Circolazione abusiva a bordo di un veicolo sottoposto a sequestro
Corte di Cassazione, sez. VI
Penale, sentenza 10 aprile – 5 maggio 2014, n. 18423
Presidente Agrò – Relatore Bassi
Presidente Agrò – Relatore Bassi
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza dell'11
aprile 2012, il Tribunale di Genova ha assolto S.I. dal reato di cui all'art.
334 cod. pen., commesso in Genova il 24 settembre 2010, ritenendo che la
condotta contestata all'imputata ricada sotto la previsione della violazione
amministrativa di cui all'articolo 213 del Codice della Strada.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Procuratore Generale della Repubblica di Genova, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, per avere il Tribunale assolto l'imputata sul presupposto che la condotta integri la violazione amministrativa di cui all'articolo 213 del Codice della Strada, che prevede soltanto una sanzione amministrativa, laddove la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha stabilito trattarsi di un concorso apparente di norme in relazione all'articolo 334 cod. pen. soltanto con riguardo alla condotta di colui che circola abusivamente a bordo di un veicolo sottoposto a sequestro e non anche nell'ipotesi, come quella di specie, di sottrazione del bene da parte del custode al solo scopo di favorire il proprietario. Ne discende che la condotta va sanzionata penalmente in quanto costituente reato.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, atteso che la fattispecie concreta presa in esame dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza del 28 ottobre 2010 n. 1963/11, è esattamente coincidente con quella oggetto del ricorso in esame, di tal che trattasi di illecito sanzionato solo sul piano amministrativo.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Procuratore Generale della Repubblica di Genova, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, per avere il Tribunale assolto l'imputata sul presupposto che la condotta integri la violazione amministrativa di cui all'articolo 213 del Codice della Strada, che prevede soltanto una sanzione amministrativa, laddove la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha stabilito trattarsi di un concorso apparente di norme in relazione all'articolo 334 cod. pen. soltanto con riguardo alla condotta di colui che circola abusivamente a bordo di un veicolo sottoposto a sequestro e non anche nell'ipotesi, come quella di specie, di sottrazione del bene da parte del custode al solo scopo di favorire il proprietario. Ne discende che la condotta va sanzionata penalmente in quanto costituente reato.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, atteso che la fattispecie concreta presa in esame dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza del 28 ottobre 2010 n. 1963/11, è esattamente coincidente con quella oggetto del ricorso in esame, di tal che trattasi di illecito sanzionato solo sul piano amministrativo.
Considerato in diritto
1. Ritiene il Collegio
che il ricorso sia fondato.
Il ricorrente eccepisce la violazione di legge per avere il giudice del provvedimento impugnato erroneamente sussunto la fattispecie concreta nella previsione sanzionata solo in via amministrativa di cui all'art. 213 Codice della Strada, anziché nell'ipotesi di reato di cui all'art. 334 cod. pen.
2. Giova rammentare che l'art. 213 comma 4 del Codice della Strada sanziona, come illecito amministrativo, la condotta di "chiunque", durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circoli abusivamente con il veicolo stesso, mentre l'art. 334 cod. pen. punisce le condotte di distruzione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di una cosa sottoposta a sequestro da parte di colui al quale sia affidata la custodia del bene, allo scopo di favorire il proprietario.
Orbene, come ha chiarito questa Corte a Sezioni Unite, la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 Codice della Strada, integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, P.G. in proc. Di Lorenzo, Rv. 248721). Come si legge nella motivazione della pronuncia, ferma la ravvisabilità del concorso apparente di norme anche qualora si sovrappongano una disposizione penale ed una violazione amministrativa (trattandosi di un'ipotesi di concorso eterogeneo di norme) e la necessità di risolvere il problema del possibile concorso apparente di norme confrontando non le fattispecie concrete ma le fattispecie tipiche astratte che, almeno a prima vista, appaiano convergere su di un fatto naturalisticamente inteso (C. Cost. 3 aprile 1987 n.97), un'ipotesi di concorso apparente di norme in questa materia può sussistere esclusivamente quando il bene sottoposto a custodia sia un veicolo e l'agente sia anche proprietario e/o custode dello stesso, e solamente allorchè la condotta si sostanzi in una "sottrazione", realizzata anche mediante l'amotio del veicolo.
