IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia penale
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
per i sistemi informativi automatizzati
Visto di decreto dirigenziale 5 dicembre 2012, recante le regole
procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione della
consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da
parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici
servizi ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, d'ora in poi decreto
dirigenziale;
Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale ove e' previsto, tra
l'altro che l'accesso al SIC da parte delle Amministrazioni
interessate e' subordinato all'espletamento di una procedura di
registrazione sul sistema, secondo le modalita' indicate
nell'allegato tecnico, e previa stipula di specifica convenzione;
Viste le disposizioni transitorie di cui all'art. 16 del decreto
dirigenziale secondo le quali le Amministrazioni interessate
all'accesso diretto al SIC che non abbiano ancora attivato la
procedura di cui all'art. 5 del decreto dirigenziale, continuano a
richiedere i certificati agli uffici locali del casellario secondo le
modalita' indicate nello stesso articolo, in vigore fino al 30 giugno
2014;
Verificato che alla data odierna e' stata stipulata una sola
convenzione con l'Autorita' di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture, per le esigenze certificative delle
stazioni appaltanti, e sottoscritti due protocolli d'intesa con il
Ministero dell'Interno per l'avvio della procedura in via
sperimentale ai fini dell'acquisizione del certificato del casellario
per la concessione della cittadinanza ed il rilascio delle patenti di
guida;
Considerato che e' ancora in via di definizione la procedura di
stipula con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani della
convenzione tipo cui dovranno aderire le circa 8000 amministrazioni
comunali;
Considerato che e' tuttora aperto un tavolo di lavoro con il
Ministero dell'Interno per le esigenze certificative di competenza
dei suoi Dipartimenti, che sono in corso i primi contatti con alcune
Regioni e con vari Ordini professionali, che altre amministrazioni
pubbliche o gestori di pubblici servizi hanno inviato richiesta
d'accesso, ma che tantissime altre non lo hanno ancora fatto;
Considerato che per ciascuna istanza di accesso sono da definire
preliminarmente i procedimenti amministrativi di competenza di ogni
amministrazione interessata per i quali le stesse hanno necessita' di
acquisire i certificati del casellario secondo specifica previsione
normativa che ne stabilisca anche il contenuto, in modo da poter poi
procedere per la realizzazione della procedura informatica che
garantisca la produzione da parte del SIC di un certificato
selettivo;
Ritenuto pertanto impossibile che nel termine fissato del 30 giugno
2014 tutte le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici
servizi possano aver stipulato con il Ministero della giustizia
specifica convenzione per accedere al SIC secondo le regole dettate
dal decreto dirigenziale in premessa e che pertanto detto termine
deve essere prorogato al fine di consentire alla pubbliche
amministrazione di continuare ad acquisire i certificati secondo le
modalita' attuali;
Vista la circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 62 del 30
aprile 2013 recante le «Linee guida per il contrassegno generato
elettronicamente ai sensi dell'art. 23-ter, comma 5, del CAD;
Rilevato che e' stato implementato sul SIC un sistema per la
generazione, l'apposizione, la lettura e la verifica di un
contrassegno, basato su codici grafici bidimensionali (glifo) con
all'interno la firma digitale del Direttore del casellario, che va a
sostituire la semplice firma digitale attualmente apposta sui
certificati, in modo da consentirne la verifica automatica
dell'autenticita' a norma dell'art. 23-ter, comma 5, del CAD;
Visti gli allegati tecnici A e B al decreto dirigenziale - recanti
le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'accesso ai
servizi disponibili in cooperazione applicativa tramite la tecnologia
web- service e tramite la Posta Elettronica Certificata;
Ritenuto quindi di dover conseguentemente modificare gli articoli
2, 3, comma 1 lett. e) e 4, comma 4, 5 e 7 nonche' l'art. 16, comma
5, del decreto dirigenziale e gli allegati tecnici A e B, nei quali
si fa riferimento alla sola firma digitale;
Visti gli esiti della fase in cui si e' sperimentato l'accesso
tramite cooperazione applicativa e ritenuto necessario apportare
alcune conseguenti integrazioni all'allegato tecnico A;
Sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Decreta:
Art. 1
Proroga disposizioni transitorie
1. Il termine del 30 giugno 2014 fissato per la validita' delle
disposizioni transitorie di cui all'art. 16, comma 8, del decreto
dirigenziale 5 dicembre 2102, recante le regole procedurali di
carattere tecnico operativo per l'attuazione della consultazione
diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle
amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ai sensi
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, e' prorogato al 30 giugno 2016.
Art. 2
Definizioni
1. All'art. 2 del decreto dirigenziale sono aggiunte le seguenti
definizioni:
hh) «documento informatico» e' la rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
ii) «glifo» e' un contrassegno generato elettronicamente,
costituito da una sequenza di bit, codificata mediante una tecnica
grafica e idonea a rappresentare un documento amministrativo
informatico o un suo estratto o una sua copia o un suo duplicato o i
suoi dati identificativi. A tutti gli effetti di legge sostituisce la
sottoscrizione autografa della copia analogica.
