Corte
di appello di Potenza, con sentenza depositata il 13-7-2007, ha
confermato la decisione di primo grado in relazione all'accertamento
della misura della responsabilità, accogliendo l'appello dei congiunti
di P.L. solo limitatamente al quantum del danno non patrimoniale,
riliquidato in Euro 3.144,68 per ognuno degli appellanti.
Propongono ricorso P.A. e D.G.D. , illustrato da successiva memoria.
Resiste l’Anas.
Non presentano difese gli altri intimati.
Motivi della decisione
1.
Col primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell'articolo 2050
e/o 2051 c.c. e dell'articolo 2697 c.c. in relazione all'articolo 360
numero 3 c.p.c..
I ricorrenti deducono che il motivo è volto
esclusivamente a censurare la statuizione di rigetto della domanda
formulata nei confronti dell’Anas, non investendo in alcun modo
l'attribuzione della responsabilità nella misura del 2% a carico del
proprietario dell'autobus.
Sostengono che erroneamente la Corte
di appello ha escluso la responsabilità dell'Anas nella produzione
dell'evento mortale, non tenendo conto della presunzione che grava in
capo al proprietario, e custode della strada e della relativa inversione
dell'onere della prova.
2. Con il secondo motivo di ricorso si
denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto
controverso decisivo ai fini della decisione.
Il ricorrente
denunzia contraddittorietà ed illogicità della motivazione della
sentenza, laddove la Corte di merito ha ritenuto che il P. al momento
dell'incidente era consapevole di circolare su un tratto di strada
interessato da lavori a due corsie, una per ogni senso di marcia,
facendo derivare tale presunzione dalla circostanza che la complanare
percorsa Ih precedenza dal P. era a due corsie di marcia divise da una
linea continua di mezzeria che segnalava il divieto di sorpasso.
3.
Con il terzo motivo si denunzia violazione dell'articolo 84, 5 comma
del regolamento di esecuzione del codice della strada e violazione degli
articoli 2050 del 2051 c.c. in relazione all'articolo 360 numero 3
c.p.c.. Assumono i ricorrenti che l'Anas ha violato la previsione
dall'articolo 84 del regolamento di esecuzione del codice della strada,
che prevede che se è utilizzato un segnale per indicare un pericolo su
un tratto di strada di lunghezza definita e se in tale tratto di strada
vi sono inserzioni, il segnale di pencolo deve essere ripetuto dopo ogni
inserzione.
4. Con il quarto motivo si denunzia violazione
dell'articolo 2.1 del Codice della strada e degli articoli 31, 34 e 84
comma 5 del regolamento di esecuzione del codice della strada.
I
ricorrenti ripropongono la censura formulata con l'atto di appello per
aver i giudici di merito omesso di rilevare la violazione dell'obbligo
di apposizione di birilli o coni delineatori sulla mezzeria tra le due
corsie transitabili della statale, onde scongiurare totalmente il
rischio che le opposte traiettorie degli autoveicoli potessero
accidentalmente interferire fra di loro.
5.1 quattro motivi si
esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico - giuridica
che li lega in quanto censurano, sotto vari profili, la statuizione
della Corte di appello che, nel rapporto fra. P.L. e l'Anas, ha ritenuto
efficacia causale esclusiva alla condotta di quest'ultimo nel
verificarsi dello scontro, omettendo ogni vantazione in relazione
all'apporto causale delle condizioni della strada e delle insufficienti
segnalazioni di sicurezza adottate dall'Anas.
6. I motivi sono fondati.
La
Corte d'appello ha descritto il fatto storico esponendo che P.L.
viaggiava alla guida di una vettura della polizia sulla strada statale
ionica 106, in direzione Reggio Calabria, e che la strada era
interessata dai lavori in corso, per l'allargamento della carreggiata,
bitumatura e rifacimento della sede stradale; giunta alla progressiva
chilometrica 425 + 900 del Comune di Policoro, l'auto della polizia di
Stato è entrata in collisione frontale con l'autobus Fiat Iveco di
proprietà di V.O. ; l'incidente si verificava qualche decina di metri
dopo la confluenza della complanare nel tratto di strada statale a
doppia carreggiata oggetto di allargamento; la circolazione nel tratto
di strada in parola si svolgeva a doppio senso di marcia esclusivamente
nella carreggiata di destra direzione - Reggio Calabria - essendo quella
di sinistra - direzione Taranto - chiusaci traffico.