In altri termini, l'interprete può e deve privilegiare l'interpretazione tesa a valorizzare la specialità, e quindi applicare la violazione amministrativa in luogo della disposizione penale, solo e soltanto con riguardo alla condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Soltanto in tale ipotesi è infatti possibile affermare che la fattispecie riconducibile all'illecito amministrativo presenta elementi specializzanti per specificazione rispetto alla norma penale, sì da renderla "speciale" e dunque prevalente rispetto ad essa.
Fatto proprio tale insegnamento, ritiene il Collegio di dover tuttavia precisare come, proprio avendo riguardo ai principi generali in tema di specialità ribaditi anche in tale pronuncia, affinchè possa esservi materia per un'ipotesi di concorso apparente di norme, è indispensabile che la sottrazione si realizzi mediante circolazione del veicolo: ed invero, mentre chi circola con un veicolo sottoposto a sequestro certamente realizza una sottrazione astrattamente riconducibile ad entrambe le previsioni degli artt. 334 cod. pen. e 213 Codice della Strada, non vale invece il contrario, potendo taluno sottrarre un veicolo senza mai circolare, con tale espressione dovendosi intendere la condotta di colui il quale, a bordo del mezzo, si muova su di una strada. Si pensi, ad esempio, al caso di chi, custode o proprietario del veicolo sequestrato, carichi tale bene su di un furgone e lo trasporti in altro luogo, condotta - questa - certamente integrante una "sottrazione" penalmente rilevante ai sensi dell'art. 334 cod. pen., ma difficilmente riconducibile ad un'ipotesi di "circolazione" stradale prevista dall'art. 213 Codice della Strada. In tale ipotesi, non è configurabile un concorso apparente di norme, atteso che la condotta, già da un punto di vista astratto, non è riconducibile a disposizioni sanzionatorie diverse, l'una penale, l'altra amministrativa, ma soltanto ad una di esse, segnatamente alla fattispecie incriminatrice penale.
3. Tanto premesso in linea teorica e passando al caso sottoposto al vaglio di questo Collegio, dal testo della motivazione della sentenza impugnata - come dall'imputazione elevata dal pubblico ministero -, non è dato di comprendere in quale condotta si sia esattamente sostanziata la violazione elevata a S.I.. In particolare, dal provvedimento in esame non si evince se la contestata "sottrazione" sia stata o meno realizzata mediante "circolazione" con il mezzo sottoposto a sequestro, in altri termini, se la fattispecie concreta sia effettivamente sovrapponibile all'ipotesi nella quale questa Corte a Sezioni Unite ha ritenuto ravvisabile un concorso apparente di norme, ovvero se trattasi di condotta diversa, non sussumibile nella disposizione amministrativa.
La sentenza impugnata, totalmente carente di motivazione sul punto, deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello territorialmente competente per un nuovo giudizio. Ed invero, in caso di accoglimento del ricorso immediato per cassazione avverso sentenza di primo grado priva di motivazione il rinvio deve essere disposto al giudice competente per l'appello (Cass. Sez. 6, n. 43973 del 1/10/2013, B. N., Rv. 256923).
Il ricorrente eccepisce la violazione di legge per avere il giudice del provvedimento impugnato erroneamente sussunto la fattispecie concreta nella previsione sanzionata solo in via amministrativa di cui all'art. 213 Codice della Strada, anziché nell'ipotesi di reato di cui all'art. 334 cod. pen.
2. Giova rammentare che l'art. 213 comma 4 del Codice della Strada sanziona, come illecito amministrativo, la condotta di "chiunque", durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circoli abusivamente con il veicolo stesso, mentre l'art. 334 cod. pen. punisce le condotte di distruzione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di una cosa sottoposta a sequestro da parte di colui al quale sia affidata la custodia del bene, allo scopo di favorire il proprietario.
