IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
Codice della Strada» ed in particolare l'articolo 75,
in materia di
accertamento
dei requisiti di
idoneita' alla circolazione e
omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, il
cui comma 3-bis
demanda a decreti del Ministro delle infrastrutture
e dei
trasporti
l'emanazione di norme
specifiche per l'approvazione nazionale
di
sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le
idonee procedure
per la
loro installazione quali
elementi di sostituzione
o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di
autovetture e motocicli
nuovi o in circolazione;
Visto il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
10 gennaio 2013, n. 20, recante «Norme in
materia di approvazione
nazionale di sistemi ruote, nonche' procedure
idonee per la
loro
installazione quali elementi di sostituzione o
di integrazione di
parti di veicoli
sulle autovetture nuove
o in circolazione»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo
2013 e,
nello
specifico, l'articolo 10, comma 2, che dispone:
«Decorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
in cui possono
essere commercializzati sistemi
ruota prodotti in
assenza delle
prescrizioni di cui al presente decreto, si applicano
le disposizioni
di cui all'articolo 77, comma
3-bis, del decreto
legislativo 30
aprile 1992, n. 285»;
Considerata
l'opportunita', in relazione all'attuale
congiuntura
economica ed alla conseguente contrazione del mercato
di settore, di
differire
l'entrata in vigore
della disciplina obbligatoria
di
omologazione, di cui al decreto ministeriale 10
gennaio 2013, n. 20;
Visto l'articolo
17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n.
400;
Udito il
parere n. 626/2014 del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 31 marzo
2014;
Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma del richiamato articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Decreta:
Art. 1
1. Il
termine indicato all'articolo
10, comma 2, del decreto
ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20, entro il quale
possono essere
commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza
delle prescrizioni
recate dallo stesso decreto ministeriale 10 gennaio
2013, n. 20, e'
differito al 31 dicembre 2014.
2. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo
alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 15
maggio 2014
Il Ministro: Lupi
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela
del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 2151
Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto
dall'amministrazione
competente per materia,
ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni
sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente
della Repubblica e
sulle
pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al
solo
fine
di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge
alle
quali e' operato il
rinvio. Restano invariati
il
valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
-
Si riporta il testo dell'art. 75,
comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice
della
strada):
«Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione e omologazione). - (Omissis).
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce con propri
decreti norme specifiche
per
l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita'
tecniche, nonche' le
idonee procedure per
la loro
installazione quali elementi
di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli
nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
entita' tecniche, per
i quali siano
stati emanati i
suddetti decreti contenenti
le norme specifiche
per
l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla
necessita' di ottenere l'eventuale nulla
osta della casa
costruttrice del veicolo di
cui all'art. 236,
secondo
comma,
del regolamento di cui al decreto
del Presidente
della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
salvo che sia
diversamente disposto nei decreti medesimi.
(Omissis).».
-
Si riporta il testo
dell'art. 10, comma
2, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
10
gennaio 2013, n.
20 (Regolamento recante
norme in
materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonche'
procedure idonee per la loro installazione quali
elementi
di
sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle
autovetture nuove o in
circolazione), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013:
«Art. 10 (Disposizioni
transitorie e finali).
-
(Omissis).
2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata
in vigore
del presente decreto,
in cui possono
essere
commercializzati sistemi ruota prodotti
in assenza delle
prescrizioni di cui al presente decreto,
si applicano le
disposizioni di cui all'art. 77, comma 3 -bis, del decreto
legislativo 30 aprile
1992, n. 285,
e successive
modificazioni.».
-
Si riporta il testo dell'art. 77,
comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285
(Nuovo codice
della
strada):
«Art. 77 (Controlli di conformita' al tipo omologato).
-
(Omissis.).
3-bis. Chiunque importa,
produce per la
commercializzazione sul territorio
nazionale ovvero
commercializza sistemi, componenti
ed entita' tecniche
senza
la prescritta omologazione o
approvazione ai sensi
dell'art. 75, comma
3-bis, e' soggetto
alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
163 ad
euro
658. E' soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 821 ad euro 3.287
chiunque
commetta le violazioni
di cui al
periodo precedente
relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di
ritenuta
ovvero
cinture di sicurezza e pneumatici. I
componenti di
cui al
presente comma, ancorche'
installati sui veicoli,
sono
soggetti a sequestro e confisca ai sensi del
capo I,
sezione II, del titolo VI.
(Omissis).».
-
Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,
della
legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3.
Con decreto ministeriale possono
essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al
ministro, quando la
legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu'
ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle
dei regolamenti emanati
dal
Governo. Essi debbono essere comunicati
al Presidente
del
Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4.
I regolamenti di cui al comma 1 ed
i regolamenti
ministeriali ed interministeriali,
che devono recare
la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di
Stato, sottoposti al
visto ed alla
registrazione della Corte
dei conti e
pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis)».
Note
all'art. 1:
-
Per il testo dell'art. 10, comma 2, del
decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 10 gennaio
2013,
n. 20, si veda nelle note alle premesse.