7.
Valutando il motivo di appello con cui gli attuali ricorrenti hanno
censurato la ripartizione delle responsabilità fra P.L. e l'Anas, in
considerazione del concorso colposo di quest'ultima sensi dell'articolo
2051 c.c., e la incidenza causale della carente segnalazione da parte
dell'Anas nelle scelte di guida effettuate dal P. prima dell'incidente,
la Corte d'appello ha affermato di condividere l'orientamento del,
tribunale che ha rigettato la domanda rivolta nei confronti dell'Anas,
sul rilievo che era stata ampiamente provata la presenza di cartelli
relativi al divieto di sorpasso ed al limite di velocità; che i
carabinieri, all'atto del sopralluogo, avevano constatato il buono stato
di manutenzione dell'asfalto, la presenza della striscia continua per
segnalare il tratto rettilineo a doppio senso di circolazione e la
segnaletica verticale indicante sia il divieto di sorpasso, sia il
limite di velocità di 40 km/h, limite che era stato superato dal P. , il
quale viaggiava a 115 km/h.
8.La Corte di merito ha affermato
che dalla documentazione fotografica in atti emerge che il P. , all'atto
di immettersi sulla strada statale (OMISSIS) , con direzione (OMISSIS) ,
proveniva da una strada complanare a quella statale. Ritiene decisiva
la considerazione che detta complanare era a sua volta a doppio senso di
circolazione ed aveva anch'essa una striscia continua di mezzeria ad
indicare che era vietata l'intrusione nell'opposta corsia.
9. La
Corte ha concluso che,non potendo escludersi che il segnale di doppio
senso di circolazione,ove anch'esso occorresse, fosse stato posto a
monte dell'inserzione della strada complanare della strada statale, deve
affermarsi che il P. aveva avuto, mentre percorreva già la complanare,
perfetta consapevolezza che si sarebbe immesso su un tratto di strada
interessato dai lavori,che detto percorso (anche per questo) era due
corsie, una per ogni senso di marcia, e che non solo occorreva mantenere
una velocità particolarmente moderata,ma anche che non era consentito
eseguire manovre di sorpasso di guisa. Di conseguenza la Corte di merito
ha ribadito che nessun contributo causale alla verificazione del
sinistro può essere ascritto all'ente pubblico.
10. La
giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha ribadito che la
responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista
dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente,
per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del
verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il
bene in custodia:
una volta provate queste circostanze, il
custode, per escludere la propria responsabilità, ha l'onere di provare
il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il
suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad
interrompere il nesso causale (così, più di repente, le sentenze 19
maggio 2011, n. 11016, e 5 febbraio 2013, n. 2660).
11. D'altra
parte, il rapporto di custodia è stato identificato come una relazione
di fatto tra il soggetto e la cosa che sia tale da consentirne il
“potere di governo”, ossia la possibilità di esercitare un controllo
tale da eliminare le situazioni di pericolo insorte e da escludere i
terzi dal contatto con la cosa (Cass. sentenza 12 luglio 2006, n.
15779), ove essa sia fonte di pericolo.
12. Nonostante il
carattere oggettivo di tale responsabilità, la quale è esclusa soltanto
dalla prova del caso fortuito, la giurisprudenza di questa Corte ha
riconosciuto che il comportamento colposo del danneggiato può – secondo
un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale
colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.,
ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità dei
custode (v. sentenza n. 15779 del 2006 cit.). Si è detto, infatti, che
il dovere di segnalare il pericolo, che costituisce normale obbligo
gravante sul custode, si arresta in presenza di un uso improprio,
anomalo e del tutto imprevedibile della cosa, la cui pericolosità sia
talmente evidente da integrare essa stessa gli estremi del caso fortuito
(v. la sentenza 19 febbraio 2008, n. 4279, nonché la sentenza 4
dicembre 2012, n. 21727).