Art. 3
Apposizione del contrassegno generato elettronicamente con firma
digitale
1. All'art. 3, comma 1 lett. e) del decreto dirigenziale dopo la
parola «digitale» sono aggiunte le seguenti parole: «all'interno di
un contrassegno generato elettronicamente (glifo) costituito da una
sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e idonea a
rappresentare il documento amministrativo informatico originale o con
sola firma digitale in caso di malfunzionamento della procedura di
apposizione del glifo».
2. All'art. 4:
il comma 4 - e' cosi' sostituito: «I certificati di cui al comma
1 del presente articolo sono prodotti in formato PDF e, al fine di
garantirne l'autenticita' e l'integrita', sugli stessi e' apposto, ai
sensi degli articoli 23-ter, comma 5, e 71 del CAD, un contrassegno
generato elettronicamente (glifo) costituito da una sequenza di bit,
codificata mediante una tecnica grafica e contenente il documento
informatico originale e la firma digitale del Direttore dell'Ufficio
del casellario centrale»;
al comma 5 - eliminata la frase «, al di sotto della quale sono
riportati i riferimenti della firma digitale applicata». Aggiunta la
frase: «Una volta stampati i certificati recano su ogni pagina il
glifo contenente il documento informatico originale.»
al comma 7 - dopo la parola «verifica» e' aggiunto quanto segue:
«,tramite apposito software messo a disposizione sul sito CERPA-WEB»,
cosi' come indicato nella specifica avvertenza in calce al
certificato.»;
3. All'art. 16, il comma 5 e' cosi' sostituito: «Il sistema elabora
le informazioni ricevute e consente l'estrazione dei certificati, che
sono prodotti in formato PDF con apposizione di un contrassegno
generato elettronicamente (glifo) costituito da una sequenza di bit,
codificata mediante una tecnica grafica e contenente il documento
informatico originale e la firma digitale del Direttore dell'Ufficio
del casellario centrale.
Qualora motivi tecnici impediscano l'apposizione del glifo sul
certificato, i certificati sono prodotti:
a) in formato PDF con la sola firma digitale del Direttore
dell'Ufficio del casellario centrale nell'ipotesi in cui
l'Amministrazione interessata abbia optato, nella richiesta, per
l'invio dei certificati tramite PEC;
oppure
b) in formato PDF con firma autografa del responsabile del
servizio certificativo sostituita, ai sensi dell'art. 3 d.lgs 12
febbraio 1993, n. 39, dall'indicazione a stampa del nominativo dello
stesso nell'ipotesi in cui l'Amministrazione interessata abbia
optato, nella richiesta, per la consegna dei certificati su carta.».
Art. 4
Integrazioni allegato A
1. L'allegato A al decreto dirigenziale 5 dicembre 2012, recante le
regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'accesso ai
servizi disponibili in cooperazione applicativa tramite la tecnologia
Web service, e' integrato come segue:
al paragrafo 1 Definizioni ed acronimi e' aggiunta la seguente
definizione: «Glifo - e' un contrassegno generato elettronicamente,
costituito da una sequenza di bit, codificata mediante una tecnica
grafica e idonea a rappresentare un documento amministrativo
informatico o un suo estratto o una sua copia o un suo duplicato o i
suoi dati identificativi. A tutti gli effetti di legge sostituisce la
sottoscrizione autografa della copia analogica»;
al paragrafo 6.1.13 - DatiNascita (Casellario Giudiziale) dopo la
tabella ivi riportata e' inserita la frase: «Per i soggetti con Stato
di nascita sconosciuto e' possibile richiedere il certificato tramite
la procedura CERPA inserendo il codice catastale fittizio Z998.»;
al paragrafo 7 - Gestione esiti ed errori, dopo il codice 007 e'
aggiunto il codice «102 - Errore nell'emissione del certificato.»;
al paragrafo 7.2.1 - Errori, nella prima tabella ivi riportata e'
aggiunto il codice «102 - Errore nell'emissione del certificato.»;
al paragrafo 7.2.2 - Esiti, dopo la prima tabella ivi riportata
e' inserita la frase: «Nel caso di presenza di sinonimi (codici 002 e
004) con Stato di nascita «Luogo Sconosciuto» e' possibile richiedere
il certificato tramite la procedura CERPA inserendo il codice
catastale fittizio Z998.»
Art. 5
Integrazioni allegato B
1. Tra le definizioni e acronimi e' inserita la seguente: «Glifo -
e' un contrassegno generato elettronicamente, costituito da una
sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e idonea a
rappresentare un documento amministrativo informatico o un suo
estratto o una sua copia o un suo duplicato o i suoi dati
identificativi. A tutti gli effetti di legge sostituisce la
sottoscrizione autografa della copia analogica».
2. Al paragrafo 2 - Servizi di certificazione tramite PEC, la' dove
sono descritti gli oggetti messi a disposizione sul sito CERPA_WEB e'
aggiunto il seguente punto: «3. il modulo software Viewer per la
verifica della firma digitale contenuta nel glifo e della
corrispondenza della copia analogica rispetto al documento
informatico originale.»
Art. 6
Norma finale
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 2014
Il direttore generale
della giustizia penale
Calvanese
Il direttore generale
per i sistemi informativi autorizzati
Intravaia