Con sentenza del 30/05/2014, la Corte di Appello di Bologna, ha stabilito che, anche se non si apre la mail proveniente da una posta elettronica certificata, (PEC), la notifica si deve intendere comunque valida ed effettuata.
La decisione nasce dal ricorso respinto di una srl bolognese, dichiarata fallita dopo la richiesta da parte di suoi dipendenti, al termine di una azione esecutiva forzata, tra l’altro, senza successo.
I magistrati della Corte di Appello, si sono trattenuti per discutere in particolare sulla validità delle notifica nel ricorso introduttivo per la dichiarazione di insolvenza del creditore.
Riepilogando i vari passaggi, le norme, e i regolamenti disciplinanti la questione, con essenziale riferimento al diritto fallimentare.
A dare un indirizzo chiaro alla questione, è l’articolo 17 del decreto 179, nel quale si asserisce che sia il decreto di convocazione, come il ricorso, devono essere notificati in cancelleria proprio all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, risultante al registro delle imprese, oppure dall’elenco nazionale degli indirizzi di posta elettronica dei professionisti e delle imprese (INI-PEC).
In questo sito, trovi anche preziose informazioni sul funzionamento della posta elettronica certificata.
Dopo l’invio della comunicazione, l’esito dell’invio, è trasmesso, sempre in via digitale, all’indirizzo mail; ovviamente PEC, di chi ha inviato il messaggio. A questo punto, in base al decreto ministeriale numero 44 del 2011, la comunicazione telematica, si considera perfezionata se la ricevuta di ricevimento della comunicazione è di fatto ritornata.
Non vuol dire nulla, e quindi non costituisce impedimento, che il destinatario della comunicazione, abbia aperto o no la mail in questione.
La stessa corte di Cassazione, poco tempo fa, ha riconosciuto con la sentenza 9876, la validità di questo sistema di notificazione in via digitale.
tratto da http://www.soluzionedebito.com
La decisione nasce dal ricorso respinto di una srl bolognese, dichiarata fallita dopo la richiesta da parte di suoi dipendenti, al termine di una azione esecutiva forzata, tra l’altro, senza successo.
I magistrati della Corte di Appello, si sono trattenuti per discutere in particolare sulla validità delle notifica nel ricorso introduttivo per la dichiarazione di insolvenza del creditore.
Riepilogando i vari passaggi, le norme, e i regolamenti disciplinanti la questione, con essenziale riferimento al diritto fallimentare.
A dare un indirizzo chiaro alla questione, è l’articolo 17 del decreto 179, nel quale si asserisce che sia il decreto di convocazione, come il ricorso, devono essere notificati in cancelleria proprio all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, risultante al registro delle imprese, oppure dall’elenco nazionale degli indirizzi di posta elettronica dei professionisti e delle imprese (INI-PEC).
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Dopo l’invio della comunicazione, l’esito dell’invio, è trasmesso, sempre in via digitale, all’indirizzo mail; ovviamente PEC, di chi ha inviato il messaggio. A questo punto, in base al decreto ministeriale numero 44 del 2011, la comunicazione telematica, si considera perfezionata se la ricevuta di ricevimento della comunicazione è di fatto ritornata.
Non vuol dire nulla, e quindi non costituisce impedimento, che il destinatario della comunicazione, abbia aperto o no la mail in questione.
La stessa corte di Cassazione, poco tempo fa, ha riconosciuto con la sentenza 9876, la validità di questo sistema di notificazione in via digitale.
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