13. In relazione al problema specifico
dell'obbligo di custodia connesso all'esistenza di un cantiere stradale,
la Corte ha affermato che in caso di perdurante apertura al pubblico
traffico di un'area interessata da lavori in corso, permane l'obbligo di
custodia dell'ente pubblico proprietario del tratto stradale, con la
conseguenza che è tale ente ad essere tenuto, in via esclusiva, ad
apporre adeguata segnaletica stradale, trattandosi di adempimento non
riconducibile agli obblighi dell'impresa appaltatrice, in assenza di
prova che il comune abbia, nell'ambito del contratto di appalto,
trasferito all'impresa l'obbligo di una corretta ed efficace
installazione della segnaletica in questione. (Nella specie, in un
sinistro stradale mortale, nel quale una delle auto aveva imboccato un
tratto di strada con divieto d'accesso non idoneamente segnalato,
intercettando così l'altro mezzo coinvolto nello scontro, la S.C. ha
riconosciuto la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del Comune per non
aver provveduto alla segnalazione adeguata della non percorribilità del
tratto in questione. Cass., Sentenza n. 19129 del 20/09/2011).
14.
Come denunciato dai ricorrenti, la motivazione sul punto della Corte
d'appello è illogica contraddittoria ed assunta in violazione delle
leggi e dei regolamenti.
I giudici di merito hanno ritenuto che
la condotta di guida del P. , che aveva invaso l'opposta corsia di
marcia a velocità elevatissima, andando a scontrarsi con ti camion che
procedeva nella propria corsia di marcia, fosse da sola idonea a
determinare lo scontro ed a superare la1 presunzione di responsabilità
gravante sul custode.
15. Hanno affermato che il P. , provenendo
da una strada complanare a due corsie di marcia, separate da una linea
continua, immessosi in una strada statale a quattro corsie di marcia,
per il solo fatto che la complanare era a due corsie di marcia con una
striscia continua, era avvertito che anche la strada statale nella quale
si era immesso era a due corsie di marcia con lo stesso divieto di
sorpasso, in quanto interessata da lavori in corso.
16. Tale
motivazione è del tutto illogica e contrastante anche con le norme
vigenti in materia di sicurezza stradale, che prevedono che i cartelli
relativi alle norme di guida da tenersi in ipotesi di pericolo, devono
ripetersi ad ogni nuova inserzione stradale.
Il guidatore non
deve presumere, ma deve avere chiare indicazioni sulla condotta di guida
da seguire soprattutto quando la situazione è particolarmente
pericolosa, come nel caso in cui da una strada complanare a sole due
corsie di marcia ci si mette in una strada più grande, a quattro corsie
di marcia, che a causa dei lavori che interessano una parte della
carreggiata, si è di fatto ridotta a sole due corsie di marcia.
17.
Non vi è alcun elemento idoneo a far ritenere che il P. , dalle
indicazioni stradali presenti sulla complanare fosse tenuto a presumere
che la strada statale in cui si era immesso fosse interessata da lavori
in corso e che per tale motivo era stata ridotta a sole due corsie, una
per ogni senso di marcia.
Il sillogismo utilizzato dalla Corte di
merito è contrario alla logica, perché il presupposto da cui parte non
giustifica in alcun modo la conclusione a cui giunge.
18.
Inoltre, in ipotesi di istituzione provvisoria di un doppio senso di
circolazione su una sola carreggiata in strada in precedenza a doppia
carreggiata, situazione ad elevatissimo rischio, tale situazione deve
essere evidenziata da coni o delineatori flessibili, onde rendere
percepibile la non percorribilità della corsia preclusa.
19. In
una situazione dei luoghi caratterizzata da particolare pericolo per la
circolazione, la motivazione della sentenza che ritiene irrilevante la
circostanza che non è stato accertato che il segnale di doppio senso di
circolazione fosse stato posto a monte dell'inserzione della strada
complanare nella strada statale e che non ha fatto alcun riferimento
alla presenza di coni o delineatori, risulta insufficiente a
giustificare la valutazione effettuata che pone a carico del P. una
condotta causale efficiente esclusiva nella causazione dello scontro
mortale, ritenendo idonei i cartelli e le segnalazioni istallate
dall'Anas.
20. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte
d'appello di Potenza in diversa composizione che si atterrà ai principi
sopra espressi e provvederà anche alla liquidazione delle spese di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.