Orbene, come ha chiarito questa Corte a Sezioni Unite, la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 Codice della Strada, integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, P.G. in proc. Di Lorenzo, Rv. 248721). Come si legge nella motivazione della pronuncia, ferma la ravvisabilità del concorso apparente di norme anche qualora si sovrappongano una disposizione penale ed una violazione amministrativa (trattandosi di un'ipotesi di concorso eterogeneo di norme) e la necessità di risolvere il problema del possibile concorso apparente di norme confrontando non le fattispecie concrete ma le fattispecie tipiche astratte che, almeno a prima vista, appaiano convergere su di un fatto naturalisticamente inteso (C. Cost. 3 aprile 1987 n.97), un'ipotesi di concorso apparente di norme in questa materia può sussistere esclusivamente quando il bene sottoposto a custodia sia un veicolo e l'agente sia anche proprietario e/o custode dello stesso, e solamente allorchè la condotta si sostanzi in una "sottrazione", realizzata anche mediante l'amotio del veicolo.
In altri termini, l'interprete può e deve privilegiare l'interpretazione tesa a valorizzare la specialità, e quindi applicare la violazione amministrativa in luogo della disposizione penale, solo e soltanto con riguardo alla condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Soltanto in tale ipotesi è infatti possibile affermare che la fattispecie riconducibile all'illecito amministrativo presenta elementi specializzanti per specificazione rispetto alla norma penale, sì da renderla "speciale" e dunque prevalente rispetto ad essa.
Fatto proprio tale insegnamento, ritiene il Collegio di dover tuttavia precisare come, proprio avendo riguardo ai principi generali in tema di specialità ribaditi anche in tale pronuncia, affinchè possa esservi materia per un'ipotesi di concorso apparente di norme, è indispensabile che la sottrazione si realizzi mediante circolazione del veicolo: ed invero, mentre chi circola con un veicolo sottoposto a sequestro certamente realizza una sottrazione astrattamente riconducibile ad entrambe le previsioni degli artt. 334 cod. pen. e 213 Codice della Strada, non vale invece il contrario, potendo taluno sottrarre un veicolo senza mai circolare, con tale espressione dovendosi intendere la condotta di colui il quale, a bordo del mezzo, si muova su di una strada. Si pensi, ad esempio, al caso di chi, custode o proprietario del veicolo sequestrato, carichi tale bene su di un furgone e lo trasporti in altro luogo, condotta - questa - certamente integrante una "sottrazione" penalmente rilevante ai sensi dell'art. 334 cod. pen., ma difficilmente riconducibile ad un'ipotesi di "circolazione" stradale prevista dall'art. 213 Codice della Strada. In tale ipotesi, non è configurabile un concorso apparente di norme, atteso che la condotta, già da un punto di vista astratto, non è riconducibile a disposizioni sanzionatorie diverse, l'una penale, l'altra amministrativa, ma soltanto ad una di esse, segnatamente alla fattispecie incriminatrice penale.
3. Tanto premesso in linea teorica e passando al caso sottoposto al vaglio di questo Collegio, dal testo della motivazione della sentenza impugnata - come dall'imputazione elevata dal pubblico ministero -, non è dato di comprendere in quale condotta si sia esattamente sostanziata la violazione elevata a S.I.. In particolare, dal provvedimento in esame non si evince se la contestata "sottrazione" sia stata o meno realizzata mediante "circolazione" con il mezzo sottoposto a sequestro, in altri termini, se la fattispecie concreta sia effettivamente sovrapponibile all'ipotesi nella quale questa Corte a Sezioni Unite ha ritenuto ravvisabile un concorso apparente di norme, ovvero se trattasi di condotta diversa, non sussumibile nella disposizione amministrativa.
La sentenza impugnata, totalmente carente di motivazione sul punto, deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello territorialmente competente per un nuovo giudizio. Ed invero, in caso di accoglimento del ricorso immediato per cassazione avverso sentenza di primo grado priva di motivazione il rinvio deve essere disposto al giudice competente per l'appello (Cass. Sez. 6, n. 43973 del 1/10/2013, B. N., Rv. 256923).
P.Q.M.
annulla la sentenza
impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Genova.