martedì 22 luglio 2014

Diritto all'informazione nei procedimenti penali. Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo

Introdotte modifiche al codice di procedura penale (ed alla disciplina del mae) per garantire il diritto all’informazione

Decreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101 (Attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali)

Mettiamo subito a disposizione dei nostri lettori, riservandoci per l'immediato futuro eventuali approfondimenti, il testo del decreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva europea 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. La Direttiva stabilisce livelli minimi di garanzia che le persone perseguite vengano rese edotte, in termini formali e dettagliati, dei diritti loro spettanti, non solo con riferimento all'esercizio della difesa, ma anche con riguardo ad ulteriori diritti fondamentali, come quello alla salute ed all'integrità personale. Abbiamo già pubblicato, a suo tempo, il testo della Direttiva (cliccare qui) ed un commento a cura di Stefano Ciampi (La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali)

Premettendo che le variazioni introdotte dal decreto entreranno un vigore il 16 agosto 2014, si segnala che l'art. 1 prevede modifiche agli artt. 293 (sostituzione del comma 1 e introduzione dei commi 1-bis e 1-ter), 369 (introduzione del comma 1-bis), 294 (modifica del comma 1-bis), 369-bis (modifica dei commi 1 e 2), 386 (modifica dei commi 1 e 3, e introduzione del comma 1-bis) e 391 (modifica del comma 2) del codice di procedura penale. L'art. 2 del decreto legislativo ha invece modificato la disciplina del mandato di arresto europeo, inserendo una modifica nell'art. 12, comma 1, della legge n. 69 del 2005, il cui testo, a partire dal prossimo 16 agosto, sarà quindi il seguente: «1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto e le consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell' articolo 97 del codice di procedura penale» (in corsivo la parte introdotta con l'art. 2 del d.lgs. n. 101/2014).

Per scaricare il testo del decreto legislativo in formato PDF cliccare sulla icona sottostante. (G.L.)

Download Documento
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Codice di procedura penale
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 24 ottobre 1988, n. 250
Codice procedura penale [approvato con D.P.R. 22.09.1988, n.447]

LIBRO QUINTO. Indagini preliminari e udienza preliminare - TITOLO SESTO. Arresto in flagranza e fermo
Articolo 386
Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l’arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l’arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all’arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:
a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa;
c) del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l’arresto o il fermo;
f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
g) del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall’avvenuto arresto o fermo;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del fermo. (4)
1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all’arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l’obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all’arrestato o al fermato. (5)
2.Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97.
3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato, nonché la menzione dell’avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell’informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. (1)
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo e` stato esegiuto, salvo quanto previsto dall'articolo 558. (3)
5.Il pubblico ministero puo` disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito in uno dei dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale. (2)
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.
7.L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma
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(1) Il presente comma prima sostituito dall'art. 23, D.lgs. 14.01.1991, n. 12 (G.U. 16.01.1991 n. 13), è stato poi così modificato dall'art. 1 D.Lgs. 01.07.2014, n. 101, con decorrenza dal 16.08.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:
"3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al piu` presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del luogo in cui l'arresto o il fermo e` stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato.".
(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 20, L. 08.08.1995, n. 332 (G.U. 08.08.1995 n. 184).
(3) Il presente comma prima sostituito dall'art. 23 D.Lgs. 14.01.1991, n. 12, poi modificato dall'art. 1 D.L. 22.12.2012, n. 211 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 17.02.2012, n. 9 con decorrenza dal 21.02.2012, è stato da ultimo così modificato dall'art. 1, D.L. 01.07.2013, n. 78, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 09.08.2013, n. 94, con decorrenza dal 20.08.2013. Si riporta, di seguito, il testo previgente:
"3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al piu` presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del luogo in cui l'arresto o il fermo e` stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato.".
(4) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 01.07.2014, n. 101, con decorrenza dal 16.08.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:
"1.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l' arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo e` stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato o il fermato della facolta` di nominare un difensore di fiducia.".
(5) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1 D.Lgs. 01.07.2014, n. 101, con decorrenza dal 16.08.2014.